Contributi al settore agricolo per danni dovuti ad avversità atmosferiche

Il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in vigore dal 1° settembre, disciplina il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al DLgs. 102/2004, ai sensi del regolamento Ue 2022/2472.

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento Ue 1379/2013, colpite dall’evento climatico avverso, che soddisfino le condizioni previste dal decreto. Per la verifica delle dimensioni dell’impresa il riferimento è dall’allegato I al regolamento Ue 2022/2472.

Le Regioni e le Province autonome provvedono entro 60 giorni (elevabile a 90 in caso di eccezionali difficoltà) a delimitare i territori interessati e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità. Il Ministro dell’Agricoltura emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso. Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda gli aiuti sui premi assicurativi, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2 del DLgs. 102/2004, che possono coprire:
– le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (lett. a);
– i danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (lett. b);
– il costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (lett. c).

L’intensità massima di aiuto sulle polizze è stabilita nella misura del:
– 70% del costo del premio assicurativo sulle polizze di cui alla lettera a) che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
– 50% del costo del premio assicurativo, sulle polizze di cui alle lettere b) e c).

In relazione agli aiuti compensativi, è previsto l’indennizzo, mediante la concessione di contributi, dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi (non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura), che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria. I danni includono:
– la perdita di reddito per distruzione completa o parziale della produzione agricola, calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenti l’avversità o da una media triennale basata sui 5 anni precedenti l’avversità atmosferica, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita;
– i danni materiali subiti dalle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione), calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico.

Gli aiuti compensativi concessi sono ridotti al 50%, salvo il caso di beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. Ue 1305/2013 ai sensi dell’art. 154 del reg. Ue 2021/2115.

Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi (art. 2 del DM) sono concessi dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, che deve contenere: nome dell’impresa; descrizione dei rischi coperti; le date di inizio e fine copertura; ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

La presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche (art. 3) deve avvenire a seguito dell’adozione del provvedimento regionale e dell’emissione del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, con le modalità previste dalla Regione territorialmente competente ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella G.U. e di individuazione delle zone interessate (art. 5 del DLgs. 102/2004).

Contributi sospesi nel settore dello sport: versamento entro il 16/12/2022

L’INPS, con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022, torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, I cui termini sono prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.


Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento.


I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.


Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).


Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”,“AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”. I datori di lavoro
che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice e del relativo importo. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.


I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, con il codice DSOS.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 38.


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, alla relativa modifica dei flussi telematici.


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Aree di crisi industriale: al via le richieste per contributi e finanziamenti

Dalle ore 12 di oggi, 14/07/2022, è possibile presentare le domande per l’accesso agli incentivi della legge n. 181/89 per programmi d’investimento localizzati nelle aree di crisi industriale di Livorno, di Venezia, di Massa Carrara, della regione Friuli-Venezia Giulia,
dei comuni rientranti nell’area coinvolta dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, limitatamente ai comuni della regione Marche. I termini e le modalità di presentazione della domanda sono stati definiti dal Decreto direttoriale 27 giugno 2022.
La disciplina attuativa degli incentivi è definita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 e dalla circolare ministeriale n. 237343 del 16 giugno 2022.


Le proposte imprenditoriali possono essere presentate da imprese di qualsiasi dimensione, italiane ed estere, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti:
-Essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; -Essere in regime di contabilità ordinaria;
-Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
-Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi.


Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
I programmi imprenditoriali presentati possono avere ad oggetto programmi di investimento produttivo e/o i programmi di investimento per la tutela ambientale.
A completamento dei programmi di investimento possono essere proposti:
-Per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei suddetti programmi: progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione;
-Per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili: progetti per la formazione del personale;
-Limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.


Gli investimenti devono prevedere spese spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro. Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000 euro.
Le iniziative imprenditoriali devono prevedere un incremento occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla ultimazione degli investimenti.
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile e sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato.
Le agevolazioni concedibili possono essere riconosciute anche nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’applicazione di tale Sezione è consentita con riferimento ai soli programmi di investimento che rivestono carattere di ecosostenibilità.

Imprese energivore – chiarimenti dall’Agenzia sul contributo straordinario caro bollette

Nella CM 25/E dell’11/07/2022, l’Agenzia risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Si ricorda che con la CM n. 13/2022, erano stati forniti i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nella risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette.


Si evidenziano i seguenti chiarimenti forniti nella CM 25/E/2022:


Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio. Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.


La disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima circostanza va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti;


Ai fini del calcolo del credito d’imposta, è stato precisato che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi;


Il credito d’imposta previsto a favore delle imprese energivore può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi che devono essere debitamente documentati;


Per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante;


-In caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto;


L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, nel caso in cui il fornitore emetta fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame, anche nel caso in cui vengano fatturati consumi effettivi;


Il credito d’imposta in esame è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.