DECRETO PROROGHE FISCALI – PRINCIPALI MISURE

Con la pubblicazione in G.U. del 29/09/2023 del DL n. 132/2023 (cd. Decreto Proroghe fiscali”) sono stati prorogati una serie di adempimenti di prossima scadenza.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ (art. 2)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 133, L. n. 197/2022) ha previsto la possibilità:
– per i soggetti che detengono cripto attività al 1/01/2023
– di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto a tale data, determinato in base al valore normale (art. 9, Tuir)
– tramite assolvimento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata a tale valore, entro il 30/06/2023.

L’art. 4, DL n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”) ha, successivamente, differito detto termine al 2/10/2023 (in quanto il 30/09/2023 è caduto di sabato).

Ora viene disposto l’ulteriore differimento al 15/11/2023 del termine per il versamento della citata imposta sostitutiva del 14%, che è possibile effettuare come segue, in via alternativa:

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (ART. 3)

Il decreto dispone un differimento dei termini di versamento fiscali e contributivi in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi avvenuti nella Regione Lombardia nello scorso mese di luglio.
In particolare, il versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che, alla data del 4/07/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28/08/2023
✓ si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/10/2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (art. 4)

Intervenendo sui co. 100 e 105 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, è disposto:
➔ il differimento al 30/11/2023 (in luogo del 2/10/2023, termine così differito dal 30/09/2023, in quanto cadente di sabato) del termine per perfezionare le operazioni:
▪️ di assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili/beni mobili registrati non strumentali per destinazione
▪️ di trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare
➔ la rimodulazione del termine di versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuata in unica soluzione entro il 30/11/2023 (in luogo del versamento in 2 rate, 60% entro il 2/10/2023 e 40% entro il 30/11/2023).

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6)

Gli obblighi informativi di cui all’art. 1, co. 73 della L. 190/2014:
▪️ relativi al periodo d’imposta 2021 (da indicare nel Mod. Redditi PF 2022)
▪️ sono adempiuti entro il 30/11/2024.

Nota: il differimento “sospende”, di fatto, gli effetti delle “lettere di compliance” che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti in regime forfettario che nel Mod. Redditi PF 2022 (redditi 2021) hanno omesso la compilazione del riquadro “Elementi informativi” richiesti nel quadro RS, righi da 375 a 381.

Tali contribuenti avranno, dunque, più tempo a disposizione per sanare la violazione (invio del mod. Redditi 2022 integrativo), recuperando la relativa documentazione (riferita ai veicoli utilizzati, ai canoni di leasing/locazione, ecc.) che, si ricorda, avrebbero dovuto debitamente “conservare” ex art. 1, co. 59, L. 190/2014 (sono estremamente numerosi i contribuenti che non vi hanno proceduto, considerata l’impossibilità di detrarre l’Iva/dedurre il costo).
A tal fine si ritiene che la violazione di tale obbligo:
✓ non possa, in alcun modo, implicare decadenza dal regime agevolato (eventualità che dovrebbe essere prevista da una disposizione di legge)
✓ potendo configurare la violazione ex art. 9, co. 1, Dlgs 471/97 (sanzione da €. 1.000 a €. 8.000, da ridurre “fino al 50%”, posto che i documenti mancanti dovrebbero essere considerati “di scarsa rilevanza”, non essendo di “ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”).

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 1° E 2° TRIM. 2023 (art. 7)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 2 – 9, L. 197/2022) ha esteso al 1° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore (aumentandolo, rispettivamente, al 45% e 35% della spesa) e delle imprese gasivore/non gasivore (aumentandolo al 45% della spesa)

Il cd. “Decreto bollette” (art. 3, DL. 34/2023) ha, successivamente, esteso al 2° trimestre 2023 detto credito d’imposta (riducendolo al 20% ed al 10% della spesa sostenuta per le imprese, rispettivamente, “energivore” e “non energivore”, e riducendolo al 20% per le imprese gasivore e non gasivore)
In entrambi i casi il termine per l’utilizzo era fissato al 31/12/2023, mentre quello entro cui comunicare l’eventuale cessione a terzi scadeva al 16/11/2023.

