DECRETO ENERGIA – LE PRINCIPALI MISURE

Nella G.U. del 29/09/2023 è stato pubblicato il DL n. 131/2023 (cd. “Decreto Energia”), in vigore dal 30/09/2023, contenente “Misure urgenti in materia di energia ed interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”. Di seguito le principali misure di natura fiscale.

BONUS TRASPORTI – MAGGIORI STANZIAMENTI (art. 2, co. 4)

Il decreto incrementa di € 12 milioni, per il 2023, il fondo di cui al co. 1, art. 4, DL 5/2023, destinato:
✓ all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di:
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
– ovvero di trasporto ferroviario nazionale,
spettante alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE (art. 3)

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (Comunicaz. Comm. UE 2022/C 80/01, rubricata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022) in relazione ai possibili effetti distorsivi della concorrenza degli aiuti di stato, sono modificati i presupposti di accesso ad eventuali agevolazioni di settore in relazione alle imprese “energivore“.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLE AGEVOLAZIONI:
▪️ effettuare la diagnosi energetica di cui all’art. 8 del D.lgs. 102/2014;
▪️ adottare almeno una delle seguenti misure:
– attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i 3 anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
– ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti non emittenti carbonio;
– investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Inadempimento agli obblighi: in tal caso l’impresa:
✓ è tenuta a rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento
✓ può beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalle disposizioni in esame.

Ulteriori disposizioni sono previste per quanto attiene i controlli dell’ENEA e agli aspetti che l’ARERA dovrà definire per attuare le disposizioni in esame, nonché agli adempimenti cui è tenuta la CSEA.

I criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli, sono individuati con apposito D.M.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 4)

E’ introdotta una “minisanatoria” in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
In particolare viene previsto che i contribuenti che hanno commesso una/più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui ai co. 2-bis e 3 dell’art. art. 6 del D.lgs. 471/97, possono avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs. 472/97) anche se le violazioni siano state già constatate entro il 31/10/2023.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si deve ritenere che la disposizione sia finalizzata:
➔ ad evitare l’applicazione della minor riduzione a 1/5 delle sanzioni in presenza di un PVC che contesti la violazione
➔ trovando, comunque, applicazione l’abbattimento ordinario previsto dal ravvedimento operoso:
▪️ 1/8 per le violazioni commesse nel 2023 (ex art. 13, co. 1, lett. b), DLgs. 472/97)
▪️ 1/7 per quelle commesse nell’anno 2022 (ex art. 13, co. 1, lett. b-bis), DLgs. 472/97)
oltre all’eventuale debenza dell’imposta e degli interessi di mora (corrispettivi non annotati).

Sanzione irrogata: permane l’ordinaria causa ostativa al ravvedimento ove la sanzione risulti già irrogata dall’ufficio, ex art. 16, Dlgs 472/97; in tal caso:
✓ è solo ammessa la riduzione a 1/3 delle sanzioni, ove pagata entro i 60 gg dalla notifica, previsti per l’impugnazione
✓ la violazione rileva ai fini della sanzione accessoria

La norma fa riferimento alle violazioni di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 6, Dlgs 471/97 (non anche a
quella prevista dall’art. 11, co. 2.quinquies), di seguito evidenziati:

LI.PE e mod. Iva 2023: nulla viene disposto per quanto attiene le conseguenze nell’eventuale mancata annotazione nei registri Iva dei corrispettivi; dunque, in tal caso, ciascuna violazione dovrà essere autonomamente ravveduta (anche in tal caso gli abbattimenti da applicare dovrebbero prescindere
dall’eventuale presenza di un PVC).

Tregua fiscale: la disposizione entra in vigore in sostanziale corrispondenza dello spirare del termine per procedere al “ravvedimento speciale” (art. 1, co. 174-178, L. 197/2022), al 2/10/2023.

Peraltro, occorre notare che:
▪️ in presenza di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ma non tempestivamente inviati in via telematica, l’Agenzia delle entrate (CM 6/2023) ha chiarito che si verte nell’ambito di una violazione “formale”, in quanto si applica la sanzione “fissa” di cui all’art. 11, co 2-quinquies, Dlgs 471/97 prevista per il caso di l’omessa/infedele/tardiva trasmissione dei dati che non hanno inciso sulla liquidazione dell’Iva (€. 100 per ciascuna trasmissione, senza applicazione del cumulo giuridico)
▪️ in tal caso, pertanto, per le sole violazioni commesse entro il 31/10/2022 sarà ancora possibile esperire (entro il 30/10/2023) la “Regolarizzazione delle violazioni formali” (art. 1, co. 166-173, L. 197/2022), col pagamento di €. 200

ULTERIORI DISPOSIZIONI
SETTORE GAS – RIDUZIONE DELL’IVA PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 5-7)

Viene previsto quanto segue:
✓ l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali previste dall’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 8)

Viene riconosciuto,
periodo: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,
destinatari: ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico
beneficio: un contributo straordinario, crescente con il n° di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale, la cui misura è definita dall’ARERA ripartendo nei 3 mesi la spesa di € 300 milioni in base ai consumi attesi.

SOCIAL CARD (art. 2, co. 1-3)

La Legge di bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2023,
– destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità
– da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,
– da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il D.L. 131/2023 prevede, con la finalità di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante,
✓ il riconoscimento ai beneficiari della social card (ex art. 1, co. da 450 a 451-bis, L. 197/2022),
✓ di un ulteriore contributo nei limiti pro-capite derivante dal riparto della somma di € 100 milioni.

