Beni e servizi a uso promiscuo da indicare al 50% nel quadro RS dei forfetari

La comunicazione dei dati relativi all’attività richiesti ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS (righi RS375-RS381) del modello REDDITI PF non è stata intaccata dall’art. 6 del DL 132/2023 che ne ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2021, il rinvio al 30 novembre 2024. Nessun differimento per i dati del 2022, che andranno comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre. Può quindi essere utile riepilogare i chiarimenti forniti nel tempo, per orientare sulla compilazione del quadro.

I dati oggetto di comunicazione per gli imprenditori sono:
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
– l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi oneri accessori di diretta imputazione e spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
– i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (es. i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, i costi sostenuti per il pagamento di royalties);
– l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

professionisti invece devono indicare, nel rigo RS381, le spese sostenute nell’anno per consumi (servizi telefonici compresi quelli accessori, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

A livello preliminare, una questione che viene frequentemente posta riguarda la sussistenza di un obbligo per i contribuenti forfetari di documentare le spese relative all’attività posto che le stesse (con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori) non concorrono analiticamente alla determinazione del reddito. A livello normativo, gli unici passaggi dai quali può desumersi un siffatto obbligo sembrano individuabili nei commi 59 e 69 dell’art. 1 della L. 190/2014, che ribadiscono l’obbligo di conservazione della documentazione di spesa dal quale deriverebbe, quale necessario presupposto, l’onere di precostituzione della stessa. Ulteriore profilo riguarda l’opportunità di disporre della documentazione nell’ottica di un’eventuale disapplicazione del regime a seguito di accertamento.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati richiesti vanno indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività d’impresa devono essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in essa indicata (circ. n. 10/2016, § 4.2.3). Si noti che, a differenza delle istruzioni al modello REDDITI PF, nessun riferimento è stato fatto al momento di sostenimento della spesa. Sulla base del chiarimento, quindi, se non sono state documentate le spese (si pensi ad esempio all’acquisto di carburante), il contribuente non sarebbe tenuto a effettuare una stima della spesa annuale al sol fine di compilare il rigo.
Vi sono poi ipotesi in cui, pur disponendo della documentazione, potrebbe essere difficoltoso individuare la quota di spesa interessata (si pensi agli spazi di coworking utilizzati da professionisti in cui non è individuato il dettaglio delle singole voci di spesa).

D’altra parte, è la stessa Amministrazione a contemplare la possibilità che non vi siano dati da comunicare avendo predisposto la casella RS382, non prevista dal modello dichiarativo, ma presente nelle specifiche tecniche e nel software di compilazione del modello REDDITI PF. In ogni caso, vista l’irrilevanza della spesa ai fini della determinazione del reddito, la mancata precostituzione della documentazione strumentale alla compilazione del prospetto potrebbe essere sanzionata al massimo come dichiarazione inesatta, sempre che non si ravvisi la causa di non punibilità derivante da obiettiva incertezza.

Nel prospetto vanno altresì indicati, nella misura del 50%, i beni strumentali a uso promiscuo. Il chiarimento è applicabile anche a costi e spese afferenti a beni o servizi usati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (circ. n. 24/2016, § 10). Non rilevano quindi i diversi limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Il costo per l’acquisto di beni e servizi dovrebbe essere indicato al lordo dell’IVA addebitata sulle fatture di acquisto tenuto conto che, nell’ambito del regime forfetario, non opera il meccanismo di rivalsa-detrazione e le predette voci di costo non sono rappresentate solo dalla quota direttamente afferente ai beni o servizi, ma comprendono anche l’IVA assolta che rimane a carico del contribuente.

Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024

È ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).
Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) a fronte dell’ondata di critiche che sono seguite all’invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS.

L’adesione al regime forfetario determinava l’esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l’art. 1 comma 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di “specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”. A seguito delle modifiche del DL 34/2019, la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi “sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi RS375 – RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:
– per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;
– per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Il prospetto risulta invariato dal modello REDDITI PF 2020 sino a quello attuale.
In base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI PF, nell’ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l’apposita casella RS382 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2017, § 9).

Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso comunicazioni di compliance con cui si informava della presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Immediate le critiche dei commercialisti (CNDCEC e sindacati) in quanto i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l’imposta sostitutiva (non determinato analiticamente, ma mediante coefficiente di reddittività) e spesso sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell’adozione della fatturazione elettronica.

Venendo incontro a tali istanze, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva anticipato il proposito di porre rimedio a questa situazione mediante un differimento del termine entro cui provvedere alle necessarie correzioni.

La norma del DL “Proroghe Fisco” non intacca l’adempimento dichiarativo né per quest’anno nè per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024. 
Emerge chiaramente dalla nuova disposizione la motivazione del rinvio tecnico, ossia la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario “con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale” che, nelle intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario. 
Di fatto però potranno beneficiare della proroga soprattutto i destinatari delle lettere di compliance, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni. Infatti il DL n. 132/2023, nella sostanza, “rimette in termini” il contribuente per effettuare l’adempimento.

FORFETTARI – COMPLIANCE PER MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente (cd. “compliance”), l’Agenzia delle Entrate ha individuato una situazione di anomalia inedita, riguardante:
✓ la dichiarazione dei redditi 2021 presentato dei contribuenti in regime forfettario
✓ da cui risulta la mancata compilazione e dei dati informativi richiesti nell’ambito del quadro RS.

LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con il Provv. 19/09/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza) le informazioni relative
▪️ alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 73, L. n. 190/2014 nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022
▪️ da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Si tratta della mancata compilazione dei dati richiesti nei righi da 375 a 381 del quadro RS della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti forfettari nell’anno 2022.

Come noto si tratta di informazioni
– ordinariamente richieste ai contribuenti nell’ambito dei modelli ISA
– che, alla luce dell’esonero soggettivo da presentazione del mod. ISA per i contribuenti forfettari, per quest’ultimi vengono richiesti nell’ambito del quadro RS.

Si dovrebbe, di fatto, trattare di informazioni richieste dall’Agenzia per valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.

IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI COMPLIANCE

La comunicazione che indica le anomalie riscontrate riporta le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
– data e protocollo telematico del mod. REDDITI 2022 PF relativo al 2021.

Come di consueto, le comunicazioni sono inviate:
▪️ al domicilio digitale (PEC) del contribuente
▪️ o tramite posta ordinaria, in assenza del domicilio digitale
rimanendo consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:
1. chiedere informazioni o segnalare (anche tramite intermediario abilitato) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (es: l’effettivo invio del modello; la corretta mancata compilazione del quadro VE; ecc.)
2. o procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.

In quest’ultimo caso si tratterà di procedere:
➔ alla presentazione di un Mod. Redditi PF 2022 “integrativo”
➔ versando la sanzione di €. 31,25 (cioè la sanzione edittale €. 250 abbattuta a 1/8).

Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio. “È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”. In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
– l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

CONTRIBUENTI FORFETTARI E FUORIUSCITA – REGIME DI IVA E RITENUTE

Come noto, il legislatore ha previsto originariamente che il regime forfettario cessa di avere applicazione
dall’anno successivo al momento in cui
– viene meno taluna delle condizioni previste ovvero si verifica una delle fattispecie previste dalla legge (art. 1, co. 71, Legge n. 190/2014)
– ovvero l’accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria diviene definitivo, producendo gli effetti di cui sopra (art. 1, co. 74, Legge n. 190/2014).

