Bonus per adeguare i registratori telematici – pronto il codice tributo per la compensazione

Con la RM 35/E del 26/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7032 che consentirà di utilizzare in compensazione il credito d’imposta concesso, dall’“Aiuti quater” (art. 8, Dl n. 176/2022) agli operatori Iva che, nel 2023, hanno o avranno adeguato gli strumenti di cui si servono per memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Con il provv. n. 231943/2023 l’Agenzia ne ha definito le modalità di attuazione.
Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo per fruire “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176” è il 7032 e, nel modello F24, trova posto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Se al momento di trasmissione del modello le risorse stanziate per l’agevolazione sono insufficienti, il credito di imposta non sarà fruibile e il relativo modello F24 scartato. In tal caso, colui che ha effettuato la presentazione sarà avvisato, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus locazioni imprese turistiche e ai gestori di piscine – pronto il codice tributo

Con la RM 37/E dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6978per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 5 del DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”) alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (cod. Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.


Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Il provvedimento del 30 giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola


Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, è necessario verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Riversamento spontaneo bonus R&S – pronti i codici tributo

Con la RM 34/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo del bonus R&S.
La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno
Le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento del 04/07/2022.
L’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.
Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:
8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione
8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata
8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata
8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.
Gli identificati trovano posto nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale di chi effettua il versamento nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”
-Nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
-Nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.