“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

DELEGA PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI

Come noto, gli intermediari abilitati possono utilizzare:
▪ i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili tramite il portale Fatture e corrispettivi,
▪ per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una apposita delega.

I servizi delegabili sono i seguenti:

In particolare tramite il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” l’intermediario può svolgere le seguenti attività:

CONFERIMENTO DELLA DELEGA DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’attribuzione della delega può avvenire:
a) in via diretta da parte del contribuente: alternativamente:
✓ tramite l’utilizzo dell’apposita funzione disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia
✓ consegnando la delega cartacea a qualsiasi ufficio dell’Agenzia
b) tramite consegna del modello di delega (debitamente sottoscritto) all’intermediario: in tal caso quest’ultimo provvederà alla trasmissione telematica tramite il sistema Entratel, potendo provvedere
✓ all’invio di ciascuna singola delega (invio cd. “puntuale”)
✓ all’invio di una pluralità di deleghe (invio cd. “massivo”).

N.B.: la trasmissione va corredata degli “elementi di riscontro” (“volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nel Mod. Iva presentato nell’anno precedente al conferimento della delega).

Solo per i soggetti privi di tali elementi di riscontro è possibile trasmettere un apposito file tramite PEC alla Dre competente.

PROVVEDIMENTO 17/10/2023 – ESTENSIONE DELLA DELEGA AI FORFETARI

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. del 17/10/2023, ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate al suddetto utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
L’intervento (che modifica il precedente Provv. 5/11/2018) si è reso necessario a seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal DL n. 36/2022 (v. RF– fl 173/2022).

N.B.: considerata l’assenza dei Mod. Iva da parte dei forfetari, l’Agenzia ha aperto alla possibilità di
utilizzare ulteriori elementi riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi (quadro LM) presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

DATI ESSENZIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE

In particolare per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, co. 54 – 89 L. 190/2014) ed i contribuenti “minimi” (art. 27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011) i dati essenziali da comunicare per il conferimento delle deleghe per gli operatori economici corrispondono a:
▪ l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
▪ nonché l’importo corrispondente al reddito complessivo
contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.


Beni e servizi a uso promiscuo da indicare al 50% nel quadro RS dei forfetari

La comunicazione dei dati relativi all’attività richiesti ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS (righi RS375-RS381) del modello REDDITI PF non è stata intaccata dall’art. 6 del DL 132/2023 che ne ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2021, il rinvio al 30 novembre 2024. Nessun differimento per i dati del 2022, che andranno comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre. Può quindi essere utile riepilogare i chiarimenti forniti nel tempo, per orientare sulla compilazione del quadro.

I dati oggetto di comunicazione per gli imprenditori sono:
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
– l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi oneri accessori di diretta imputazione e spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
– i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (es. i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, i costi sostenuti per il pagamento di royalties);
– l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

professionisti invece devono indicare, nel rigo RS381, le spese sostenute nell’anno per consumi (servizi telefonici compresi quelli accessori, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

A livello preliminare, una questione che viene frequentemente posta riguarda la sussistenza di un obbligo per i contribuenti forfetari di documentare le spese relative all’attività posto che le stesse (con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori) non concorrono analiticamente alla determinazione del reddito. A livello normativo, gli unici passaggi dai quali può desumersi un siffatto obbligo sembrano individuabili nei commi 59 e 69 dell’art. 1 della L. 190/2014, che ribadiscono l’obbligo di conservazione della documentazione di spesa dal quale deriverebbe, quale necessario presupposto, l’onere di precostituzione della stessa. Ulteriore profilo riguarda l’opportunità di disporre della documentazione nell’ottica di un’eventuale disapplicazione del regime a seguito di accertamento.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati richiesti vanno indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività d’impresa devono essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in essa indicata (circ. n. 10/2016, § 4.2.3). Si noti che, a differenza delle istruzioni al modello REDDITI PF, nessun riferimento è stato fatto al momento di sostenimento della spesa. Sulla base del chiarimento, quindi, se non sono state documentate le spese (si pensi ad esempio all’acquisto di carburante), il contribuente non sarebbe tenuto a effettuare una stima della spesa annuale al sol fine di compilare il rigo.
Vi sono poi ipotesi in cui, pur disponendo della documentazione, potrebbe essere difficoltoso individuare la quota di spesa interessata (si pensi agli spazi di coworking utilizzati da professionisti in cui non è individuato il dettaglio delle singole voci di spesa).

