Ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle PA

L’art. 20-ter del DL 50/2022 post conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall’art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013.


Il comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, ha infatti stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001:


-Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
-Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
-Istituzioni universitarie;
-Istituti autonomi case popolari;
-Camere di commercio e loro associazioni;
-Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
-Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
-Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
-CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).


L’estensione dell’ambito di applicazione della compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal comma 1 lett. b) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, vale anche per le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.


Conseguentemente all’estensione della possibilità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base della disciplina a regime dell’art. 28-quater del DPR 602/73, il descritto art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013 è stato abrogato dall’art. 20-ter comma 2 del DL 50/2022.
Si sottolinea che, per instaurare la procedura di compensazione, i suddetti crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, di cui all’art. 9 del DL 185/2008, che avviene tramite l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


L’operatività della disciplina a regime di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 è subordinata all’emanazione di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.