Nell’ambito del c.d. DL “Proroghe Fisco” è stata introdotta una disposizione che non prevede una proroga, ma anzi un anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
L’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023.
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).
Il DL “Proroghe Fisco” interviene ora sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “15 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 15 novembre 2023, con una riduzione quindi del periodo per l’utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto.
L’anticipazione del termine dal 31 dicembre al 15 novembre impatta sicuramente sulla pianificazione dei versamenti, posto che tali crediti dovranno essere utilizzati, ad esempio, prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 gennaio 2023 n. 8, ha chiarito che i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Tuttavia, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto, fissato ora al 15 novembre 2023.
Pertanto sarebbe consigliabile presentare l’F24 entro tale termine, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti.
Impatto anche sul termine per la comunicazione di cessione
Il nuovo termine anticipato assumerà rilevanza anche ai fini delle comunicazioni di cessione dei crediti, che allo stato attuale devono essere inviate entro il 18 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate presumibilmente interverrà con un nuovo provvedimento, prevedendo un’anticipazione anche di tale scadenza.