Le regole per la compensazione orizzontale del credito annuale IVA 2022, inalterate rispetto all’anno scorso, si riassumono come segue:
• fino ad € 5.000: la compensazione è libera, potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2023 (dunque, fin dal 1/01/2023), che non deve essere obbligatoriamente vistato
• oltre € 5.000: occorre distinguere i seguenti casi:
– in generale: è richiesta la preventiva presentazione del mod. Iva 2023, con utilizzo che può iniziare dal 10° giorno successivo a tale presentazione
– in deroga: quanto sopra si rende obbligatorio solo se si supera il maggior limite di €. 50.000 nel caso di punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2021 (Mod. Redditi 2022) o almeno pari a 8.5 quale media per il 2020 ed il 2021 in cui il contribuente sia una società di capitali in regime “start up”.
Il mod. Iva 2023 può essere presentato dal 1/02/2023 e fino al 2/05/2023 (il 30/04 cade di domenica). |
UTILIZZO DEL CREDITO FINO AD €. 5.000
Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni”
il credito Iva annuale maturato nel 2022 qualora di importo € 5.000:
• dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione
• senza presentare “preventivamente” la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.
Individuazione del limite di €. 5.000: va riferito:
• all’importo del credito IVA 2022 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
• non l’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale (si noti la differenza rispetto ai crediti infrannuali, per i quali il mod. TR va vistato al solo supero del limite riferito ai crediti in esso indicati).
Peraltro è ammesso:
• non apporre il visto in sede di prima presentazione
• procedendovi solo in sede di successivo utilizzo in compensazione che eccede il limite di €. 5.000.
UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI AD €. 5.000
Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2022 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un importo superiore a € 5.000 è tenuto:
• a presentare previamente la dichiarazione annuale Iva
• ad apporre il visto d conformità (o la “sottoscrizione alternativa” dell’organo di controllo), salvo esonero dovuto a livello Isa raggiunto nelle dichiarazioni dei redditi presentate
• ad attendere il 10° giorno successivo alla presentazione.
Start up innovative: il limite di € 5.000 è elevato a € 50.000 (art. 10 c. 7- bis DL 78/2009), senza dover valutare il livello Isa raggiunto.
Regime premiale: per i soggetti ISA che:
• hanno ottenuto un punteggio Isa (compilando fedelmente il relativo quadro), alternativamente:
• per il periodo d’imposta 2021 (mod. Redditi 2022): pari o superiore a 8
• o quale media dell’esito per il periodo d’imposta 2020 e 2021: pari o superiore a 8,5 opera l’esonero da apposizione del visto di conformità per utilizzi orizzontali del credito Iva fino ad €. 50.000 (l’obbligo scatta solo per utilizzi di importo superiore). In tal caso il contribuente deve evidenziare la situazione barrando la relativa casella “Esonero da apposizione del visto di conformità” situata nel Frontespizio.
Anche in caso di applicazione del regime premiale e per le start-up innovative:
• permane l’obbligo di preventiva presentazione del mod. Iva (ex-art. 17, Dlgs 214/97), e l’attesa del 10° giorno successivo, ove il credito utilizzato ecceda €. 5.000
• potendosi solo fruire dell’esonero dal visto nonostante l’Agenzia già conosca il punteggio Isa raggiunto (rinvenibile nei mod. ISA già presentati dal contribuente (peraltro, la casella non è più presente nei modd. Redditi/Irap, a differenza dell’Iva).
Il limite generale di €. 5.000 entro cui è ammesso compensare “senza limitazioni” (CM 1/2010) va riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione (cioè l’anno di presentazione dell’F24).