Illegittimo l’accertamento sui compensi del professionista: la tassazione segue il principio di cassa

La tassazione del compenso del professionista segue il principio di cassa: di conseguenza per la determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini Irpef, conta l’anno di effettiva riscossione e non a quello di emissione della fattura. Lo stesso vale per l’Iva sulle prestazioni di servizi.

Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 11339 del 2 maggio 2023 con cui ha accolto il ricorso di un geometra.
La vicenda riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava maggiore Irpef, Irap e Iva in relazione alla fatturazione delle prestazioni professioni effettuate dal geometra. In particolare per l’ufficio, il contribuente non aveva emesso le fatture per tutte le prestazioni effettuate nell’anno d’imposta accertato, o comunque queste erano state sottofatturate rispetto ai valori medi di tariffa professionale.

Tuttavia, ai fini Irpef e Irap, ed anche Iva, i compensi contestati erano stati regolarmente fatturati all’atto del pagamento. Dunque, l’incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi – quand’anche solo in parte – era effettivamente avvenuto in un anno diverso da quello accertato.

In materia d’imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.
Di conseguenza, l’importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l’incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d’imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini Irpef con riguardo all’anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione. Quanto all’Iva, poi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. 24996/2022 e 20190/2022).

Del resto le regole sull’imputazione temporale dei componenti positivi o negativi, dettate dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (cfr. Cass. 23521/2020 e 16349/2014).

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – MODELLO SSP ENTRO IL 2 MAGGIO

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. da 38 a 42 L. 296/2006) ha introdotto il cd. “accentramento della
riscossione dei corrispettivi” dovuti ai medici, obbligando le strutture sanitarie private
incassare i compensi in nome e per conto del medico/paramedico, riversandoli poi a quest’ultimo
annotare i compensi incassati per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in un apposito registro) dove indicare:
– data del pagamento e estremi della fattura emessa dal professionista
– generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso
– ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento
comunicare, entro il 30/04 di ciascun anno, l’ammontare complessivo dei compensi riscossi nell’anno precedente per conto di ciascun professionista.

La procedura di riscossione si applica limitatamente:
⇨ ai compensi per le prestazioni sanitarie rese dal professionista
⇨ in relazione ad un rapporto intrattenuto da questi direttamente con il paziente (e non intrattenuto con la struttura sanitaria).

N.B.: in sostanza, il paziente deve essere “cliente” del medico, non della Struttura sanitaria.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Provv. 13/12/2007 ha individuato le “strutture sanitarie private” obbligate all’”accentramento”:
➔ le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto
privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari nonché ogni altra struttura, in qualsiasi forma organizzata
Nota: dal punto di vista soggettivo la disposizione è “omnicomprensiva”, rimanendo esclusa la sola persona che opera quale “privato” nel mettere a disposizione la “struttura organizzata” ai medici/paramedici
che:
metta a disposizione a qualunque titolo (locazione o comodato) locali ad uso sanitario
forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.
Nota: si deve trattare di locali “attrezzati” (non riguarda, pertanto, i soli “muri”) per l’esercizio dell’attività medica/paramedica svolta in forma autonoma

MEDICI CONVENZIONATI CON SSN

Per i medici di medicina generale operanti in strutture sanitarie (es.: più studi medici nello stesso locale, con spese condivise di segreteria), l’accentramento dei corrispettivi (RM 304/2008):
✓ è escluso: per le prestazioni effettuate nell’ambito dell’attività convenzionata con il SSN
si applica: per le prestazioni estranee alla convenzione con il SSN (es: visite specialistiche a pagamento).

LA COMUNICAZIONE ANNUALE(MOD. SSP)

La comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 per conto di ciascun medico/paramedico, va effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito mod. SSP entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente ai compensi riscossi l’anno precedente.

N.B.: il 30/04/2023 cade di domenica, mentre il 1/05/2023 è festivo: l’invio è pertanto differito al 2 maggio.

ASPETTI SANZIONATORI

Per gli obblighi evidenziati, possono trovare applicazione le seguenti sanzioni:
a) mod. SSD: ove la trasmissione telematica sia omessa/incompleta o infedele: si applica la sanzione amministrativa da €. 250 a €. 2.000 (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97)
b) adempimenti: la violazione all’obbligo di accentramento degli incassi e/o di annotazione degli stessi, è sanzionato da € 1.000 a € 8.000 (art. 9 D.Lgs. 471/97)

IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2023

Sintesi: il decreto “correttivo” alle disposizioni sulla riforma dello sport dilettantistico prevede, a decorrere dal 2023, rilevanti novità in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
In particolare, sono ritoccate in aumento le fasce “di esenzione” da obblighi fiscali/contributivi applicabili alle somme corrisposte dalle associazioni/società dilettantistiche ai propri collaboratori.

In data 28/09/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto “correttivo” al D.Lgs.
36/2021 di riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del “lavoro sportivo”.

IL NUOVO REGIME DEI “COMPENSI SPORTIVI” DAL 2023

A partire dal prossimo anno, associazioni/società sportive dilettantistiche saranno chiamati a rivedere
l’attuale assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività
sportive, in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport.

In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:
▪ la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir di tali compensi (che rimane applicabile ai soli
compensi ai direttori artistici/collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche)
▪ sostituito da un regime specifico applicabile ai “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, riportato di seguito:

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023:
➜ viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da €. 10.000 ad €. 30.658) che, tuttavia,
partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti €. 30.658
➜ la quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non
rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia.

AMBITO OGGETTIVO

Nel nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive, inquadrati come premi, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Al contrario, fino ad oggi nell’ambito dell’art. 67, co. 1, lett. m) Tuir rientra qualsiasi somma collegata
all’evento sportivo, indipendentemente dalla sua denominazione:
✓ premio di risultato
✓ compenso
✓ indennità forfettaria
e simili.
Non sono soggetti a tassazione: i rimborsi di spese “documentati” relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva

AMBITO SOGGETTIVO

Nell’ambito della riforma è stato riformulato il concetto di “lavoratore sportivo” da individuare in colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo.
In sostanza, dal 2023 la citata disciplina troverà applicazione non solo a tutte le figure necessarie strumentali allo svolgimento dell’attività sportive (come in passato):

ma anche per le nuove figure espressamente introdotte, costituite dai tesserati che svolgono le
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle “necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva”

CONTRIBUTI INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.lgs. 36/2021 dispone che “Nei settori dilettantistici i lavoratori
sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni
autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”.
Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di
compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”.
Dunque, rispetto al passato (dove la franchigia di €. 1.000 operava anche ai fini Inps):
✓ si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di 5.000
✓ oltre la quale il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad IRPEF fino alla soglia di €. 15.000
✓ oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.