Bonus registratori di cassa telematici 2023 – definite le regole per la fruizione

Con il Provv. del 23/06/2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per accedere al bonus fiscale previsto per chi aggiorna i registratori di cassa telematici.

Al fine di favorire l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ossia dei misuratori fiscali, l’articolo 8 del DL n. 176 del 2022 ha previsto:
• in favore dei suddetti esercenti;
• la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il bonus:
è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento;
• è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Monitoraggio delle compensazioni effettuate – L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, par. 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Tracciabilità – Ai fini della fruizione del contributo il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.

Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (provv. n. 72303/2018).

Lotteria degli scontrini – L’articolo 1, comma 540, della L. n. 232/2016, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In tal caso l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

L’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022 che ha modificato il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Tra l’altro con lo stesso articolo è stato modificato anche il comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, siano disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite.

Per tale motivo, con provvedimento dello scorso 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Contributo alle imprese di autotrasporto: prenotazione dal 26/06/2023

Con un apposito comunicato stampa (08/06/2023), il MIT ha reso noto che:
• dalle ore 10 del 26/06/2023 e fino alle ore 16 dell’11/08/2023;
• le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
• possono presentare le domande per accedere al contributo previsto per il rinnovo del parco veicolare in senso maggiormente eco-sostenibile, disciplinato dal DM n. 97 del 12/04/2023.

L’istanza, che ha validità di prenotazione delle risorse disponibili (pari a 25 milioni di euro), è presentata dall’impresa richiedente esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.investimenti2023@legalmail.it, trasmettendo il modello reperibile nella Sezione “Investimenti IX edizione” dedicata all’incentivo sul sito web del soggetto gestore RAM (www.ramspa.it).

Ogni impresa ha diritto alla presentazione di una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso in cui vengano presentate più domande, verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

È tuttavia possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e, contestualmente, presentare una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria a una nuova posizione in coda.

Tutti i soggetti che hanno presentato la domanda, nel periodo di rendicontazione sono tenuti a fornire la prova:
• del perfezionamento dell’investimento;
• che l’investimento sia stato avviato in data successiva al 23 maggio 2023 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 12 aprile 2023 n. 97), presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

In caso di acquisizione mediante contratto di leasing finanziario, i contribuenti devono altresì dimostrare la piena disponibilità del bene, attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

Il suddetto periodo di rendicontazione decorre dalle ore 10 dell’11 settembre 2023 e si conclude alle ore 16 dell’11 giugno 2024.

La documentazione richiesta deve essere trasmessa utilizzando l’apposita piattaforma informatica, che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito della RAM.

Al fine della rendicontazione, le imprese sono tenute a presentare la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del DM 97/2023 e la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene.

Beni acquisiti in leasing – Ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante all’incentivo è tenuto a comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società.

Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata. Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, liberando quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

Nel caso in cui, a esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato, in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

CONTRIBUTI AGLI ETS PER ENERGIA E GAS – IL DECRETO ATTUATIVO

L’art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha previsto lo stanziamento di alcuni Fondi finalizzati all’erogazione di un contributo a sostegno degli enti non commerciali, a fronte dell’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per l’energia elettrica ed il gas naturale.

Per l’attuazione della misura si rinviava a un successivo provvedimento attuativo. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM dell’8/02/2023, in G.U. solo l’11/03/2023, il quale definisce:
✓ la quantificazione del contributo
✓ le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il contributo
✓ nonché le procedure di controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 8 del Decreto “Aiuti-ter” prevedeva l’erogazione del contributo distinguendo tra enti non commerciali che erogano servizi alla persona rispetto ad altri enti non commerciali.

Il DCPM attuativo ha ora previsto la seguente distinzione:
a) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano prestazioni sociosanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
b) ETS, ODV, APS, Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. n. 207/2001, che erogano le medesime prestazioni di cui al punto precedente alle persone anziane
c) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso non è richiesta alcuna particolare tipologia di attività).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato in percentuale all’incremento del costo per il pagamento dell’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Incremento del costo minimo: è pari al 20%.

PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo è differenziato a seconda della tipologia di ente richiedente:
➔ per gli enti di cui ai punti a) e b) precedenti (prestazioni sociosanitarie o socioassistenziali): va fatto riferimento all’incremento rilevato nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2021
➔ per gli enti di cui al punto c) (non è richiesto lo svolgimento di alcuna particolare attività): va fatto riferimento all’incremento rilevato nei primi 3 trimestri del 2022 rispetto ai primi 3 trimestri 2021.
Gli importi vanno rilevati da quanto riportato nelle relative fatture e non è comprensivo di Iva.

Nota: a differenza dei crediti d’imposta alle imprese (energivore/non energiore o gasivore/non gasivore) non viene richiesta alcuna distinzione tra la “componente energia” ed altre componenti (dispacciamento, oneri di sistema, ecc.): pertanto si deve ritenere non si debba fare alcuna distinzione, assumendo il totale delle fatture ricevute per i consumi del periodo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo è calcolato
applicando all’incremento del costo registrato nei periodi di riferimento
• le seguenti percentuali di liquidazione

Massimale: per gli enti che rientrano:
– nelle tipologie a) o b): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 50.000
– nella tipologia c): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 30.000.