D’altra parte, è la stessa Amministrazione a contemplare la possibilità che non vi siano dati da comunicare avendo predisposto la casella RS382, non prevista dal modello dichiarativo, ma presente nelle specifiche tecniche e nel software di compilazione del modello REDDITI PF. In ogni caso, vista l’irrilevanza della spesa ai fini della determinazione del reddito, la mancata precostituzione della documentazione strumentale alla compilazione del prospetto potrebbe essere sanzionata al massimo come dichiarazione inesatta, sempre che non si ravvisi la causa di non punibilità derivante da obiettiva incertezza.

Nel prospetto vanno altresì indicati, nella misura del 50%, i beni strumentali a uso promiscuo. Il chiarimento è applicabile anche a costi e spese afferenti a beni o servizi usati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (circ. n. 24/2016, § 10). Non rilevano quindi i diversi limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Il costo per l’acquisto di beni e servizi dovrebbe essere indicato al lordo dell’IVA addebitata sulle fatture di acquisto tenuto conto che, nell’ambito del regime forfetario, non opera il meccanismo di rivalsa-detrazione e le predette voci di costo non sono rappresentate solo dalla quota direttamente afferente ai beni o servizi, ma comprendono anche l’IVA assolta che rimane a carico del contribuente.

Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024

È ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).
Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) a fronte dell’ondata di critiche che sono seguite all’invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS.

L’adesione al regime forfetario determinava l’esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l’art. 1 comma 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di “specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”. A seguito delle modifiche del DL 34/2019, la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi “sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi RS375 – RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:
– per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;
– per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Il prospetto risulta invariato dal modello REDDITI PF 2020 sino a quello attuale.
In base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI PF, nell’ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l’apposita casella RS382 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2017, § 9).

Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso comunicazioni di compliance con cui si informava della presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Immediate le critiche dei commercialisti (CNDCEC e sindacati) in quanto i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l’imposta sostitutiva (non determinato analiticamente, ma mediante coefficiente di reddittività) e spesso sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell’adozione della fatturazione elettronica.

Venendo incontro a tali istanze, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva anticipato il proposito di porre rimedio a questa situazione mediante un differimento del termine entro cui provvedere alle necessarie correzioni.

La norma del DL “Proroghe Fisco” non intacca l’adempimento dichiarativo né per quest’anno nè per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024. 
Emerge chiaramente dalla nuova disposizione la motivazione del rinvio tecnico, ossia la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario “con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale” che, nelle intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario. 
Di fatto però potranno beneficiare della proroga soprattutto i destinatari delle lettere di compliance, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni. Infatti il DL n. 132/2023, nella sostanza, “rimette in termini” il contribuente per effettuare l’adempimento.

DECRETO PROROGHE FISCALI – PRINCIPALI MISURE

Con la pubblicazione in G.U. del 29/09/2023 del DL n. 132/2023 (cd. Decreto Proroghe fiscali”) sono stati prorogati una serie di adempimenti di prossima scadenza.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ (art. 2)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 133, L. n. 197/2022) ha previsto la possibilità:
– per i soggetti che detengono cripto attività al 1/01/2023
– di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto a tale data, determinato in base al valore normale (art. 9, Tuir)
– tramite assolvimento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata a tale valore, entro il 30/06/2023.

L’art. 4, DL n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”) ha, successivamente, differito detto termine al 2/10/2023 (in quanto il 30/09/2023 è caduto di sabato).

Ora viene disposto l’ulteriore differimento al 15/11/2023 del termine per il versamento della citata imposta sostitutiva del 14%, che è possibile effettuare come segue, in via alternativa:

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (ART. 3)

Il decreto dispone un differimento dei termini di versamento fiscali e contributivi in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi avvenuti nella Regione Lombardia nello scorso mese di luglio.
In particolare, il versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che, alla data del 4/07/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28/08/2023
✓ si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/10/2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (art. 4)

Intervenendo sui co. 100 e 105 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, è disposto:
➔ il differimento al 30/11/2023 (in luogo del 2/10/2023, termine così differito dal 30/09/2023, in quanto cadente di sabato) del termine per perfezionare le operazioni:
▪️ di assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili/beni mobili registrati non strumentali per destinazione
▪️ di trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare
➔ la rimodulazione del termine di versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuata in unica soluzione entro il 30/11/2023 (in luogo del versamento in 2 rate, 60% entro il 2/10/2023 e 40% entro il 30/11/2023).

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6)

Gli obblighi informativi di cui all’art. 1, co. 73 della L. 190/2014:
▪️ relativi al periodo d’imposta 2021 (da indicare nel Mod. Redditi PF 2022)
▪️ sono adempiuti entro il 30/11/2024.

Nota: il differimento “sospende”, di fatto, gli effetti delle “lettere di compliance” che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti in regime forfettario che nel Mod. Redditi PF 2022 (redditi 2021) hanno omesso la compilazione del riquadro “Elementi informativi” richiesti nel quadro RS, righi da 375 a 381.

