Con il Provv. del 06/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall’art. 21, c. 4, DPR 633/1972 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al c.6-ter, art. 2, D.lgs. 127/2015.
In tal modo:
• I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015
• ricevuta dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità;
• potranno:
– motivare il ritardo, ove ciò sia possibile;
– regolarizzare la propria posizione.
Le comunicazioni saranno recapitate al contribuente al proprio domicilio digitale; sarà in ogni caso possibile consultarne il contenuto accedendo al proprio cassetto fiscale o alla propria area riservata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l’elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente, fra l’altro:
• il tipo del documento;
• il numero;
• la data del documento;
• la data di trasmissione;
• l’identificativo SdI del file.
L’elenco dei corrispettivi giornalieri che sono stati trasmessi oltre i termini conterrà, invece:
• il numero degli invii tardivi;
• l’ID Invio;
• la matricola del dispositivo;
• la data di rilevazione; la data di trasmissione.
Gli operatori potranno chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione.
Sarà possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che non sia stata ricevuta una comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Con riferimento:
• alle violazioni formali commesse entro il 31/10/2022;
• e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d’imposta precedenti
• i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.
Nel Provvedimenti si specifica che:
• il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento;
• potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2023;
• delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2013 (L. 197/2022), usufruendo “delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni «sostanziali» (commi da 174 a 178)”