Credito d’imposta IMU delle imprese turistiche – al via le autodichiarazioni

L’art. 22 del DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha istituito, per il 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta rientrate nel regime del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato nel periodo Covid-19: a favore delle imprese turistico-ricettive, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping), imprese del comparto fieristico e congressuale e complessi termali/parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici); pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU riferito agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.


CONDIZIONI:
● per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
● i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’Autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

TERMINI
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

UTILIZZO BONUS

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
● nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
● l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tax credit imprese turistiche anche per i canoni pagati entro il 29 agosto

Con una FAQ dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Ai fini del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
-Per i soggetti che – alla data del 30 giugno 2022 – non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni
-Si può ritenere applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto validi, ai fini del riconoscimento del tax credit, anche i canoni pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.


Sono validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022 , in applicazione dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ in tema di credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.
In sede di emanazione del provvedimento n. 253466/2022 del 30 giugno 2022, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.
Infatti, l’art. 288 TFUE, a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita:


“Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”.


In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso che l’art. 5, comma 1, D.L. n. 4/2022 fa riferimento ai “canoni versati”).


Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14, l’Agenzia ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Bonus locazioni imprese turistiche e ai gestori di piscine – pronto il codice tributo

Con la RM 37/E dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6978per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 5 del DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”) alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (cod. Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.


Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Il provvedimento del 30 giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola


Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, è necessario verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.