Ora, in relazione alla spesa sostenuta sia per il 1° trimestre 2023 che per il al 2° trimestre 2023, il decreto anticipa al 16/11/2023 il termine:
▪️ entro il quale le citate imprese (energivore/non energivore e/o gasivore/non gasivore) possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta
▪️ entro il quale le stesse possono procedere alla cessione a terzi (esclusivamente per l’intero) del credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (art. 1)

L’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 ha previsto che, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie aventi i requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni:
– la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/09/2023
– nel caso di TEG inferiore al TEGM, i finanziatori sono tenuti ad applicare il TEG per le domande presentate dal 1/12/2022 al 30/09/2023.
In entrambi i casi, il termine ultimo (già prorogato dal DL n. 51/2023) viene ulteriormente differito al 31/12/2023.

BONUS ENERGETICI DEL 2° TRIMESTRE 2023 – CESSIONE ENTRO IL 18/12/2023

In relazione ai crediti d’imposta istituiti a favore:
• delle imprese “energivore”/“non energivore”: in relazione alla spesa per la componente energetica
• delle imprese “gasivore”/“non gasivore”: per l’acquisto di gas naturale
• nonché delle imprese agricole
l’Agenzia delle entrate, con il Provv. 3/04/2023, ha disciplinato la cessione del credito d’imposta riferito al 2° trimestre 2023 (introdotto dal cd. “Decreto Bollette”)
✓ fissando, quale termine ultimo, il 18/12/2023 (il credito è cedibile fin dal 6/07//2023)
estendendo le regole di cessione già previste per i crediti dei precedenti periodi (Provv. 30/06/2022).

Si è reso, pertanto, necessario l’aggiornamento la modulistica precedentemente approvata (Provv. 26/01/2022), con contestuale approvazione del “nuovo” Modello per la comunicazione della cessione (si tratta della sola modifica delle istruzioni, coerentemente aggiornate, nonché dell’aggiunta, nell’ambito della modulistica, delle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio).

Bonus 2022: si ricorda che, per quanto attiene i crediti di imposta sorti nel 3° trimestre 2022, nei mesi di ottobre-novembre 2022 e nel mese di dicembre 2022, l’eventuale importo residuo è ancora utilizzabile (fino al 30/09/2023) nel solo caso in cui il contribuente abbia provveduto, entro il 16/03/2023, ad effettuare l’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. In assenza di tale adempimento la RM 27/2023 ha ammesso il contribuente alla remissione in bonis.

Imprese agricole e della pesca: infine si ricorda che, per quanto attiene il cd. “bonus carburanti”, il recente “Decreto Omnibus” ha differito al 30/09/2023 il termine per l’utilizzo in compensazione il credito riferito al 3° trimestre 2022 (mentre permane al 30/06/2023 il termine per l’utilizzo riferito al credito del 4° trimestre 2022).

LA CESSIONE DEL CREDITO
Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l’avrebbe utilizzato il cedente, e dunque entro il 31/12/2023
➔ per tutti i crediti d’imposta riferiti al 2° trimestre 2023
➔ per il bonus carburante delle imprese agricole/della pesca riferito al 1° trimestre 2023.

Si ricorda che la cessione va effettuata per l’intero importo del credito (un suo utilizzo parziale da parte del beneficiario non consente la cessione della quota non ancora utilizzata).

