Sanzioni civili ante 2011 agli ingegneri iscritti alla Gestione separata alla Consulta

La Cassazione, con l’ordinanza di rimessione del 24 luglio 2023 (Cass. n. 22056/2023), pubblicata il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma ex art. 18 comma 12 del DL 98/2011, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ex art. 21 della L. 6/81, essendo quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.

Tale ordinanza ha tratto origine dal ricorso per cassazione proposto da un ingegnere avverso la sentenza d’appello che sanciva l’obbligo del professionista di iscrizione presso la Gestione separata INPS, in relazione all’attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, e che dichiarava dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.

La Suprema Corte ha in primis richiamato il consolidato orientamento stante cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi all’INARCASSA, rimanendo verso quest’ultima obbligati soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. Ciò, in ragione della ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui all’interpretazione autentica dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, diversamente dal contributo integrativo che ha funzione solidaristica.

Viene, poi, richiamato un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2022) che, in un caso riguardante la categoria professionale degli avvocati del libero foro – in base alla c.d. tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti nell’interpretazione restrittiva data all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 – ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’anzidetta norma nella parte in cui non prevede che gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari ex art. 22 della L. 576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 – indicazioni INPS

Con il messaggio n. 2900 del 07/08/2023, l’INPS interviene in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a a partire dal 01/05/2023.

La sospensione degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda:
• gli artigiani e gli esercenti attività commerciale;
• i datori di lavoro domestico;
• e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Artigiani ed esercenti attività commerciale – Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” del sito istituzionale, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Datori di lavoro domestico – Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” – “Domande Telematiche” – “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”.