DELEGA PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI

Come noto, gli intermediari abilitati possono utilizzare:
▪ i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili tramite il portale Fatture e corrispettivi,
▪ per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una apposita delega.

I servizi delegabili sono i seguenti:

In particolare tramite il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” l’intermediario può svolgere le seguenti attività:

CONFERIMENTO DELLA DELEGA DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’attribuzione della delega può avvenire:
a) in via diretta da parte del contribuente: alternativamente:
✓ tramite l’utilizzo dell’apposita funzione disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia
✓ consegnando la delega cartacea a qualsiasi ufficio dell’Agenzia
b) tramite consegna del modello di delega (debitamente sottoscritto) all’intermediario: in tal caso quest’ultimo provvederà alla trasmissione telematica tramite il sistema Entratel, potendo provvedere
✓ all’invio di ciascuna singola delega (invio cd. “puntuale”)
✓ all’invio di una pluralità di deleghe (invio cd. “massivo”).

N.B.: la trasmissione va corredata degli “elementi di riscontro” (“volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nel Mod. Iva presentato nell’anno precedente al conferimento della delega).

Solo per i soggetti privi di tali elementi di riscontro è possibile trasmettere un apposito file tramite PEC alla Dre competente.

PROVVEDIMENTO 17/10/2023 – ESTENSIONE DELLA DELEGA AI FORFETARI

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. del 17/10/2023, ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate al suddetto utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
L’intervento (che modifica il precedente Provv. 5/11/2018) si è reso necessario a seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal DL n. 36/2022 (v. RF– fl 173/2022).

N.B.: considerata l’assenza dei Mod. Iva da parte dei forfetari, l’Agenzia ha aperto alla possibilità di
utilizzare ulteriori elementi riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi (quadro LM) presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

DATI ESSENZIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE

In particolare per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, co. 54 – 89 L. 190/2014) ed i contribuenti “minimi” (art. 27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011) i dati essenziali da comunicare per il conferimento delle deleghe per gli operatori economici corrispondono a:
▪ l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
▪ nonché l’importo corrispondente al reddito complessivo
contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.


Due vie per l’accesso alle precompilate dei clienti

Anche quest’anno, l’accesso alle dichiarazioni precompilate (modelli 730/2023 o REDDITI 2023 PF) è consentito, in alternativa:
– direttamente ai contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
– oppure ai sostituti d’imposta, ai CAF o ai professionisti abilitati, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Questi ultimi, per poter accedere, devono in primo luogo acquisire l’apposita delega del contribuente, di cui al punto 5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 131884, unitamente a una copia di un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Le deleghe acquisite devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di numero progressivo e data della delega, codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante ed estremi del documento di identità dello stesso.

L’accesso è consentito fino al 10 novembre 2023, effettuando una specifica richiesta tramite file o web (si veda anche la Procedura pratica n. 47/2023). Ove si decida per tali modalità di accesso, è bene tuttavia muoversi per tempo, tenuto conto dell’imminente scadenza dei termini di versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 (fissato, per le persone fisiche, al 30 giugno 2023, oppure al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe dell’ultimo minuto).

Qualora il professionista voglia accedere via file, deve scaricare il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (Comunicazione Richieste Precompilata), seguendo il percorso “Home – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Dichiarazione precompilata – Software di compilazione 2023”.

Dopo aver selezionato l’apposito link, il software viene scaricato sul proprio pc e, lanciando il programma, è possibile predisporre le richieste.

Preliminarmente, occorre impostare il Profilo Utente. Ad esempio, l’intermediario Entratel (dottore commercialista) che trasmette la richiesta della precompilata dei propri clienti, deve impostare il profilo “Soggetto che presenta la richiesta per proprio conto”. Invece, l’intermediario Entratel che trasmette la richiesta per conto dei sostituti d’imposta deve impostare il profilo “Incaricato (intermediari e società del gruppo)”.

Predisposta la richiesta, il software rende disponibile – all’interno della cartellina del proprio pc C:…\UnicoOnLine\CRP23\File_da_inviare – il file controllato denominato “codice fiscale professionista_CRP23.dcm”, che occorre autenticare e inviare all’Agenzia delle Entrate secondo le consuete modalità, tramite l’applicazione Entratel presente all’interno del Desktop telematico.

Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, la dichiarazione precompilata e le informazioni ad essa attinenti non sono consegnati limitatamente ai soggetti segnalati. In tal caso, è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le suddette modalità.

Sempre entro lo stesso termine di 3 giorni, se la richiesta è pervenuta regolarmente, i documenti richiesti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file.

Nell’ipotesi di richiesta via web, non occorre installare alcun software, ma il professionista deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le proprie credenziali Entratel, SPID, CIE o CNS), seguendo il percorso “Home – Servizi – Dichiarazioni – Accesso al 730 precompilato (Riservato agli intermediari) – Richiesta 730 precompilato puntuale” (https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/servizi/prelievo730).

Nella videata che si apre, bisogna:
– specificare il formato (cartaceo o digitale) della delega conferita dal contribuente al professionista;
– inserire i dati relativi al contribuente (compresi quelli reddituali) richiesti;
– selezionare la modalità con la quale si vuole che i dati siano resi disponibili (sintetico dichiarazione o file .xml);
– accettare l’informativa sulla privacy.

I campi “Modalità sottoscrizione delega” e “Hash delega” possono non essere valorizzati.

A questo punto, dopo aver digitato il codice di sicurezza visualizzato sulla pagina internet, occorre cliccare sul tasto “Scarica” e la documentazione richiesta, sempre che sia stata predisposta dall’Agenzia, è resa disponibile in tempo reale.

Il buon esito dell’operazione è confermato dalla pagina internet successiva, ove viene dato conto che il file è stato scaricato.