Flat tax incrementale anche per le altre attività agricole connesse

Nel corso della videoconferenza dello scorso 20 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della flat tax incrementale.

Come noto, si tratta di una imposta sostitutiva al 15%, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 55-57, L. 197/2022).

Possono fruire dell’istituto i contribuenti persone fisiche che esercitano in via diretta una attività d’impresa, arti o professioni, che non si avvalgono del regime forfetario nel periodo d’imposta (al contrario il contribuente può aver applicato regime forfettario nel triennio precedente, utile per determinare il maggiore del triennio per il calcolo dell’agevolazione).

Tra le imprese sono ammesse anche:
– le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria;
– gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime ex artt. 56, co. 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

REDDITI ESCLUSI: non rientrano nel regime agevolato quei redditi che, pur avendo la natura di reddito d’impresa/professionale, non risultano dell’attività svolta direttamente dal contribuente, ma sono imputati per trasparenza. Dunque rimangono esclusi i redditi da quadro RH, imputati:
– dalle società di persone e degli studi associati
– dalle Srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116, TUIR).

Regime forfettario: può accedervi anche il contribuente che decada dal regime forfetario nel corso del 2023, avendo è ceduto il limite di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti. In tale ipotesi, infatti, è tenuto a determinare il reddito “con le modalità ordinarie” per l’intero anno d’imposta 2023.

Nel corso della videoconferenza, l’Agenzia ha confermato che i redditi degli imprenditori agricoli di cui ai citati art. 56, co, 5, ed art.. 56- bis del TUIR, ancorché determinati forfetariamente, costituiscono redditi d’impresa e confluiscono nel quadro RD della dichiarazione.

Pertanto, anche gli imprenditori titolari di reddito d’impresa derivante dallo svolgimento delle altre attività agricole connesse, quali la produzione delle cd. “agro-energie”, nonchè l’agriturismo/oleoturismo/enoturismo, possono fruire della flat tax incrementale.

Flat tax incrementale condizionata con inizio attività nel triennio 2020-2022

La flat tax incrementale, introdotta dalla L. 197/2022, e applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023, consente, al ricorrere di determinate condizioni, di sottoporre una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 a un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Con la circ. n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, soffermandosi sui profili soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 55 della L. 197/2022, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Come diretta conseguenza di tale impostazione normativa vi è il fatto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 non potranno mai beneficiare della flat tax incrementale, “attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente” (ciò sul presupposto che non sia stata esercitata alcuna attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2023, inoltre, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.

Il fatto che venga richiesto lo svolgimento “per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento” esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo con una diversa partita IVA. A tale condizione, infatti, il requisito dell’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità non verrebbe soddisfatto.

In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l’attività di impresa il 1° giugno 2022 non disporrebbe di un’intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023; diverso è il caso in cui l’attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021.
Il contribuente che ha iniziato l’attività, ad esempio, il 1° giugno 2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l’attività viene svolta (il 2022); ai fini dell’individuazione dell’incremento di reddito 2023, sarà necessario considerare:
– il reddito prodotto nell’intero anno 2022;
– il reddito prodotto nella frazione d’anno 2021, ragguagliandolo all’intera annualità (reddito 2021/n° giorni x 365).

Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell’anno di inizio dell’attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell’intero anno successivo, ma maggiore per effetto del ragguaglio ad anno.
L’Agenzia delle Entrate in merito propone il seguente esempio:
– inizio attività il 1° giugno 2021 (214 giorni di attività nel 2021);
– reddito 2021: 30.000 euro
– reddito 2021 ragguagliato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: 51.168 euro [(30.000/214) x 365];
– reddito 2022 (intero periodo di imposta): 40.000 euro.
In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023 ai fini della flat tax è quello del 2021, ragguagliato ad anno (51.168 euro).

ESCLUSO CHI HA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL CORSO DEL 2022

Una diversa ipotesi è quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l’attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer). In questo caso, dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell’incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l’attività è stata svolta per “almeno un’intera annualità” nel triennio 2020-2022 (nell’esemplificazione nel 2020).
Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. n. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell’incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.

Platea definita per la nuova flat tax incrementale

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione fino al prossimo 15 giugno una bozza di circolare che fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La circolare si propone di definire la platea dei soggetti ammessi. Si tratterebbe delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Viene precisato che non sarebbe sufficiente la mera titolarità del reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) o di lavoro autonomo professionale (art. 53 comma 1 del TUIR), atteso il riferimento della norma all’esercizio effettivo dell’attività. Verrebbero infatti esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Sono escluse dal regime le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
La tassa piatta si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, si dovrebbe procedere nel modo seguente:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Trovando applicazione l’art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote previste dall’art. 11 del Testo unico, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF e RG. La bozza di circolare indica che nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022, per cui anche il reddito assoggettato a tale regime, dichiarato nel quadro LM, è utilizzabile per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Stando alla bozza di circolare, il regime agevolato può essere applicato dai soggetti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto – viene precisato – che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, viene indicato che il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento dovrebbe essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività il 1° giugno 2021, il calcolo per l’individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
– anno 2021 – reddito pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (euro 30.000/214) x 365 = 51.168 euro;
– anno 2022 – reddito pari a 40.000 euro (reddito dell’intero anno).
Nell’esempio, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell’eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all’anno 2021.