Bonus facciate da differenziare nei modelli dichiarativi

Con riguardo agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici che danno diritto al c.d. “bonus facciate”, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, anche per la compilazione dei modelli dichiarativi relativi all’anno 2022 occorre distinguere a seconda della tipologia di intervento agevolato.
Premesso che detta detrazione IRPEF/IRES non compete più con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, per quelle sostenute negli anni 2020 e 2021 competeva nella misura del 90%, mentre per quelle sostenute nel 2022 del 60%.

La compilazione dei modelli è subordinata alla circostanza che l’intervento sia o meno “influente dal punto di vista termico”.
Tralasciando il rispetto degli ulteriori requisiti tecnici di cui all’art. 1 comma 220 della L. 160/2019 necessari per poter beneficiare dell’agevolazione in commento (per approfondimenti si rimanda al Quaderno Eutekne n. 170), è necessario qualificare gli interventi di rifacimento della facciata tra quelli di manutenzione ordinaria oppure tra quelli di efficienza energetica.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria che consentono di beneficiare del bonus facciate quelli di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna, mentre sono qualificabili come interventi di efficienza energetica quelli “influenti dal punto di vista termico” o che “interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda”.
Dalla corretta qualificazione dell’intervento conseguono, evidentemente, diversi adempimenti, requisiti tecnici e normative di riferimento, oltre che una diversa modalità di compilazione dei modelli REDDITI 2023.

Rimane fermo che ove i beneficiari della detrazione abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, nulla deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi con riguardo alle spese sostenute per le quali si è scelto di optare.

Per gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura delle facciate, ai fini compilativi del modello REDDITI PF 2023 occorre fare riferimento ai righi RP41-RP47 del quadro RP e indicare il codice intervento “15” in colonna 2 (potrebbe essere altresì necessario compilare i righi RP51 e RP 52 con i “Dati catastali identificativi dell’immobile”).
Nel modello 730/2023 devono essere compilati i righi da E41 a E43, ed eventualmente la sezione dei dati catastali dell’immobile.

Qualora gli interventi relativi al bonus facciate non siano stati di mera pulitura o tinteggiatura, ma abbiano influito dal punto di vista termico o abbiano interessato oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nel modello REDDITI PF 2023 occorre compilare i righi RP61-RP64, indicanto il codice “15” in colonna 1 (nel modello 730/2023 sono da compilare i righi E61-E62 che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica).

Per la compilazione del modello REDDITI SP 2023 occorre invece fare riferimento ai righi RP1-RP14 del quadro RP, mentre nel modello REDDITI SC 2023 devono essere compilati i righi RS150 e RS151 del quadro RS (in quest’ultimo caso, in colonna 2 deve essere indicato il codice “11” se la spesa è stata sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione del 90% o il codice “12” se spetta la detrazione del 60%).

BONUS FACCIATE – COMPILAZIONE MOD. REDDITI – LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Sintesi: la detrazione “bonus facciate” è stata oggetto di proroga solo per l’anno 2022; dal 2023 la detrazione non è più prevista. Per i lavori “a cavallo” d’anno la detrazione (del 60%) rimane garantita per i committenti:
– imprenditori (anche imprese “minori”): per la quota dell’intervento conclusa con un SAL accettato
(principio di competenza)
– soggetti “privati” (principio di cassa): per le spese pagate nel 2022, anche in via anticipata, purché
l’opera sia almeno avviata al 31/12/2022 (e venga effettivamente ultimata nel seguito).

La detrazione prevista dall’art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019 (cd. “bonus facciate”), ha previsto la
detraibilità per gli interventi (v. RF 031/2020):
– per interventi edilizi (inclusi quelli di sola pulitura/tinteggiatura) finalizzati al recupero/restauro
della facciata esterna
(visibile dalla pubblica via) di edifici
– ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente/parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68 o
ad esse assimilate dal Comune
– realizzati sulle strutture opache della facciata e su balconi o fregi/ornamenti.
a prescindere dalla tipologia:
✓ del soggetto che sostiene la spesa (“privato”, imprenditore, ENC, ecc.)
✓ dell’immobile (abitativo o meno, inclusi gli immobili merce/strumentali per destinazione delle imprese).


