Caro carburante: nuovo taglio di accise e Iva fino al 18 novembre 2022

Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:
• la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
• l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
• la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Caro carburante e riduzione delle accise: indicazioni operative delle Dogane

Con la circolare n. 32/D del 31 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
La circolare illustra gli adempimenti per gli esercenti.
ll decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) ha disposto un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.


Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del decreto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa di seguito specificate:
-Benzina: euro 478,40 per mille litri;
-Oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
-Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
-Gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.


Quanto agli adempimenti per gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti si stabilisce l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.
Di sicuro rilievo per gli esercenti le novità introdotte in ordine all’assolvimento di tale adempimento:
-La comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;
-L’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.

Taglio accise carburante: entro il 09/08/2022 la comunicazione delle giacenze dei prodotti energetici

Con avviso dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha rideterminato le aliquote di accisa da applicare su taluni prodotti energetici usati come carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate nei precedenti interventi temporanei.
Con la circolare n. 27/D dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha richiamato le singole aliquote d’imposta in vigore dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 e ha evidenziato le prossime scadenze previste per gli esercenti che dovranno trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti
rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.

Imposte sui carburanti – riduzione aliquote fino al 02/08/2022

Con un decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, online sul sito Df, che ora attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
per limitare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici utilizzati come carburanti
il Governo dispone con la conferma della riduzione delle imposte applicate sugli stessi (taglio, già effettuato con l’articolo 1-bis del DL n. 21/2022 (“Ucraina-bis”) fino all’8 luglio)
per il periodo 09/07/2022 – 02/08/2022.
In particolare, le aliquote di accisa sono state così rideterminate:
1) per la benzina, 478,40 euro per mille litri
2) per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri
3) per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi
4) per il gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo.
Nell’intervallo temporale indicato dal Dm (9 luglio-2 agosto 2022), inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, non si applica l’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis, della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995).
Lo stesso decreto in corso di ufficializzazione, poi, mette mano anche all’Iva, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% da applicare al gas naturale usato per autotrazione.
Infine, stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere mediante Pec o in via telematica, entro il 9 agosto 2022, all’ufficio competente per territorio dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i dati relativi alle quantità dei carburanti, le cui aliquote sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla fine della giornata del 2 agosto 2022