Con la risposta a interpello 311 del 03/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Si premette che l’art. 1 c.57 lett. d-ter) della L. 190/2014 dispone che l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Sul rispetto del suddetto requisito, con la 10/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• considerata che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato:
– rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; pertanto, se la cessazione del rapporto avviene, ad esempio, a maggio 2023, la stessa non sarebbe idonea a evitare di considerare la soglia dei 30.000 euro sul 2022, ai fini dell’applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno 2023.
– il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo anche autonomo ai fini del raggiungimento della citata soglia, oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ciò detto, nel caso di specie:
• un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue;
• intende aprire partita IVA per lo svolgimento di una nuova attività, previo trasferimento della residenza fiscale in Italia;
• essendo titolare, al momento dell’apertura della partita IVA; di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, riconosciuta per raggiunti limiti di età quale ex dipendente della Commissione europea. Si tratta, in particolare, di somme esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea in base a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo n. 7 “Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
In riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia chiarisce che:
• la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia;
• preclude l’applicazione del regime forfettario.
Viene rilevato che, in base alla L. 190/2014, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
Deve di conseguenza ritenersi escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.