L’agevolazione consiste:
● in una detrazione Irpef/Ires (non vi è limite di spesa, né di detrazione), da suddividere in 10 anni
● è ammesso procedere alla cessione del credito a terzi/sconto in fattura secondo le modalità
previste per i “bonus edilizi” dall’art. 121, DL n. 34/2020 (con la particolarità che, al caso di specie,
non si applicano gli esoneri da adempimenti previsti per “interventi minori” – v. RF XXX)


AMBITO TEMPORALE DEL BONUS FACCIATE

L’ambito temporale del “bonus facciate”:
● originariamente limitato al solo 2020 e prorogato al 2021 (art. 1, co. 59, L. 178/2020)
● è stato ulteriormente prorogato alle spese sostenute nell’anno 2022, con contestuale
riduzione dell’aliquota di detrazione spettante, dal 90% al 60%.

Dal 2023 non è, attualmente, prevista alcuna detrazione.
LA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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CESSIORARIO DEL CREDITO – UTILIZZO NEL MOD. F24

In caso di detrazione oggetto di cessione a terzi, il soggetto cedente (privato o impresa):
non indica alcun dato relativo alle spese sostenute nel Mod. Redditi
– né indica tali spese nel prospetto rilasciato ai soci, ove soggetto trasparente.

Differenze tra detrazione e credito d’imposta
→ detrazione per il committente i lavori: la detrazione “gioca” solo nell’ambito
dell’Irpef/Ires
→ credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione orizzontale con qualsiasi debito
del cessionario (anche con altre imposte dirette, Iva, contributi, ecc.)

l modello F24 recante l’utilizzo del credito in compensazione deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

BONUS FACCIATE – LAVORI “A CAVALLO” 2022 – 2023

Come anticipato:
– mentre per la maggior parte dei bonus edilizi (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) la
Legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato l’applicazione fino al 2024
– per il bonus facciate si applica il termine del 31 dicembre 2022.
Risulta, pertanto, opportuno individuare i requisiti di detraibilità per gli interventi che non saranno
ultimati entro il 31/12/2022.
A tal fine, va, in primo luogo, distinto tra committenti dei lavori che sostengono le spese per cassa
rispetto a quelli che le sostengono per competenza

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI COMPETENZA”
Per le imprese (incluse le imprese “minori”, secondo la CM 24/2020) le spese si considerano sostenute
non alla data di pagamento, ma alla data di ultimazione dei lavori o, nel caso di liquidazione dei medesimi tramite stati di avanzamento (c.d. “SAL”), alla data di riferimento del SAL liquidato dall’appaltatore e accettato in via definitiva dal committente. N.B.: le spese relative a lavori ultimati nel 2023 (privi di Sal) o relativi a SAL liquidati nel 2023
non beneficiano del bonus facciate, indipendentemente che abbiano anticipato il pagamento entro la fine del 2022

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI CASSA”
Tutti i contribuenti diversi dalle imprese (“privati”, professionisti, ENC, ecc.) devono applicare il criterio
“di cassa” per individuare il momento “di sostenimento” della spesa e, dunque ciò che rileva è la data in cui avviene il pagamento a prescindere, in generale, dalla data di esecuzione dei lavori

INTERVENTI CHE NON SARANNO PIÙ AGEVOLATI DAL 2023

Si noti che, la mancata proroga del bonus facciate comporterà il venir meno della detrazione, per
le spese sostenute dal 1/01/2023, su quegli interventi che non possono inquadrarsi tra le spese
detraibili ex art. 16-bis, Tuir:
✓ rifacimento delle facciate relativi a edifici non a destinazione residenziale
✓ rifacimento delle facciate di abitativi commissionato da soggetti IRES
✓ gli interventi che, dal punto di vista urbanistico, consistono in mere manutenzioni ordinarie, (es:
tinteggiatura della facciata) relativi a edifici unifamiliari.