Visto di conformità: il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus

Responsabilità: in caso di violazione il cessionario è responsabile solo ove abbia partecipato alla violazione.
NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE DEI CREDITI DEL 2° TRIMESTRE 2023

Il modello e le relative istruzioni sono del tutto analoghe a quanto già previsto per i crediti dei precedenti periodi; in particolare:
✓ la prima parte del modello risulta invariata, mentre viene modificata la sola seconda parte riferita alle attestazioni di sussistenza dei requisiti nei vari periodi di riferimento.
✓ di una seconda parte costituita:
• dal quadro A: nel quale indicare i dati dei crediti ceduti ed i dati dei cessionari
• dal quadro B: nel quale rilasciare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per poter fruire del credito d’imposta.

CODICI TRIBUTO

UTILIZZO DEI BONUS ENERGETICI DEL 2° TRIMESTRE 2023 – I CODICI TRIBUTO

Nell’ambito del cd. “Decreto Bollette” (art. 3, DL 34/2023), ancora in attesa di conversione in legge, sono stati riproposti anche per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore:
▪ delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):
✓ nella misura, rispettivamente, del 20% e del 10% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2023 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
✓ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 1° trimestre 2023 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)
✓ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 2° trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del 2° trimestre)
▪ delle imprese gasivore e non gasivore:
✓ nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 2° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
✓ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 1° trimestre 2023 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019 (condizione ormai verificata, considerati i pochi giorni dalla conclusione del 1° trimestre 2022).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) entro il 31/12/2023.

A tal fine, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia con la recente RM n. 20 del 15/05/2023:

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito, il 2023.
Si rammenta che i crediti d’imposta :
✓ non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
✓ non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi

Decreto bollette – via libera dal Governo

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 38 marzo 2023, è stato approvato il cd. “Decreto bollette”, contenente, tra l’altro, misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.

Secondo le prime bozze circolate, il Decreto contiene varie misure fiscali, tra cui, di particolare interesse, figurano le proroghe relative ai bonus energetici e ad alcune definizioni agevolate nell’ambito della tregua fiscale introdotta dalla L. 197/2022.

PACCHETTO ENERGIA
Bonus energetici: è prevista l’estensione anche al 2° trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, che sarebbero utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023, o ceduti a terzi.

Inoltre, sono previste modifiche alla determinazione del reddito complessivo per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023 dalle imprese che operano nel campo della produzione/vendita di energia, del gas e dei prodotti petroliferi.

Infine, viene prorogata al secondo trimestre 2023 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché l’azzeramento degli addebiti per oneri generali di sistema nel settore del gas.

TREGUA FISCALE
Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
regolarizzazione violazioni formali: viene rinviato al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine di versamento (di € 200) della prima/unica rata (permane invariato il termine per rimuovere la violazione, che scade al 31/03/2024)
“Ravvedimento speciale”: si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), sia per quanto attiene il versamento che per la rimozione della violazione. Con interpretazione autentica viene, poi, disposto che non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da una liquidazione automatizzata (omessi versamenti).
Liti pendenti: il termine per la domanda di definizione agevolata e per il pagamento delle somme viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023); analogo differimento è previsto per i termini della conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si prevede, inoltre, quanto segue.

Estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (in luogo del 10 gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Per la definizione agevolata relativa ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è chiarito che l’adesione rimane rafforzata senza limiti temporali, anche laddove l’accertamento sia notificato dopo il 31/03/2023 (in sostanza, potranno esservi adesioni rafforzate anche nei prossimi anni, alla sola condizione che l’ufficio abbia fatto proprio il PVC notificato entro marzo 2023).

Inoltre, per gli accertamenti che sono divenuti definitivi dal 2/01/2023 al 31/01/2023 (per i quali il contribuente non ha avuto tempo di procedere alla definizione in quanto i termini erano troppo prossimi all’entrata in vigore della tregua fiscale), potranno definire l’atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette.

Infine, in merito alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale scadute al 1/01/2023, ordinariamente la notifica della cartella di pagamento inibisce la definizione agevolata. A tal fine viene chiarito che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento debba riferirsi al 1/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), non alla data del pagamento (come indicato nella CM 2/2023); dunque il contribuente che ha ricevuto la cartella il 2/01/2023 può accedere alla regolarizzazione, pagando entro il 31/03/2023 (termine invariato).

