CNDCEC – chiarimenti su omessa comunicazione del domicilio digitale

Con il pronto ordini n. 140 del 18 luglio 2022, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sull’ omessa comunicazione del domicilio digitale.
Il decreto “semplificazioni” ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale, prevedendo che il professionista che non effettui la comunicazione all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, venga sospeso fino
alla comunicazione del domicilio digitale.
A tal proposito il Ministero della Giustizia con nota 186506 del 18 novembre ha affermato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del d.l. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare con la conseguenza che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
Il Ministero ha altresì sottolineato come la sospensione sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall’esercizio professionale prevista dall’art. 52, del d.lgs. n. 139/2005 quale una delle possibili sanzioni disciplinari in quanto essa, non ha una durata predeterminate e può essere potenzialmente senza limiti essendo il perdurare della sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale esclusivamente rimessa all’iniziativa dell’interessato.
Quindi non dovendosi la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale considerare una sanzione disciplinare, il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e quello ricavabile dall’art. 38, d.lgs. 139/2005 per gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione non trovano applicazione in quanto il divieto posto dalle suddette
norme riguarda gli iscritti sospesi “disciplinarmente”.
Ne deriva che l’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale che presenti istanza di cancellazione può essere cancellato dall’albo.