Conversione DL Bollette – novità per Rottamazione – quater e stralcio dei debiti fino a € 1.000

Nell’iter di conversione del c.d. DL Bollette – DL 34/2023 – la Commissione Finanze della Camera ha approvato degli emendamenti che contengono delle novità relative agli istituti della rottamazione quater, dello stralcio dei debiti fino a € 1.000 e della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Iter di approvazione – La Legge di conversione del DL 34/2023 sarà esaminata dalla Camera dei Deputati il prossimo 17/05/2023 e poi dovrà ottenere il via libera definitivo dal Senato entro il 30/05/2023.

Rottamazione–quater e Saldo e stralcio – La normativa vigente relativa agli istituiti della Rottamazione quater (ex art. 1, c. 231, legge di Bilancio 2023) e dello stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a €. 1.000 (ex art. 1, c. 227 e 229-bis, legge di Bilancio 2023), circoscrive il perimetro applicativo ai casi di carichi “tramite ruolo” affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con l’emendamento approvato, invece, i due istituti di pace fiscale vengono estesi agli enti territoriali che provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti iscritti ad apposito Albo ex art. 53, D.Lgs. n. 446/97 (società che riscuotono tramite “ingiunzione di pagamento”).

Se vogliono aderire, gli enti territoriali potranno farlo emanando, entro 60gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un provvedimento in cui disciplinano:
numero di rate e relativa scadenza;
modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Definizione liti pendenti – Relativamente all’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie (ex art. 1, c. da 186 a 202, legge di Bilancio 2023), la disciplina vigente prevede che nel caso in cui gli importi dovuti superino €. 1.000 è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime 3 da versare entro 30/09/2023, 31/10/2023 e 20/12/2023.
Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

L’emendamento approvato prevede la possibilità di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo (si abbrevia leggermente l’intervallo di dilazione), con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (per il mese di dicembre di ciascun anno la scadenza del versamento resta ferma al giorno 20 del mese).

Credito d’imposta a favore delle start up innovative – Sempre nell’iter di conversione del DL 34/2023, è stato approvato un emendamento che introduce un credito d’imposta a favore delle start up innovative.

Il nuovo beneficio è riservato alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità ed è riconosciuto, fino al 20% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di 200.000 euro, per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Le risorse stanziate per la misura ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Sarà un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.

DL bollette – il “perfezionamento” delle “definizioni” agevolate rende non punibili i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti

Nella c.d. DL bollette – DL 34/2023 pubb. nella GU del 30/03/2023 – si pone rimedio alla questione relativa al “rapporto” tra l’adesione ad alcuni istituti relativa alla “tregua fiscale” e il processo penale per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti.

Si ricorda che le disposizioni in vigore prevedono che tali delitti non sono punibili;
◦ se la definizione viene correttamente perfezionata;
◦ e se le somme sono interamente estinte senza che a ciò possa ostare l’inizio del dibattimento penale di primo grado.

Da un punto di vista normativo, il DLgs. 158/2015 aveva modificato l’art. 13 e introdotto l’art. 13-bis nel DLgs. 74/2000, prevedendo che:
• i delitti di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia pari a 250.000 euro),
• ritenute fiscali (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia pari a 150.000 euro)
• e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1 del DLgs. 74/2000, soglia pari a 50.000 euro) non sono punibili se le intere somme compresi sanzioni e interessi sono estinte anche a seguito di procedure conciliative prima del dibattimento penale.

Il giudice penale può concedere una proroga massima di 6 mesi.

La questione è legata al fatto che, generalmente, il pagamento delle somme in questione, derivanti normalmente da avviso post liquidazione automatica, avvengono con piani di rateazione che superano l’inizio del dibattimento penale.

Per superare tale questione, nella bozza del c.d. DL bollette si prevede che limitatamente ai reati precedentemente indicati, questi non sono punibili se:
◦ la definizione è correttamente eseguita
◦ e i pagamenti avvengono nei termini e per l’intero, fruendo, ovviamente, dei benefici ex L. 197/2022.

Da un punto di vista procedurale:
▪ il contribuente deve informare l’autorità penale di ciò e indicare gli estremi del procedimento penale interessato all’Agenzia delle Entrate;
▪ conseguentemente, il procedimento penale viene sospeso sino a quando le Entrate comunicano la correttezza della definizione e l’integrale pagamento del dovuto.