Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali

Non è possibile sanare con l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 del DL 16/2012, la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA se manca il requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus dall’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020 tramite l’apposita modulistica ministeriale.

È il condivisibile chiarimento contenuto nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 luglio 2023 n. 406, riguardante il caso di un intervento superbonus per il quale il tecnico abilitato non ha predisposto l’asseverazione “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale”, come richiesto dall’art. 4 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori oppure entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL e conseguentemente non è riuscito a inviare la comunicazione all’ENEA entro il termine entro cui doveva essere presentata la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2022 la comunicazione doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023).

Al fine di poter beneficiare del superbonus per gli interventi di risparmio energetico e della relativa opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, infatti, il comma 13 lett. a) dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”.

Il DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, oltre all’aver approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve inviare all’ENEA per ciascun stato di avanzamento lavori o al termine degli stessi, stabilisce:
– all’art. 3 comma 2, che “L’asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi”;
– all’art. 4 comma 1, che “Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: (…) e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato”.

Se le spese relative all’intervento di efficienza energetica sono agevolate con il superbonus, “superbonus – efficienza energetica”, quindi, l’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
La risposta n. 406/2023 aggiunge che l’asseverazione di efficienza energetica richiesta per il superbonus deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL.
Nel caso si intenda esercitare una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 l’asseverazione in commento dovrà essere inviata prima di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di “comunicazione”.

Tutto ciò premesso, la risposta a interpello n. 406/2023 giunge alla conclusione che “L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo del decreto-legge n. 16 del 2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito” in quanto “la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali”.

In altre parole, l’adempimento concernente la comunicazione ENEA non può essere sanato con la remissione in bonis se manca un requisito sostanziale (l’asseverazione di riqualificazione energetica per gli interventi superbonus nel caso di specie) per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se, invece, sussistono tutti i requisiti sostanziali per poter beneficiare dei bonus fiscali è pacifico che il contribuente possa avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riguardo all’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28).

Conversione PNRR2 – Invio dati all’ENEA anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus”

Nel corso dell’iter di conversione del DL 36/2022 (Decreto PNRR):
-Per la corretta attuazione delle misure del PNRR;
-L’obbligo di comunicazione all’Enea viene esteso agli interventi da Sismabonus (senza pregiudizio per la detrazione).
L’art. 16, co. 2-bis. DL n. 63/2013 prevede che il contribuente:
-Trasmetta telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori le informazioni sugli interventi effettuati
1) Alla conclusione degli stessi con le seguenti finalità:
per poter fruire della detrazione (oltre che per i motivi di monitoraggio di cui al punto successivo) per gli interventi: di riqualificazione energetica (art. 14 del medesimo DL n. 63/2013)
del cd. “bonus facciate” che interessi la riqualificazione energetica (l’intervento incide sulla trasmetta
termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso), ex art. 1, co. 219, L. 160/2019
2) Per meri motivi “di monitoraggio e valutazione” del risparmio energetico ottenuto (l’eventuale omissione non compromette la detrazione):
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” (art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir)
all’acquisto di elettrodomestici che rientrano nell’ambito del cd. “Bonus arredi” (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013).
In sostanza la comunicazione risultava richiesta solo per interventi che implicano un risparmio energetico (anche tramite utilizzo di fonti rinnovabili).
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Ora, in sede di conversione viene confermata l’estensione in quest’ultimo gruppo (comunicazione ai soli fini del monitoraggio, senza alcun riflesso sul diritto alla detrazione):
3) anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus” nella forma:
-sia ordinaria (detrazione del 50%, 70%-75% o 80-85%);
-che informa del super sismabonus (detrazione del 110%).
Controlli: viene previsto che l’ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Mite, al MEF ed alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.