Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% in misura piena

Con il Provv. del 24/11/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% il contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% ex art. 9, c. 3, DL 176/2022.

Si ricorda che con il DM 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di tale agevolazione, mentre con il provvedimento 22 settembre 2023 n. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per richiedere il contributo.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
• su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
• su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (nonché, si ritiene, sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari, in virtù del richiamo al primo periodo dell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 contenuto nell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, era necessario che il contribuente:
• avesse un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020);
• alla data di inizio lavori risultasse titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
• alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi, avesse adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che
l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023.

Decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 , sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

In particolare:
• se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza;
• se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
• se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Smart & Start Italia: dal 14 luglio è possibile convertire il finanziamento in contributo a fondo perduto

Con la circolare n. 253833 del 4 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento alla misura “Smart & Start Italia”, concede la possibilità di richiedere, a partire dal 14 luglio 2022, la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.
Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito e corredate della documentazione richieste ed essere sottoscritte dal legale rappresentate della società interessata.
La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche”.
La circolare chiarisce che per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore procede all’adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.
Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento.


Conversione parziale del finanziamento
In presenza di investimenti nel proprio capitale di rischio, le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni possono ottenere l’ulteriore beneficio della conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. In particolare, la predetta conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori
terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
1) Investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi: l’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve:
-Essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
-Essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
-Non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
-Essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
-Essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.
2) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l’investimento deve:
-Possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
-Prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
-Essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.