Con avviso del 26/06/2023, l’Agenzia Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.
Si ricorda che con la RM 27/E/2023, l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
In particolare, la risoluzione ha chiarito che l’adempimento (previsto dall’art. 1, co. 6, DL 176/2022) non rappresenta elemento costitutivo dei crediti richiamati: la sua omissione, dunque, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione (per la quota non già utilizzata entro il 16/03/2023).
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura formale e, in quanto tale, soggetto alle disposizioni dell’art. 2, co. 1, DL 16/2012 disciplinante la “remissione in bonis“, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, co. 1, DLgs. 471/97, pari a €. 250.
Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30/09/2023 (art. 1, co. 3, DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni –
Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.
Ulteriori indicazioni Agenzia – Nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” (e, nello specifico, nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame) ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16/03/2023, possono farlo entro il termine di presentazione del mod. Redditi 2023, previo versamento della sanzione di €. 250 tramite mod. F24 ELIDE, col codice tributo “8114”.
Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:
• prima annullare tale comunicazione (punto 2.5 del Provv. n. 44905 del 16/02/2023)
• quindi, versare la sanzione ed inviare la comunicazione corretta.
Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.