N.B.: la base agevolata per gli enti “generici” è maggiore, posto che considera i costi riferiti a tre interi trimestri, a differenza degli enti che svolgono attività sociali, che assumono le fatture di un solo trimestre.
Tuttavia, il massimale del contributo risulta maggiore per i primi rispetto che i secondi.

Fatture anche per periodi esclusi: la quantificazione del costo avviene applicando un pro-rata temporis:

Esempio: fattura “bimestrale” per i consumi di settembre – ottobre; l’ente dovrà assumere l’importo totale della fattura (netto Iva), dividendolo per i 61gg del bimestre e moltiplicandolo per i 30 gg di settembre.

N.B.: Dal tenore normativo, si deve ritenere che:
non vada fatto riferimento un principio di cassa
• posto il riferimento “all’importo totale riportato nelle fatture (…) per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica”, cioè finalizzate all’acquisto di tali beni.
La norma, peraltro, non richiede neanche che le fatture risultino pagate; andrà, poi, chiarito se rilevino eventuali sussidi riconosciuti..

Si noti, infine, che:
– in relazione agli enti che erogano prestazioni sociosanitarie/assistenziali: viene fatto riferimento al costo dell’energia termica (oltre che all’energia elettrica)
– mentre per gli enti “residuali” viene fatto espresso riferimento al “gas naturale” (oltre all’energia elettrica).
Ciò implica che i primi potranno considerare eventuali fatture riferite al teleriscaldamento o a sistemi di
riscaldamento diversi dall’utilizzo di gas naturale (caldaie a legna/cippato, energia geotermica, ecc.).

L’ISTANZA DI CONTRIBUTO

Come anticipato, l’ente sarà tenuta inviare apposita istanza per la richiesta del contributo.

A tal fine gli enti dovranno
– registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile tramite il sito istituzionale del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro
– procedere a compilare l’istanza disponibile sulla piattaforma.
Non è ammesso alcun altro tipo di invio

La gestione del contributo è deputata a Invitalia Spa, la quale:
• oltre a dover istituire la piattaforma, da rendere operativa entro i tre mesi successivi alla stipula di apposita convenzione con i citati Ministeri
• effettuerà l’istruttoria delle istanze pervenute, i calcoli per la quantificazione del contributo, nonché tutti i controlli successive (con la gestione dell’eventuale revoca del contributo).

Termine di invio: le istanze potranno essere presentate dalla data di entrata in esercizio della piattaforma fino ai 30 giorni successivi

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente al 30 giorno dalla messa in servizio della piattaforma, Invitalia Spa procederà:
• a predisporre distinti elenchi in relazione alle diverse tipologie di enti ammessi
• secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi (nel caso di percentuale paritaria, è data priorità al maggiore importo del costo sostenuto)
• procedendo all’erogazione dei fondi in soluzione unica fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che risultano differenziate a seconda della tipologia di ente:
– € 120 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone anziane
– € 50 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone disabili
– € 100 milioni: per gli enti “residuali).

CUMULO E ASPETTI FISCALI

Le diverse tipologie di contributo
• non sono cumulabili tra loro
• ma risultano cumulabili con altre agevolazioni (ove queste ultime non prevedano l’incumulabilità)
purché
✓ non eccedono il 100% del costo sostenuto
✓ e, comunque, nel rispetto del regime “de minimis”.

ASPETTI FISCALI
Per espressa disposizione della norma istitutiva, i contributi:
non sono imponibili ai fini del reddito d’impresa né dell’IRAP
• né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

ENASARCO EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID 19 – ISTANZE ENTRO IL 31/12

Sintesi: entro il 31 dicembre 2021 gli iscritti all’Enasarco in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo possono chiedere un contributo straordinario alla Fondazione in caso di contagio o decesso da Covid 19 avvenuto nel corso del 2022.
Il contributo è pari a:
– 8.000 €, in caso di decesso.
– 1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.
La domanda si presenta tramite il sito della Fondazione.

La Fondazione Enasarco ha esteso al 2022 il riconoscimento di erogazioni straordinarie agli iscritti a
copertura di eventi direttamente collegati dell’epidemia Covid-19.
A tal fine la Fondazione ha stanziato €. 4,4 milioni, che costituiscono un limite all’agevolazione.
N.B.: i contributi saranno erogati applicando un meccanismo “click-day”:
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
– nei limiti dello stanziamento annuale.

