Con la RM 41/E del 26/07/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Nel caso di specie, una società svolgeva, nel 2019, le attività citate, svolte per alcuni marchi detenuti da società appartenenti al proprio gruppo.
In relazione a tale fattispecie, i parere del MISE, riportato nel documento di prassi, ricorda che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.
Il MISE richiama, inoltre, la RM 40/2019, laddove era stato chiarito che:
1.) Nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione
2.) Ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.
I criteri assumono valenza generale, nel senso che devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.
Sulla base degli elementi forniti dalla società, il Ministero ritiene che in tale fattispecie le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri
elementi rilevanti, ma il cui unico effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.
Analogamente, non sono ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
Si segnala però che nella nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I ex L. 160/2019 l’ambito oggettivo è stato esteso, tra l’altro, alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, fermo restando il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare alcune delle attività di carattere creativo poste in essere dall’impresa in presenza del requisito della novità e della significatività.