BONUS LIBRERIE 2022 – ISTANZA DIFFERITA AL 7 NOVEMBRE 2022

Sintesi: il Ministero della Cultura ha recentemente comunicato
– il differimento del termine di invio per la richiesta del cd. “bonus librerie” da parte degli esercenti di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati riferito alle spese sostenute nel 2021
– dal 28 ottobre 2022 al 7 novembre 2022.
L’istanza va presentata in via telematica, tramite il Portale messo a disposizione da Ministero della Cultura

Come noto, la legge di Bilancio 2018, al fine di contenere la crisi del comparto librario, ha istituito, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (cd. “Tax credit Librerie”).

Il DM 23/04/2018 del MIBACT ha dato attuazione alla disposizione, dettando le procedure da rispettare
per il monitoraggio e rispetto dei limiti di spesa previsti.

Con il Provv. 12/12/2018, l’Agenzia Entrate ha definito termini e le modalità per fruire dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti:
al momento della presentazione della domanda:
Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
✓ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
✓47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati,
in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.

Il credito d’imposta va calcolato:
– applicando una aliquota percentuale, variabile in ragione dei ricavi dichiarati per il 2021 in relazione
alla “gestione caratteristica (dunque esclusi i ricavi di eventuali attività “secondarie”)
– a determinate voci di costo (entro un massimale variabile per ciascuna di esse) riferite al singolo
punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri.

MASSIMALE: il credito d’imposta è concesso nella seguente misura massima (nel rispetto dei limiti degli
aiuti “de minimis”), riferita a ciascun “punto vendita”:
– € 10.000: per gli esercenti librerie ricomprese in gruppi editoriali da questi direttamente gestite
€ 20.000: in tutti gli altri casi (generalità dei casi).
Ove le istanze eccedano lo stanziamento pubblico, sarà operata una riduzione percentuale suddividendo i contribuenti in scaglioni ed applicando il criterio di priorità di assegnazione previsto dal DM 23/04/2018.

Il credito d’imposta:
non è soggetto a tassazione ai fini IRES/IRPEF e IRAP;
va indicato a quadro RU del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto
▪ va indicato nel prospetto degli aiuti di stato del quadro RS; la misura, infatti, rientra dei limiti degli
aiuti di stato in regime “de minimis”.

Utilizzo: il credito d’imposta si indica in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello
della comunicazione, da parte del Mibact, ai beneficiari dell’importo del credito spettante.

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere al credito d’imposta, va presentata apposita istanza, in via telematica, indirizzata alla
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura, tramite il Portale accessibile
al seguente indirizzo: taxcredit.librari.beniculturali.it

Con Avviso pubblicato il 26/10/2022, il Ministero della Cultura ha comunicato i nuovi termini per la
presentazione dell’istanza riferita al bonus 2022 (spese sostenute nel 2021), precedentemente fissati a
alle ore 12.00 del 15/09/2022 fino alle ore 12.00 del 28/10/2022, disponendo il differimento del termine
ultimo di presentazione:

alle ore 12.00 del 7/11/2022

Alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della
Camera di Commercio; pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati.

Bonus librerie 2022 – procedure operative per la presentazione delle istanze

Entro il 28 ottobre 2022 alla direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali devono essere presentate le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie, relative al 2021 esclusivamente online attraverso il portale dedicato al (taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/).
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.


La domanda dovrà indicare la dimensione dell’impresa: micro, piccola, media, grande.


Le istanze relative al 2021 possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.


Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti: al momento della presentazione della domanda:
● Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
○ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
○ 47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
● sede legale: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE
● tassazione: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione)
● ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati, in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.


Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
● abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
● siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
● siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
● abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.


Il credito d’imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica – IMU;
b) tributo per i servizi indivisibili – TASI;
c) tassa sui rifiuti – TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e
) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA; g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.


Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta.


Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.
Da quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.