FUORIUSCITA DAL REGIME – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

In passato il verificarsi di una cause di esclusione comportava la fuoriuscita dal regime agevolato a partire
dal periodo successivo.
La L. n. 197/2022 è intervenuta in merito, disponendo:
▪ oltre all’innalzamento da €. 65.000 a €. 85.000 del limite dei ricavi/compensi che consentono l’applicazione del regime forfetario
▪ anche l’introduzione di un limite, pari a €. 100.000, al cui superamento ricorre la decadenza retroattiva dal regime, dovendosi, in tal caso, distinguere gli effetti
ai fini dell’Iva: l’applicazione dell’imposta opera solo a decorrere dalle operazioni che comportano il superamento del limite di €. 100.000
Nota: ai fini Iva i lavori parlamentari relativi alla legge di bilancio 2023 hanno ritenuto che, al superamento del limite, l’anno si caratterizzerà per la presenza di operazioni escluse e di operazioni imponibili
A fini cautelativi, è opportuno applicare l’Iva sull’intera fattura che ha comportato lo splafonamento (senza suddivisione tra una quota imponibile ed una esclusa).
ai fini reddituali: l’intero periodo d’imposta è soggetto ad Irpef
Nota: il reddito sarà determinato secondo le regole regime naturale di contabilità semplificata (sempreché il contribuente non intenda esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria).
ai fini delle ritenute: la norma nulla dispone nel merito
Nota: si ricorda che i contribuenti in regime forfettario per quanto attiene la soggettività:
– attiva: non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, salvo il caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente/assimilato.
– passiva: possono (facoltà) comunicare al committente di operare regime forfettario al fine di escludere l’applicazione delle ritenute.

CORREZIONE DI COMPORTAMENTI ERRATI

Con la Risposta ad interpello n. 245/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere in presenza di errori connessi alla fuoriuscita dal regime forfettario

IL CASO: un professionista in regime forfetario doveva fuoriuscire dal regime agevolato dal 2021 (supero dei compensi nel 2020); tuttavia si accorge solo nel 2022 di aver perso i requisiti, trovandosi nella condizione di non aver correttamente ottemperato agli obblighi fiscali riguardanti:
– l’iva
– e la sostituzione d’imposta (ha comunicato al committente la mancata applicazione della ritenuta).
A tal fine l’Agenzia individua due diverse modalità alternative da seguire per la correzione dell’errore,
anche riferendosi a precedenti interpelli:

RIFLESSI SUL SOSTITUTO

Quanto indicato implica degli adempimenti differenti in capo al sostituto d’imposta a seconda del periodo d’imposta in cui la fattura viene regolarizzata; in particolare:

REGIME SANZIONATORIO PER IL SOSTITUTO
Una prima questione attiene alle eventuali sanzioni applicabili in capo al sostituto.
A tal fine l’Agenzia, richiamando il costante l’orientamento della giurisprudenza (Cass., nn. 14033/2006,5020/2003 e 10613/2000), ritiene che:
▪ in applicazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 6, Dlgs. 472/97
▪ debba essere esclusa qualsiasi sanzione se il sostituto ha agito con la dovuta “diligenza”.

In linea generale si deve ritenere che tale diligenza non possa che essere limitata alla constatazione della presenza dell’apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente forfettario (in calce alle fatture emesse o negazione separata).
Nota: un profilo di responsabilità potrebbe sorgere nel solo caso in cui il committente sia in grado di conoscere l’obbligo di fuoriuscita dal regime agevolato del prestatore; si pensi al caso in cui le sole fatture emesse verso il sostituto eccedano il limite annuale dei compensi.

SANZIONI AL CONTRIBUENTE FORFETTARIO:

Per quanto attiene il regime sanzionatorio da applicare al contribuente forfettario, la questione diviene più complessa, a tal fine, si riprenda l’esempio proposto.

Periodo 2021: la sanzione del 30% per tardivo versamento dell’Iva non opera in quanto l’ufficio applicherà la sanzione proporzionale (che assorbe la precedente – CM 42/2016) per il Mod. Iva 2022 omesso (anche laddove fosse inviato oltre i 90 gg dal termine del 30/04/2023)
Questa assorbirà anche le sanzioni riferite alle LI.PE. non inviate nel 2021, nonché le sanzioni per tardiva regolarizzazione dell’Iva in fattura, in applicazione del cumulo giuridico (art. 12, Dlgs 472/97).

