Intrasferibili le rate residue di bonus barriere 75% e bonus mobili

Quando un immobile che è stato oggetto di interventi “edilizi” per i quali spetta una detrazione fiscale viene trasferito, anche le quote residue di detrazione non ancora fruite possono essere a loro volta trasferite.

Le disposizioni normative che prevedono il trasferimento delle rate residue di detrazione non fruite sia in caso di vendita dell’immobile (comprese le ipotesi de cessione gratuita quale, ad esempio, la donazione), sia in caso di decesso del titolare dell’immobile, sono:
– l’art. 16-bis comma 8 del TUIR, per quanto concerne la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio (c.d. “bonus casa”) e il c.d. bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017 per espresso rinvio normativo. La disposizione, inoltre, pare possa trovare applicazione anche con riguardo al sismabonus per interventi di miglioramento sismico (sismabonus), di cui all’art. 16 del DL 63/2013 e al bonus per il rifacimento delle facciate, di cui all’art. 1 comma 219 – 223 della L. 160/2019 (bonus facciate);
– l’art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, con riguardo all’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica. I medesimi principi si applicano nell’ambito del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 4. Per un approfondimento si veda il Quaderno n. 170).

I bonus per i quali non sono previste le suddette disposizioni inerenti il loro trasferimento sono:
– il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche (c.d. “bonus barriere 75%”), di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. La circ. n. 17/2023 ha infatti affermato che, “in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese” e che “la detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento, in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate” (si veda “Bonus barriere 75% anche per gli interventi su singole unità immobiliari” del 4 luglio 2023);
– il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.6).

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE DOPO LA VENDITA

Sia per il “bonus barriere 75%” che per il “bonus mobili”, quindi, la detrazione continuerà ad essere fruita dal beneficiario originario della stessa anche successivamente alla vendita dell’immobile oggetto degli interventi, senza possibilità di poter prevedere il trasferimento delle rate residue all’acquirente. Il bonus mobili, inoltre, permane in capo al venditore dell’immobile anche se sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione IRPEF delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Allo stesso modo, nel caso di decesso del contribuente, la detrazione (riferita al “bonus barriere 75%” e al “bonus mobili”) non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.6 e circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17).

DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.