Reati tributari
Infine, sono previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

BONUS ENERGETICI – INVIO SCARTATO RITRASMESSO VIA PEC OLTRE 16/03

Come noto, una serie di decreti legge susseguitisi nel tempo fin dal 2022, hanno introdotto dei crediti d’imposta finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il 1° trimestre 2023 in relazione alle imprese:
energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia elettrica consumata nel periodo
– “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici” (incluso l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto; è escluso l’acquisto di gpl per autotrasporto).

Analoga agevolazione è stata riconosciuta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio/benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività (comprovata da fatture ed al netto di Iva), successivamente esteso alle spese per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (nonché per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività da parte delle imprese di agromeccanica).

COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022

Al fine di monitorare la fruizione dei crediti d’imposta, l’art. 1, DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che i beneficiari (v. RF 017/2023):
▪ devono presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
▪ riferito all’importo del credito “maturato nell’esercizio 2022”
rinviando la relativa disciplina ad un apposito Provvedimento attuativo, emanato il 16/02/2023.

La comunicazione va presentata a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito al momento della presentazione del modello

Il co. 6 del DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”) ha differito il termine dell’adempimento al 16/03/2023 (in precedenza fissato al 16/02/2023).

PERIODI INTERESSATI
Sono oggetto di comunicazione i seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1 e 2, DL n. 176/2022)
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3 e 4, del DL n. 144/2022)
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° trimestre 2022 (di cui all’art. 6, DL n. 115/2022)
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel 4° trimestre 2022 (di cui all’art. 2, DL n. 144/2022).

TERMINE DI INVIO: la comunicazione va presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate:
dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023

RITRASMISSIONE COMUNICAZIONE SCARTATA OLTRE IL 16 MARZO

L’Agenzia delle Entrate con una Faq del 10 marzo 2023 ha aperto alla possibilità di ritrasmettere anche oltre il 16 marzo, una comunicazione tempestiva, ma scartata dal sistema informativo dell’Agenzia, inviandola tramite Pec; laddove lo scarto sia determinato da alcune particolari casistiche.

MOTIVAZIONI CHE PERMETTONO UN NUOVO INVIO POST 16/03/2023
MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La comunicazione deve essere:
✓ trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it,
anche successivamente al 16 marzo 2023
compilando il stesso modello approvato col citato Provv. 1/03/2023.

La comunicazione deve essere
– sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito;
– o sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Oggetto della PEC
Il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura: “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario.

N.B.: nel messaggio PEC va indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema

Invio tramite intermediari:
La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Nota: le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

REINVIO PER ERRORI DI COMPILAZIONE ENTRO IL 21 MARZO

L’Agenzia delle Entrate precisa poi che se la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario procedere con le modalità ordinarie:
✓ reinvio con modalità telematica (cioè tramite i canali telematici dell’Agenzia o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia) del modello emendato
entro i 5 giorni successivi (cioè entro il 21/03/2023).

BONUS ENERGETICI SPETTANTI NEL 2022 – QUADRO RU DEL MOD. REDDITI 2023

Nel Modello redditi 2023 trova spazio, nel quadro RU, l’indicazione dei crediti d’imposta maturati dalle imprese nel 2022:
✓ per i cd. “bonus energetici” di imprese energivore/non energivore nonché gasivore/non gasivore
✓ per l’acquisto di carburante da parte delle imprese agricole/agromeccaniche e della pesca.

Le Istruzioni ai vari modelli (PF, SP ed SC) riportano i medesimi codici credito da indicare nel primo rigo della Sezione I, suddivisi in ragione del trimestre/mese di maturazione del credito d’imposta.

Possono essere compilati i soli righi RU3, RU5, col. 3, RU6, RU8, RU9, col. 1, e RU10.