In tal caso la sanzione base dovrebbe risultare costituita dalla dichiarazione omessa (120% dell’Iva non dichiarata), per quanto va valutato se risulti superato dalla sanzione minima (di €. 500) applicabile a ciascuna fattura emessa senza Iva (dipendendo ciò dal numero di fatture emesse nell’anno).
N.B.: si ritiene che l’Ufficio sia obbligato ad applicare il cumulo giuridico, posto che tutte le violazioni poggiano su un unico presupposto, riferito all’errata convinzione di poter fruire del regime forfettario (CM 180/97).

Periodo 2022: laddove il contribuente non procedesse a regolarizzare il 2022, l’ufficio estenderebbe il cumulo su più periodi d’imposta (assorbendo dette sanzioni), applicando la maggiorazione del 50% la sanzione base (ciò, in generale, non risulta conveniente, in quanto la sanzione base è pari a quella più elevata corrispondente alla dichiarazione omessa, il cui importo risulta pari a tutta l’Iva a debito nel 2021).
N.B.: al contrario può risultare conveniente nel caso in cui il ritardo nella regolarizzazione avvenga oltre il 2022 (es: solo nel 2023 o successivamente), in quanto l’unica sanzione da cumulo giuridico (maggiorata del 50%) si estende per tutti i periodi d’imposta accertabili.

Sanzioni per omessa applicazione di ritenute a terzi
Una ulteriore fonte di violazione potrebbe essere costituita dalla mancata applicazione della ritenuta su fatture ricevute (professionisti e agenti). Ciò non si verifica nel caso in cui il contribuente abbia comunque proceduto, agli adempimenti dei sostituti d’imposta, per quanto in via facoltativa (l’obbligo ricorre solo per i dipendenti e co.co.co. o soggetti assimilati).

SUPERAMENTO IN CORSO D’ANNO DEL LIMITE DI 100.000 EURO

Quanto indicato in precedenza trova applicazione:
▪ non solo nel caso di fuoriuscita dall’anno successivo, come nel caso dell’interpello
▪ ma anche in presenza di decadenza retroattiva: in tal caso l’aspetto
✓ attiene al solo ambito delle ritenute non operate
✓ semprechè il contribuente abbia provveduto ad applicare l’Iva sulle fatture successive allo splafonamento.


FORFETTARI – FATTURA ELETTRONICA NEI TERMINI ORDINARI DA OTTOBRE

Sintesi: dal 1° ottobre scorso anche i contribuenti forfettari e minimi devono trasmettere la fattura elettronica entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; è, infatti, terminato il periodo “di moratoria” da sanzioni, che permetteva loro di emettere la fattura elettronica entro il mese successivo.
In caso di emissione tardiva troverà applicazione la sanzione:
– dal 5% al del 10% del corrispettivo “non documentato”
– da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito

Come noto l’art. 18, co. 2, DL n. 36/2022, nel modificare l’art. 1, co. 3, D.Lgs 127/2015, ha proceduto
(RF-fl 081/2022):
– ad abrogare le situazioni di “esonero soggettivo” da obbligo di emissione della fattura elettronica
– con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è esteso anche ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi, nonché agli enti non commerciali (o società sportive dilettantistiche) che adottano il regime forfetario ex L. n. 398/91

a decorrere:
dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso
di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000
dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000

MORATORIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022
IMPOSTA DI BOLLO – APPLICAZIONE E RIADDEBITO

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal
codice natura “N2.2” (il “regime fiscale” di riferimento è individuato dal codice RF19).
Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta (dall’emittente – Risposta 67/2020) anche
l’imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (v. RF-fl 166/2022).

TRATTAMENTO REDDITUALE DEL RIADDEBITO

Con la recente Risposta n. 428/2022, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che ove un contribuente forfetario:
– proceda (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) a rindebitare in fattura l’imposta di bollo
– l’importo dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso, ✓concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%)
✓per i professionisti, concorre all’importo su cui applicare il contributo integrativo Inps del 4%.