Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche.
Si premette che con con il provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Con i provv. 6 ottobre 2022 n. 376961, 6 dicembre 2022 n. 450517, 26 gennaio 2023 n. 24252 e 3 aprile 2023 n. 116285, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023 le disposizioni del Provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono estese ai crediti d’imposta ex art. 4 commi da 2 a 5 del DL 34/2023, ossia:
• quello a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso trimestre
• quello per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
• il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
• quello dedicato alle imprese diverse dalle gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre.
Tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
• il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
• in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
• il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del DL 34/2020, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento.
Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.