A fini di quanto sopra, il D.L. 131/2023 interviene sul citato co. 450 prevedendo:
l’incremento della dotazione del Fondo di € 100 milioni;
l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a € 15.000) anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti:
– l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
– le modalità di raccordo con le previsioni del D.M. 18/04/2023 nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per attivare la carta se non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
– le prescrizioni per assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;
– le modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Via libera al DL Energia

Nel CDM del 25/09/2023 è stato approvato il c.d. “Decreto Energia” che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Nel Comunicato stampa del Governo sono state indicate le principali misure adottate.

Il Comunicato non fa alla proroga, tanto attesa, dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, che era stata preannunciata in una recente risposa a interrogazione parlamentare dal Viceministro Leo).
E’ possibile che il differimento (a fine ottobre) sia proposto in sede di stesura finale del Decreto.

SANATORIA PER I CORRISPETTIVI – La sanatoria proposta si riferisce alle violazioni (sostanziali) relative alla mancata memorizzazione (e conseguente omessa trasmissione telematica) dei corrispettivi per violazioni avvenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. La definizione dovrebbe avere la scadenza fissata entro il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, DLgs. 471/97 la violazione è ordinariamente punita con una sanzione pari al 90%; con la sanatoria la violazione sarà sanata col pagamento dell’intera Iva e le sanzioni abbattute a 1/18 (dunque la sanzione sarà pari al 5%), con una sanzione minima complessiva non inferiore a 2.000 euro (riferita al totale dovuto, non alla singola operazione).

Non troverà applicazione la sanzione minima di 500 euro per singola operazione (art. 6, comma 4, DLgs. 471/97).
Ad esempio, per un corrispettivo omesso di 1.000 euro con aliquota 22%, la sanzione del 90% dell’IVA è pari a 198 euro, che si tradurrebbe in una sanzione effettiva di 11 euro (198/18), senza considerare il minimo di 500 euro (ma nel conteggio totale deve essere pagato almeno 2.000 euro).

Entro il 15 dicembre 2023, sarà necessario procedere al pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, senza possibilità di compensare nel F24, oltre che dell’imposta; inoltre andrà presentata la dichiarazione integrativa ove si configuri la dichiarazione infedele (cioè per violazioni commesse fino al 31/12/2022).

La sanatoria permette la mancata applicazione della sanzione accessoria costituita della chiusura dell’esercizio al dettaglio, di cui all’art. 12, comma 2, DLgs. 471/97.

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE – Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
• la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
• l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
• la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Bonus trasporto: si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE – Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

PROROGHE – Nel Comunicato non vi è traccia delle proroghe, prospettate nelle ultime bosse di decreto che erano circolate, per quanto attiene:
la sanatoria delle cripto-attività (con differimento atteso al 15/11/2023)
i termini per l’assegnazione dei beni ai soci.

Per questo, occorre attendere aggiornamenti ufficiali e la pubblicazione del decreto.

Calcolo tax credit imprese energivore: non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente

Con la risposta a interpello 355 del 20/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dei crediti d’imposta per le imprese energivore, con particolare riferimento all’inclusione o meno del sussidio ottenuto nel trimestre precedente.

La questione posta riguardava, in sostanza, l’incidenza del credito d’imposta riconosciuto per il 2° trimestre 2022 su quello spettante per il 3° trimestre, nonché la rilevanza di eventuali sussidi in relazione al credito per l’autoconsumo fruito.

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, DL 115/2022, le imprese “a forte consumo di energia elettrica” (come definite dal DM 21/12/2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 al netto delle imposte e di “eventuali sussidi”, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata (ed effettivamente utilizzata) nel 3° trimestre 2022.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (cd. PUN”).

Nel documento di prassi viene evidenziato che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l’originario orizzonte temporale.

Valutate sotto il profilo della loro ratio, infatti, le disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.

Ciò detto, in relazione al caso descritto, si richiamano i chiarimenti forniti con la CM 13/E/2022, in base alla quale:
• si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce ”spesa per la materia energia”. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica
• per ”sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa ”energivora”, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Quanto detto vale anche in relazione al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata; ciò è confermato dal tenore letterale della citata disposizione che, ai fini del test di accesso, considera come incremento la mera variazione del prezzo “unitario” del combustibile.

In conclusione, secondo l’Amministrazione finanziaria i crediti d’imposta energivori relativi al 2° trimestre del 2022, di cui all’art. 4, co. 1, DL 17/2022, non rientrano tra i “sussidi” ai fini della determinazione del credito relativo al 3° trimestre 2022 (art. 6, DL 115/2022).

Del pari, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società, nel caso di specie, con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato e utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo relativo al 2° trimestre 2022 (ex art. 4, co. 2, DL 17/2022).
I medesimi concetti trovano, naturalmente, applicazione anche per quanto riguarda i crediti d’imposta spettanti sui trimestri successivi.

Imprese energivore – chiarimenti dall’Agenzia sul contributo straordinario caro bollette

Nella CM 25/E dell’11/07/2022, l’Agenzia risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Si ricorda che con la CM n. 13/2022, erano stati forniti i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nella risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette.


Si evidenziano i seguenti chiarimenti forniti nella CM 25/E/2022:


Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio. Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.


La disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima circostanza va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti;


Ai fini del calcolo del credito d’imposta, è stato precisato che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi;


Il credito d’imposta previsto a favore delle imprese energivore può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi che devono essere debitamente documentati;


Per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante;


-In caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto;


L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, nel caso in cui il fornitore emetta fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame, anche nel caso in cui vengano fatturati consumi effettivi;


Il credito d’imposta in esame è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.