Cessione del credito: nel caso di cessione a terzi del credito va compilato il rigo RU9, col. 1:
▪ riportando l’importo già comunicato telematicamente attraverso apposita procedura
▪ senza che vada compilata la Sez. VI-B (dove, ordinariamente, viene indicato il cessionario del credito d’imposta, già noto l’Agenzia delle entrate per via della citata comunicazione telematica).

Nota: le istruzioni ai Modelli riportano ancora la data non aggiornata a quanto previsto in sede di conversione del DL “Aiuti-quater” per quanto riguarda il termine di utilizzo in compensazione dei crediti.

Imputazione ai soci
Le istruzioni al Mod. Redditi SP non permettono di comprendere se le società “trasparenti” possono imputare (in tutto o in parte) il credito d’imposta ai soci (al rigo RU10).
La risposta si ritiene positiva, considerato che:
– non si verte nell’ambito di una “cessione a terzi” (dunque non vi è la necessità di effettuare l’apposita comunicazione telematica)
– la situazione si ritiene analoga a quanto avviene per altri crediti d’imposta (come, ad esempio il cd. “bonus investimenti”, per il quale la CM 9/2021 ha ammesso l’imputazione ai soci – v. RF-fl 165/2022).

BONUS ENERGETICI – ESTENSIONE AL 1° TRIMESTRE 2023

Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di decreti susseguitisi nel tempo fin dal 2022, ha introdotto e successivamente prorogato dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022.
Ora la Legge di Bilancio 2023 estende ed incrementa il riconoscimento dei crediti d’imposta anche per le spese sostenute nel I° trimestre 2023.
Vengono prorogati anche i benefici previsti per le imprese esercenti l’attività agricola, agromeccanica e della pesca anche per il primo trimestre 2023.

BONUS ENERGETICI

Il legislatore distingue tra le seguenti fattispecie:
✓ imprese “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia consumata nel periodo
✓ imprese “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici”; è ammesso al beneficio l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto (è escluso l’acquisto del gpl per autotrasporto).

AMBITO SOGGETTIVO: dal punto di vista soggettivo occorre distinguere i seguenti soggetti:

REQUISITI: i crediti d’imposta spettano a condizione che sia verificato un requisito “di onerosità” riferito all’acquisto del componente energetico/gas. In particolare, sono richieste le seguenti condizioni:

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le percentuali applicabili sono state così modificate ad opera della legge di bilancio 2023:
– imprese “gasivore” / “non gasivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022)
– imprese “energivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022)
– imprese “non energivore” : 35% (in luogo del 30% previsto sul 4° trimestre 2022)

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia ha delineato i tratti comuni ai crediti d’imposta (v. RF 088/2022):
a) spesa agevolata: si applica il principio di competenza (art. 109, Tuir), dovendosi fare riferimento
alla spesa effettivamente sostenuto ed utilizzata nell’ambito dell’impresa; pertanto
✓ non rilevano i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto
✓ rileva il solo consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento
b) rilevano esclusivamente le spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas:
✓ al netto di imposte ed eventuali sussidi
✓ con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.)
c) documentazione: le spese devono essere documentate tramite le relative fatture di acquisto.

ASPETTI FISCALI

I crediti d’imposta sono soggetti alla seguente disciplina:
Utilizzo: sono utilizzabili solo in compensazione nel mod. F24 entro il 31/12/2023
Limiti: non sono soggetti ai limiti a non di:
✓ di compensazione orizzontale di €.2 mil. (art. 34, L. 388/2000)
✓ di utilizzo dei crediti da indicare nel quadro RU, di € 250.000 (art. 1, co. 53, L. 244/2007)
Detassazione: non sono imponibili ai fini dei redditi/Irap (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali)
Cumulabilità: sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo (considerata anche la detassazione) non comporti il superamento del costo sostenuto
Cedibilità: i crediti d’imposta possono essere ceduti a terzi solo per intero ed entro il 31/12/2023.

