Con il principio di diritto n. 2 del 06/07/2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla norma convenzionale, sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano.
Si ricorda che nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni – e la tesi dell’Agenzia – la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell’ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata.
Rientrano, pertanto, tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. INPS) ove derivanti da un rapporto di lavoro di carattere privato.
Posto tale inquadramento, sul piano domestico, le pensioni sono imponibili quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR.
Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, occorre invocare il criterio di territorialità di cui all’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
IL CASO
Nel caso di specie, si tratta di una pensione erogata a un residente francese.
L’art. 18 della Convenzione Italia-Francia
–Al paragrafo 1, stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza;
–A tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l’eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l’Italia) ove le stesse siano pagate “in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato”.
Ai fini dell’individuazione delle pensione pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, si richiama L’l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20 dicembre 2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Nell’accordo si annovera tra le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai ecc.).
I trattamenti pensionistici rientranti nella suddetta elencazione, ad avviso dell’Agenzia sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli artt. 49 comma 2, lett. a) del TUIR e dell’art. 23 comma 2, lett. a) del TUIR, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).
Quando detto è in linea con il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23001 del 12/11/2010, la quale aveva respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Francia, basato sulla motivazione per cui la pensione di anzianità INPS non si potesse ritenere erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e non fosse quindi imponibile in Italia.