Tali contribuenti avranno, dunque, più tempo a disposizione per sanare la violazione (invio del mod. Redditi 2022 integrativo), recuperando la relativa documentazione (riferita ai veicoli utilizzati, ai canoni di leasing/locazione, ecc.) che, si ricorda, avrebbero dovuto debitamente “conservare” ex art. 1, co. 59, L. 190/2014 (sono estremamente numerosi i contribuenti che non vi hanno proceduto, considerata l’impossibilità di detrarre l’Iva/dedurre il costo).
A tal fine si ritiene che la violazione di tale obbligo:
✓ non possa, in alcun modo, implicare decadenza dal regime agevolato (eventualità che dovrebbe essere prevista da una disposizione di legge)
✓ potendo configurare la violazione ex art. 9, co. 1, Dlgs 471/97 (sanzione da €. 1.000 a €. 8.000, da ridurre “fino al 50%”, posto che i documenti mancanti dovrebbero essere considerati “di scarsa rilevanza”, non essendo di “ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”).

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 1° E 2° TRIM. 2023 (art. 7)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 2 – 9, L. 197/2022) ha esteso al 1° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore (aumentandolo, rispettivamente, al 45% e 35% della spesa) e delle imprese gasivore/non gasivore (aumentandolo al 45% della spesa)

Il cd. “Decreto bollette” (art. 3, DL. 34/2023) ha, successivamente, esteso al 2° trimestre 2023 detto credito d’imposta (riducendolo al 20% ed al 10% della spesa sostenuta per le imprese, rispettivamente, “energivore” e “non energivore”, e riducendolo al 20% per le imprese gasivore e non gasivore)
In entrambi i casi il termine per l’utilizzo era fissato al 31/12/2023, mentre quello entro cui comunicare l’eventuale cessione a terzi scadeva al 16/11/2023.

Ora, in relazione alla spesa sostenuta sia per il 1° trimestre 2023 che per il al 2° trimestre 2023, il decreto anticipa al 16/11/2023 il termine:
▪️ entro il quale le citate imprese (energivore/non energivore e/o gasivore/non gasivore) possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta
▪️ entro il quale le stesse possono procedere alla cessione a terzi (esclusivamente per l’intero) del credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (art. 1)

L’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 ha previsto che, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie aventi i requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni:
– la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/09/2023
– nel caso di TEG inferiore al TEGM, i finanziatori sono tenuti ad applicare il TEG per le domande presentate dal 1/12/2022 al 30/09/2023.
In entrambi i casi, il termine ultimo (già prorogato dal DL n. 51/2023) viene ulteriormente differito al 31/12/2023.

FORFETTARI – COMPLIANCE PER MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente (cd. “compliance”), l’Agenzia delle Entrate ha individuato una situazione di anomalia inedita, riguardante:
✓ la dichiarazione dei redditi 2021 presentato dei contribuenti in regime forfettario
✓ da cui risulta la mancata compilazione e dei dati informativi richiesti nell’ambito del quadro RS.

LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con il Provv. 19/09/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza) le informazioni relative
▪️ alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 73, L. n. 190/2014 nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022
▪️ da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Si tratta della mancata compilazione dei dati richiesti nei righi da 375 a 381 del quadro RS della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti forfettari nell’anno 2022.

Come noto si tratta di informazioni
– ordinariamente richieste ai contribuenti nell’ambito dei modelli ISA
– che, alla luce dell’esonero soggettivo da presentazione del mod. ISA per i contribuenti forfettari, per quest’ultimi vengono richiesti nell’ambito del quadro RS.

Si dovrebbe, di fatto, trattare di informazioni richieste dall’Agenzia per valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.

IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI COMPLIANCE

La comunicazione che indica le anomalie riscontrate riporta le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
– data e protocollo telematico del mod. REDDITI 2022 PF relativo al 2021.

Come di consueto, le comunicazioni sono inviate:
▪️ al domicilio digitale (PEC) del contribuente
▪️ o tramite posta ordinaria, in assenza del domicilio digitale
rimanendo consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:
1. chiedere informazioni o segnalare (anche tramite intermediario abilitato) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (es: l’effettivo invio del modello; la corretta mancata compilazione del quadro VE; ecc.)
2. o procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.

In quest’ultimo caso si tratterà di procedere:
➔ alla presentazione di un Mod. Redditi PF 2022 “integrativo”
➔ versando la sanzione di €. 31,25 (cioè la sanzione edittale €. 250 abbattuta a 1/8).

Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio. “È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”. In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
– l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.