In GU il Decreto Aiuti bis

Nella GU del 09/08/2022 è stato pubblicato il DL 115/2022 – c.d. “Decreto aiuti Bis”.
Nel decreto Aiuti bis trovano spazio anche alcune disposizioni finalizzate a dar sostegno ai lavoratori dipendenti, mediante l’intervento dei propri datori di lavoro.
Si tratta del sistema dei fringe benefit, ovvero delle erogazioni, non solo in denaro, ma anche in beni e servizi, che il datore di lavoro concede ai propri dipendenti e che, entro una determinata soglia, vengono esentati dalla tassazione ai fini IRPEF.
La soglia, come prevista dall’art. 51, comma 3 del TUIR, è fissata in misura pari a 258,23 euro, ma con il decreto Aiuti bis, è stata raddoppiata per l’anno 2022.


Il decreto Aiuti bis, come accennato, interviene su due livelli:
Raddoppia la soglia di esenzione portandola a 516,46 euro;
Include nella suddetta soglia raddoppiata anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.


Sul primo aspetto, si segnala che il raddoppio del limite non è una vera e propria novità: infatti, in piena emergenza Covid, la soglia di 258,23 euro era stata portata a 516,46 euro sia per il 2020 che per il 2021 dal decreto Agosto (art. 112 D.L. n. 104/2020).
Pertanto, i dipendenti beneficiano di tale maggiore esenzione IRPEF per il terzo anno consecutivo.
Quella che, invece, è una novità assoluta è l’inclusione delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per far fronte al “caro bollette”.
Su questo punto va notato che la norma parla di “somme” per cui se ne deve dedurre che vi rientrano solo le erogazioni in denaro sia direttamente (cioè, anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro) che come rimborso delle somme spese dai dipendenti.
A tale proposito, poiché le somme sono deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro, sarà opportuno che lo stesso richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute (i.e. le fatture delle utenze).
Ciò è necessario anche per evitare che si tratti di utenze che non rientrano nell’agevolazione.