PESCA ED AGRICOLTURA – ESTENSIONE DEL “BONUS CARBURANTI”

La legge di bilancio 2023 riconosce, poi, alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) e della pesca un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di carburante per:
▪ la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
▪ il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

L’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita o si rifornisce di gas naturale o energia elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
▪ il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
▪ l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

CEDIBILITA’ DEL CREDITO

E’ prevista la cessione entro il 31/12/2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, dei bonus riferiti al 1° trimestre 2023.
Si ricorda che il credito d’imposta è cedibile a condizioni analoghe a quelle previste per i bonus edilizi (art. 3,co. 3 e 9, DL n. 21/2022):
1° cessione: la cessione è libera (verso chiunque)
2° cessione: il terzo può cedere solo a cessionari “qualificati” (banche, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione)
3° cessione: deve permanere sempre tra cessionari “qualificati”.
Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l’avrebbe utilizzato il cedente, e comunque entro il 31/12/2023.
Il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al bonus.

Tool: è disponibile sul sito di RE.FI. la versione aggiornata del file excel per un comodo conteggio dei crediti d’imposta e la loro cessione a terzi.

BONUS ENERGETICI – NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
– il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale
– è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza
– non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”)
– è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi:
– sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”)
– che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”)
riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia.
Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso
l’agevolazione risulta applicabile:
▪ alle imprese agricole
▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti

NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA

In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in
un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non
possedere un parametro di riferimento.

In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di
individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.

Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus
✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh
✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto
già a quanto già chiarito in precedenza:
▪ la cessione è ammessa solo per intero
▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione
▪ la prima cessione è libera
▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario
o imprese di assicurazione)

CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”

In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate
– non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica
– non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale
si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere
entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:
✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%
✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.

PIÙ POD/PDR

Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori
diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti).
In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare
anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).

IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4)
Il credito d’imposta spetta
▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3
trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva
se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019)
▪ una volta verificato ciò in relazione:
✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati
– da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore
– ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019
✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non
solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE

Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.

Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019).
In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza
intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.

Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso:
– di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore)
– delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore
– del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione
analitica delle utenze utilizzate dal conduttore
– della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.

AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL

Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto
✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato
✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)

COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI

l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera:
▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre
▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).

ULTERIORI CHIARIMENTI

BONUS ENERGETICI 3° TRIMESTRE – COMUNICAZIONE DAL FORNITORE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Sintesi: l’ARERA ha recentemente emanato la delibera che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto
“Aiuti-bis”, ha disposto che:
– entro il 30 novembre
– a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti
il venditore devono inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

l legislatore, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.

Il funzionamento dei crediti per il III° trimestre può essere così riepilogato.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 DL n. 115/2022, è previsto uno specifico
adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa
• non gasivora
• non energivora

beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel
secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

DELIBERA AERA 474/2022

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella
quale viene previsto che:
✓ a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiutibis” (cioè “non energivora” o “non gasivora”)
✓ il venditore che riforniva l’impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e 3° trimestre 2022
✓ è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, cioè entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per la verifica della condizione
relativa alle imprese non energetiche)
– nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022, riferito sia
alle imprese “non energivore” che “non gasivore”.

Comunicazione via Pec: le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite
– di posta elettronica certificata
– con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (es: racc. A/R).

SANZIONI
Qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti
precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, co. 20, lett. c), L. 481/95,
con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore
nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo
fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

BONUS ENERGETICI PER LE IMPRESE NEOCOSTITUITE – CASI PARTICOLARI

Sintesi: il credito d’imposta in favore delle imprese “non energivore” è stato esteso, per i consumi relativi ad ottobre e novembre 2022, i soggetti dotati di contatori con potenza almeno di 4,5 kW (in luogo di 16,5 kW).
Esso spetta sole se la media del costo riferito al 3° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento di almeno il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019.
Le imprese costituite dopo tale data sono prive del dato storico di riferimento; è probabile che, anche per
esse, vada fatto riferimento al prezzo medio nazionale (PUN), previsto per le sole imprese energivore.
Per quanto attiene, poi, le imprese costituitesi a seguito di operazione straordinaria, l’Agenzia ha
recentemente chiarito che l’avente causa (conferitaria) non può avvalersi del dato storico della dante causa (conferente), in quanto soggetto giuridico differente.

