Intervenendo sul co. 1 dell’art. 28-quater del DPR 602/1973, viene disposto quanto segue:
1. Anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle AA.PP. possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
2. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30/09/2013 e, in ogni caso, entro il 31/12 del 2° anno antecedente a quello di richiesta della compensazione;
3. Ai fini della compensazione, le certificazioni delle PP.AA. attestanti che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall’art. 9, co. 3-bis e co. 3-ter, lett. b), D.L. 185/2008), emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
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