AMBITO OGGETTIVO

La prestazione può essere richiesta in caso di contagio o decesso a seguito del Covid-19. Il contributo a
seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nell’anno solare.
Il contributo può essere richiesto da:
▪ contributo in caso di avvenuto contagio: agente in attività
▪ contributo in caso di decesso:
– il coniuge superstite, oppure
– il convivente more uxorio, oppure
– il tutore dei figli minori, oppure
– i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure
– i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente al momento del decesso

REQUISITI IN CASO DI CONTAGIO

In caso di contagio alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
✓ essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo
✓ anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni
✓ reddito lordo per il 2020 (rilevabile dal mod. Redditi PF 2021) non superiore a €. 40.000.

REQUISITI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agente deceduto: essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
richiedente: essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall’Inps) non
superiore a €. 31.898,91.

IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a:
8.000 €, in caso di decesso.
1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.

DOMANDA

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco. Per le domande in caso
di decesso i beneficiari non ancora censiti nell’area riservata possono registrarsi.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate: entro il 31 dicembre 2022
Ove gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022, la domanda andrà inviata entro il 31/01/2023.

LA PROCEDURA PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente si procede nell’apposita funzione “Erogazione straordinaria”.

Si seleziona, quindi, l’evento per cui si richiede il contributo.

Successivamente si attesta il possesso dei requisiti

allegando la relativa documentazione

Dopo aver indicato le coordinare bancarie, si conclude la procedura della domanda; il sistema rilascia il numero di protocollazione della pratica.



CONTRIBUTO 2022 PER I SETTORI HORECA, WEDDING E INTRATTENIMENTO

Sintesi: a favore delle imprese che, quale attività prevalente, esercitano l’attività:
hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”), wedding, ed intrattenimento/organizzazione di feste e cerimonie è stato istituito un nuovo contributo 2022 (ulteriore rispetto al “contributo 2021”, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 23 giungo).
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti (diversi da quelli richiesti per il contributo 2021):
✓ riduzione dei ricavi 2021
✓ non inferiore al 40% di quelli del 2019.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo Provvedimento dell’Agenzia.

Al fine di contenere le conseguenze economiche derivanti dal perdurare delle restrizioni indotte dall’ emergenza sanitaria l’art. 1-ter del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha stanziato dei fondi, a valere sul 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori:
– della hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”): si tratta di gran parte del settore turistico
– del wedding
– dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Si è trattato del cd. “Contributo 2021

IL CONTRIBUTO 2022

Il successivo DL n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha previsto, a valere sull’esercizio finanziario 2022:
➔ un nuovo stanziamento di € 40 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto
➔ per “interventi” a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

Il Decreto 19/08/2022 (c.d. “Contributo 2022”), nel modificare ed aggiornare il precedente DM 30/12/2021 ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione in esame, di seguito analizzati demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità e dei termini per la richiesta del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta alle imprese individuate da specifici codici della classificazione ATECO 2007:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
✓ 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle azienda ittiche
✓ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
✓ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
✓ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
✓ 56.10.42 Ristorazione ambulante
✓ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
▪ 56.21.00 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
▪ 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
▪ 93.11.20 – Gestione di piscine
▪ 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

REQUISITI

Per l’accesso al contributo 2022 è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
– avere sede legale/operativa in Italia
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
– non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole
imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento).

SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese
– destinatarie di sanzioni interdittive;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il contributo 2022 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro ripartiti tra le imprese in possesso
dei requisiti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% di ciascuna assegnazione: è ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammesse
b) il 20% di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto
precedente) tra tutte le imprese ammesse con ammontare dei ricavi 2021 superiore a €. 400.000
c) il 10% residuo di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di
cui alle lettere a) e b)), tra tutte le imprese ammesse con ricavi 2021 superiori a €. 1 milione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate
esclusivamente per via telematica all’Agenzia Entrate, competente per l’erogazione del beneficio
▪ che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul C/C bancario o postale indicato dal
richiedente nell’istanza.
Come anticipato
✓ i termini e le modalità di presentazione per il “contributo 2022”
✓ saranno definiti da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

ASPETTI FISCALI

Il contributo:
non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap;
non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali;

Aiuto di stato: è riconosciuto nel rispetto dei limiti/condizioni di cui
▪ alla Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: ove l’ammissione al contributo avvenga
ancora in vigenza di tale Quadro temporaneo (si potrà verificare solo ove fosse “riaperto” il termine
del 30/06/2022)
▪ del regime “de minimis”: in caso contrario.
L’Agenzia Entrate provvede all’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)


Contributo straordinario contro il caro bollette – quantificazione della base imponibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 500 del 12 ottobre 2022 riguardante il contributo straordinario contro il caro bollette.

Il quesito concerne le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario, introdotto dal cosiddetto decreto Ucraina, modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dovuto nell’anno 2022 dalla società risultante dalla fusione (per incorporazione) tra due società che, per la tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette.

Ai fini che qui interessano, giova ricordare che ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusion.

L’art. 37 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.

Con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1°
gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022. Con il citato documento di prassi è stato, quindi, chiarito che nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.

Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all’imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo.

Pertanto, ai fini della quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione);

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento.