DL Bollette – Tax crediti energia e gas anche per il II° trimestre 2023 |
Tra le numerose novità fiscali contenute nel cd. “decreto bollette” (DL 34/2023 recentemente pubblicato in G.U), alcune di queste riguardano il sostegno alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas.
In particolare è stato disposto:
• la proroga al 2° trimestre 2023;
• del credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore, gasivore/non gasivore.
In particolare, l’art. 4 del DL 34/2023, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, dispone l’estensione del bonus alle spese sostenute dal 1/04/2023 al 30/06/2023, con una misura del tutto analoga a quanto già previsto per i precedenti periodi.
Utilizzo: i bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
• entro il 31/12/2023 (la scadenza coincide con quella già prevista per i bonus riferiti al 1° trimestre 2023); il medesimo termine si applica da parte degli eventuali cessionari del credito d’imposta
• non si applicano i limiti di utilizzo di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007
Aspetti reddituali: non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP (né rilevano per il rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)
Cumulo: è ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purché non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto
DL Bollette – Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas |
L’art. 1 del c.d. DL Bollette (DL 34/2023) dispone:
• la conferma per il II° trimestre 2023;
• del potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, c. 9, Dl 185/2008).
PLATEA DESTINATARI
Si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale, prevedendo che questo spetti:
• anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
• e Isee non superiore a 30mila euro (20mila euro nel I° trimestre 2023) da II° trimestre 2023 e fino alla fine del periodo d’imposta 2023.
REQUISITI ISEE – INVARIATI
L’agevolazione spetta spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro, soglia così innalzata, rispetto ai precedenti 12mila euro, dall’ultima legge di bilancio (art. 1, c. 17, legge 197/2022).
Il riconoscimento avviene in automatico, cioè senza dover presentare alcuna specifica istanza. È sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l’attestazione dell’Isee.
Per le forniture dirette, lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa; per quelle indirette (generalmente, le forniture di gas condominiali, centralizzate), il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale.
La misura dell’agevolazione, come consueto, dovrà essere rideterminata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno scorso.
Caro gasolio autotrasportatori I° trimestre 2023 – via alle istanze (fino al 02/05/2023) |
Dal 01/04/2023 e fino al 02/05/2023 è possibile presentare la ichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso.
Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
• in c/ proprio
• o per c/ terzi, godono di un beneficio (c.d. “caro petrolio”) legato alla spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.
Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 . Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Aggiornato il modello di denuncia dei premi assicurativi incassati |
Con il Provv. Prot. n. 113875/2023 è stata approvata, con le relative istruzioni, la versione aggiornata del modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’art. 9 della L. 1216/1961.
Con il richiamato provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica.
In particolare, nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
Con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B.
Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.
Per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’articolo 4-bis legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi unitamente al modello di cui al punto 1.1, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento.
Legge sull’usura – pubblicata la rilevazione dei tassi effettivi globali medi |
Nella GU 77 del 31/03/2023 è stato pubblicato il DM 25/03/2023, riguardante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° ottobre – 31 dicembre 2022, con applicazione dal 1º aprile al 30 giugno 2023.
La legge volta a contrastare il fenomeno dell’usura n. 108 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati da banche ed intermediari finanziari.
Per tale ragione i tassi, rilevati nel periodo 1º ottobre – 31 dicembre 2022:
• vanno applicati a partire dal 1º aprile al 30 giugno 2023.
• sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.
Il MEF ha stabilito che i tassi riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.
Inoltre la Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche/intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito DM del MEF.
I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
In particolare, secondo l’ultima rilevazione statistica condotta da Banca d’Italia e MEF, si evidenzia che i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
OIC avvia il progetto per standard contabili adatti alle piccole imprese |
Con un comunicato stampa del 30/03/2023, la Fondazione OIC ha reso noto il via libera al progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. Finora OIC era intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un’applicazione differenziata dei principi contabili per le società di più piccola dimensione, laddove consentito dall’ordinamento.
Tuttavia l’accresciuto interesse degli stakeholder per standard semplificati per simili imprese porta a valutare se altre parti dei principi contabili necessitano l’introduzione di metodologie applicative differenziate in base alla categoria dimensionale di appartenenza.
Il tema è oltretutto particolarmente rilevante se si pensa che circa il 95% delle società italiane redigono il bilancio in forma abbreviata o da micro impresa. Il tema di standard semplificati per le piccole imprese non è nuovo nel panorama internazionale e, ad esempio, in Gran Bretagna e Spagna sono stati elaborati principi contabili ad hoc.
Il primo step del progetto di OIC sarà quello di raccogliere in una survey evidenze circa gli effettivi problemi applicativi. Tale approccio è già stato seguito in passato sui progetti ricavi, revisione dell’OIC 4, post implementation review dell’OIC 32 e leasing con la pubblicazione di survey volte a raccogliere gli input da parte degli stakeholders principalmente interessati.