La L. 197/2022, all’art. 1 commi 174 ss., ha introdotto una forma di ravvedimento operoso speciale che si distingue dal ravvedimento ordinario per i seguenti aspetti:
– le sanzioni sono ridotte sempre a 1/18 del minimo;
– gli importi possono essere pagati anche in forma rateale, precisamente in 8 rate maggiorate degli interessi al tasso del 2% annuo;
– il pagamento delle somme e la rimozione della violazione (tipicamente, la dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Nel ravvedimento speciale non rientra la violazione di omessa dichiarazione.
Salvo il quadro RW, che merita un discorso a parte, le violazioni reddituali conseguenti al rientro dei capitali esteri ben possono essere oggetto di ravvedimento speciale.
Il problema è complicato se il contribuente non ha dichiarato nel quadro RW possedimenti detenuti in un Paradiso fiscale rilevante ai sensi dell’art. 12 del DL 78/2009.
Pensiamo, per formulare un esempio semplice, alla detenzione di un conto corrente in Svizzera per l’ammontare di 100.000 euro.
Le sanzioni in tema di quadro RW, ai sensi dell’art. 5 del DL 167/90, sono in tal caso dal 6% al 30% dell’ammontare non dichiarato. Opera il ravvedimento ordinario, quindi bisogna pagare le sanzioni del 6% ridotte da 1/8 a 1/6, a seconda di quando ci si ravvede (l’art. 1 comma 176 della L. 197/2022 esclude queste violazioni dal ravvedimento speciale).
In questo caso, come anticipato, opera l’art. 12 del DL 78/2009, quindi l’intero ammontare non dichiarato nel quadro RW si presume reddito evaso in Italia, con sanzioni da dichiarazione infedele raddoppiate.
Ove il contribuente sia certo di poter dimostrare che l’ammontare del conto detenuto in Svizzera derivi da redditi dichiarati in Italia o da proventi non soggetti a tassazione può evitare il ravvedimento e confidare nell’eventuale archiviazione della pratica in caso di controllo.
Se, invece, non si dispone di una convincente prova contraria, le violazioni reddituali indicate possono essere oggetto di ravvedimento speciale, a nostro avviso senza particolari problemi. Non si tratta nemmeno di redditi di fonte estera, ma di redditi prodotti in Italia, sia pure per effetto di presunzione.
Allora, tornando all’esempio del conto svizzero, per tutti gli anni accertabili bisogna pagare le imposte su 100.000 euro, gli interessi legali e le sanzioni del 180% (la misura minima della dichiarazione infedele, pari al 90%, è raddoppiata) ridotte a 1/18.
Volendo essere precisi, ai 100.000 euro andrebbero aggiunti i proventi generati dal conto estero, che, considerata la loro mancata indicazione in RW, rientrano nella presunzione.
Rammentiamo che i termini di accertamento per tale presunzione sono raddoppiati e di ciò, onde regolare completamente la posizione del contribuente, se ne dovrebbe tenere conto.
Entro il 30 settembre 2023 bisogna pagare le somme o la prima rata e presentare la dichiarazione integrativa.
RAVVEDIMENTO SPECIALE PER LA PRESUNZIONE REDDITUALE
Come detto per il quadro RW non c’è il ravvedimento speciale dunque non opera nemmeno il termine del 30 settembre (nulla vieta di presentare una sola integrativa per semplicità, comprensiva anche del quadro RW).
Grazie all’art. 21 comma 2 del DL 34/2023, è ora chiaro che sia i redditi di fonte estera sia le violazioni in tema di IVIE/IVAFE fruiscono del ravvedimento speciale.
Ove il contribuente non abbia compilato il quadro RW non dichiarando, come logica conseguenza, l’IVIE e/o l’IVAFE e i relativi redditi esteri, può fruire del ravvedimento speciale.
Per i redditi esteri, si paga la sanzione del 90% aumentata di un terzo e poi ridotta a 1/18; per l’IVIE/IVAFE la sanzione del 90% ridotta a 1/18.