Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23/09/2023

Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.

Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.

Con il DM interministeriale n. 7726 del 14/04/2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’art. 1, c. 607, L.197/2022.

Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’ISTAT come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:
1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Dotazione – Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Beneficiari – Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti:
1. popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT;
2. vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso.
b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:
◦ B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ C – Comuni con vocazione marittima;
◦ D – Comuni del turismo lacuale;
◦ E – Comuni con vocazione montana;
◦ F – Comuni del turismo termale;
◦ G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;
◦ L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica

L’avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:
1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:
piccoli.comuni@ministeroturismo.gov.it (PEO)
piccoli.comuni@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)

Si specifica trattandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità.

L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.

Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l’occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 23 settembre 2023.

Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo: piccoli.comuni@ministeroturismo.gov.it (PEO) – piccoli.comuni@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)

Indennità una tantum dei lavoratori colpiti dall’alluvione – via alle domande

Con la circolare 54 dello scorso 08/06/2023, l’INPS ha fornito le indicazioni per la determinazione della platea dei destinatari della misura e le istruzioni operative per presentazione della domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del DL 61/2023.

La domanda può essere presentata a partire dal 15/06/2023 e fino al 30/09/2023 da part dei lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione che ha interessato alcuni territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

Possono fruire dell’agevolazione i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L’INPS specifica che tra i collaboratori coordinati e continuativi rientrano:
• i co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, dell’INPGI e dell’ENPAPI;
• i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS;
• i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
• i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza devono essere iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

Invece, tra i gli autonomi e i professionisti rientrano i:
• lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell’INPS (compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori);
• pescatori autonomi;
• liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
• lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;
• professionisti con cassa (vale a dire iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96).

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i soggetti indicati devono avere:
• alla data del 01/01/2023;
• la residenza o il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto;
• inoltre gli stessi soggetti devono aver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01/01/2023;
• i suddetti soggetti devono risultare iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e devono avere l’attività già avviata alla medesima data.

Indennità – L’indennità:
• può essere riconosciuta per il periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2023;
• ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, ma non può eccedere l’importo massimo di 3.000 euro per ogni singolo lavoratore.

In sede di presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a dichiarare – oltre al possesso dei requisiti – il periodo o i periodi di sospensione dell’attività a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

Procedure operative – Sempre sotto il profilo operativo, i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
L’importo sarà poi erogato dall’INPS il quale provvede anche all’attività di monitoraggio delle risorse stanziate (non procedendo all’accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa).

L’Istituto effettuerà anche le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, anche in collaborazione con enti e istituzioni esterni e in caso di assenza avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità (fermo restando le sanzioni, anche penali).