BOLLO SU E-FATTURE ENTRO IL 30/09/2022 ANCORA CON LA SOGLIA DI €. 250

Sintesi: entro il 30/09/2022 va versata l’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno 2022 secondo le regole previgenti alle novità del DL Semplificazioni. In particolare, il pagamento è dovuto:
– anche per coloro che nel 1° trimestre dovevano complessivamente un’imposta non superiore a €. 250
– ove l’importo dovuto per il 1° ed il 2° trimestre non ecceda la soglia di €. 250, il versamento può essere
eseguito entro il 30/11/2022.
A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023 la citata soglia di €. 250 viene elevata a €. 5.000

Come noto, l’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:
– principio generale: di “alternatività” rispetto all’Iva
– esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate
– importo: la quota non rilevante ai fini Iva dev’essere superiore ad € 77,47 (a tal fine è sufficiente che
un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva).


Modalità di assolvimento nel caso di fattura:
■ elettronica: secondo le modalità dell’art. 6, DM 17/06/2014; il calcolo è agevolato dalla compilazione
dell’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica
■ se cartacea può essere assolta:
● con apposizione della marca telematico (in caso di invio tramite e-mail si ritiene possibile indicare
l’assolvimento sulla copia dell’emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno)
in forma “virtuale”, ex art. 15 Dpr 642/72 (sconsigliata in quanto richiede l’autorizzazione dell’Agenzia
ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto).

Integrazione dei dati da parte dell’Agenzia:
a) l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, i seguenti 2
elenchi che contengono gli estremi delle FE emesse nel trimestre solare di riferimento

b) il cedente/prestatore (o il suo intermediario delegato) Iva può, alternativamente:
confermare l’integrazione dell’Agenzia (provvedendo al versamento dell’imposta); in assenza
di modifica l’elenco si intende comunque confermato
modificare i dati dell’elenco B, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, fornendole relative motivazioni; la modifica può essere effettuata:
● in modalità puntuale: tramite accesso al portale fatture corrispettivi e modifica “online” di
ciascuna singola fattura dell’elenco
● in modalità massiva: procedendo al download del file Xml dell’elenco B, con successivo
upload del file modificato (la modifica può anche aggiungere nuove fatture precedentemente
non elencate dall’Agenzia, per le quali si rende dovuto il tributo).


Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (al 20/09 per le fatture emesse nel 2°
trimestre), l’Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla scorta dei dati contenuti
– nell’Elenco A
– nonché e nell’Elenco B eventualmente modificato entro detto termine

TERMINE DI VERSAMENTO
L’art. 17 del DL n. 124/2019 (come mod. dal D.L. 23/2020), al co. 1-bis, ha previsto per i primi 2 trimestri solari che l’obbligo di versamento decorre solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 d’imposta
cumulata fin dall’inizio dell’anno.
Fino al 31/12/2022, dunque, il calendario del versamento dell’imposta di bollo è il seguente

Entro il prossimo 30 settembre dovrà, dunque, essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo:
✓ sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare
✓ nonché su quelle emesse nel 1° trimestre, ove di importo complessivo non superiore a €. 250.


PAGAMENTO AL 30/11/2022
: ove l’importo dovuto complessivamente per il 1° ed il 2° trimestre 2022
non eccede il valore di €. 250, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Il pagamento può avvenire con F24 oppure con addebito su Iban.

ASPETTI SANZIONATORI
In presenza di versamento tardivo/omesso/insufficiente, Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso e, dunque, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la sanzione è così determinata:
– ridotta del 30%, se il versamento è eseguito oltre90 giorni dalla scadenza del termine per
l’adempimento;
– ridotta al 15%, se il versamento è eseguito entro 90giorni dalla scadenza del termine per
l’adempimento;
– ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per l’adempimento.

NUOVA SOGLIA A €. 5.000 DAL 1/01/2023
L’art. 3 del DL n. 73/2022 (cd. “Semplificazioni fiscali”):
 ha aumentato la citata soglia da €. 250 ad €. 5.000
 solo a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023



IVA detratta nel quadro VF superiore a e-fatture e bollette doganali -in arrivo avvisi di anomalia

Con il Provv. del 07/07/20222, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel
quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.


Con il Provv. emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, in sostanza, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute (articolo 1, Dlgs n. 127/2015) e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione. In particolare, il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.


Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
-Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
-Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”
-Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del proprio “Cassetto fiscale”, il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
-Il numero dei documenti trasmessi e ricevuti per l’anno di riferimento
-I dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva)
-I dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).


Tutti questi elementi e informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.


Nel provvedimento sono, infine, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.