Come noto, con una serie di recenti decreti legge il legislatore ha previsto dei crediti d’imposta alle
imprese
finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°,
nel 2°e nel 3° trimestre 2022
, operando una distinzione tra imprese “energivore” / “non energivore”
e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”.

In ultimo, il DL n. 144/2022 (“cd. Decreto “Aiuti-ter”):
oltre ad estendere l’agevolazione alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre
2022
ed a prorogare al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi
relativi sia al 3° trimestre 2022 che ai citati mesi di Ottobre e novembre 2022
ha ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”, includendo numerose
imprese di piccole dimensioni.

In particolare, il credito d’imposta è stato esteso, per i consumi relativi ad Ottobre e novembre 2022,
alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW .

CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ

Le imprese beneficiarie, in alternativa all’utilizzo in via diretta del credito d’imposta possono procedere alla sua cessione a terzi, richiedendo l’apposizione del visto di conformità alla documentazione che attesta la sussistenza.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite mod. F24, entro gli stessi termini.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

I beneficiari di tutti i citati crediti d’imposta (energivori/non energivori e gasivori/non gasivori) entro il 16 febbraio 2023, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

L’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, dovrà definire contenuto e modalità di invio
della comunicazione.

Cessione del credito: l’obbligo va assolto anche nel caso in cui il credito d’imposta sia stato ceduto a terzi

TERMINE DI UTILIZZO

Il termine di utilizzo in compensazione è differenziato come segue:

IMPRESE NON ENERGIVORE NEOCOSTITUITE

Una prima criticità si verifica nel caso di imprese costituite successivamente al mese di luglio 2019 (per il credito d’imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022) o al mese di marzo 2019 (per il credito d’imposta riferito al 3° trimestre 2022).

Come anticipato, il credito d’imposta spetta se, per la singola impresa:
▪ il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi
▪ ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque ai fini del calcolo del bonus, occorre riferirsi a due dati storici che
per i mesi di Ottobre e Novembre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 3° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 3° trimestre 2019.
per il terzo trimestre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 2° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 2° trimestre 2019.

Per le imprese prive del secondo parametro di riferimento in quanto costituitesi solo successivamente
a tale data, si è posto il problema di come individuare l’incremento minimo del costo.

A tal fine, in via interpretativa, la CM 13/2020 ha ritenuto potersi fare riferimento al Prezzo unico
nazionale
(analogamente a quanto previsto per le imprese energivore che autoconsumano l’energia prodotta)

Per quanto attiene il credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 occorre fare
riferimento al medesimo costo totale riferito al 3° trimestre 2019; per il 3° trimestre 2022 occorre fare
riferimento al costo totale riferito al 2° trimestre 2019.

In attesa che l’Agenzia Entrate ufficializzi l’entità di tali dati, una consultazione dei dati storici resi disponibili dal GME porta a ritenere che tali valori vadano determinati come segue:
per ottobre e novembre 2022: €. 62,44 (dato dalla somma tra il costo medio per il 3° trimestre 2019 di
€. 50,68 ed il prezzo del dispacciamento di €. 11,7)
per il 3° trimestre 2022: €. 60,76 (dato dalla somma tra il costo medio per il 2° trimestre 2019 di €.
50,87 ed il prezzo del dispacciamento di €. 9,9).

Una volta conosciuto tali dati, anche le imprese costituite a partire dal 2° e 3° trimestre 2019
(energivore o meno) potranno procedere al conteggio del credito d’imposta spettante.