BONUS EDILIZI – NOVITÀ DELLA CONVERSIONE DEL DL AIUTI-QUATER

La legge di conversione del DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”) da parte della L. n. 6/2023 (in vigore dal 18/01/2023), nel confermare la maggior parte delle disposizioni, ha introdotto modifiche limitate.

LE DISPOSIZIONI CONFERMATE

In relazione agli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (per gli interventi sia “trainanti” che “trainati”) risultano confermate le principali disposizioni, di seguito riepilogate (v. RF 135/2022):
a) In relazione agli interventi su parti comuni di condomìni e di edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari, la detrazione del 110%
in generale: opera fino al 31/12/2022; a decorrere dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% e, successivamente, al 70% (spese sostenute nel 2014) ed al 65% (spese sostenute nel 2025)
in deroga: la detrazione opera nella misura del 110% fino al 31/12/2023 in presenza di determinati requisiti temporali riferiti alla presentazione della “CILA Superbonus” (CILAS) e, per i condomini, alla assunzione della delibera di autorizzazione dei lavori

NEW – il decreto sopprime la disciplina di questi ultimi requisiti, facendo così salvo quanto nel frattempo disciplinato dalla legge di Bilancio 2023 (v. RF-fl 004/2023) che:
– nel confermare la fattispecie costituita dalla presentazione della CILAS entro il 25/11/2022 (e, per i
condomini, l’assunzione della delibera tra il 18/11/2022 ed il 24/11/2022)
– limitatamente ai condomini ha previsto l’ulteriore possibilità di presentazione della CILAS entro il
31/12/2022 per delibere assembleari assunte entro il 18/11/2022

b) In relazione agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, la detrazione del 110%
▪ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
▪ viene prorogata fino al 31/03/2023 (in luogo della precedente proroga al 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo
▪ opera la detrazione del 90% per gli interventi avviati dal 1/01/2023 e per spese sostenute fino al 31/12/2023 per i soli contribuenti con “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000 che siano proprietari/titolari di diritti reali sull’unità immobiliare e questa sia adibita ad abitazione principale

c) Nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione (non è ancora stato emanato il relativo Provvedimento); permane il divieto di riporto alle annualità successive della quota eventualmente non utilizzata nell’anno.

ULTERIORI CONFERME: sono, inoltre, confermate le seguenti disposizioni:
Edifici in comuni colpiti da eventi sismici (co. 8-ter, art. 119, DL 34/2020): è confermata la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025 nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): nell’ambito della detrazione del 110%, limite di spesa “maggiorato” (v. RF-fl 198/2022) a favore delle Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali) viene esteso fino al 31/12/2015.

Contributo: a favore dei soggetti con il citato “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000 è prevista l’erogazione di un contributo (non imponibile) che sarà disciplinato con apposito DM

LE NOVITÀ

Con modifica delle lett. a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito) del co. 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 viene prevista la possibilità:
➔ di effettuare una ulteriore cessione del credito, che passano da 2 a 3, del credito d’imposta a favore degli intermediari “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, compagnie di assicurazione)
➔ che si applica anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione (di cessione del credito o dello sconto in fattura) inviate all’Agenzia Entrate in data anteriore al 18/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Aiuti-quater)

Le possibilità di circolazione del credito d’imposta derivante dalla detrazione dei bonus edilizi (di cui all’art. 121, DL n. 34/2020) può essere riepilogato come segue:

BONUS EDILIZI – NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

La Legge di bilancio 2023 ha portato solo delle modifiche limitate alla disciplina dei bonus edilizi.
In particolare, risultano modificati i seguenti aspetti:

BONUS MOBILI: il limite per le spese sostenute nel 2023 è aumentato a €. 8.000 (in luogo di €. 5.000); rimane invariata la spesa massima fruibile per il 2024 (pari a €. 5.000).
Inoltre contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per “recupero edilizio” possono beneficiare di una ulteriore detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori edilizi.

BONUS BARRIERE: viene prorogata fino al 31/12/2025 la detrazione del 75% relativa alle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti


SUPERBONUS: la detrazione del 110% si estende agli interventi effettuati fino al 31/12/2023 per i quali:

– se interventi non effettuati dai condomini: la relativa CILA risulta comunicata entro il 25/11/2022

– per gli interventi effettuati dai condomini: se la delibera dell’assemblea che approva i lavori è stata adottata entro il 24/11/2022 e la CILA risulti comunicata entro il 25/11/2022 (se la delibera risulta adottata entro il 18/11/2022, la CILA può essere stata comunicata entro il 31/12/2022)

La detrazione del 110% viene estesa alle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici realizzata da ONLUS, OdV ed APS iscritte nei rispettivi registri:
in aree/strutture non pertinenziali diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi “trainanti”
✓ purchè questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, co. 1, lett. b) e c) (Aree di notevole interesse pubblico) e all’art. 142, co. 1 (Aree tutelate di interesse paesaggistico) del Dlgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

BONUS EDILIZI – SCONTO IN FATTURA IN DOCUMENTO SEPARATO

Sintesi: in relazione alla opzione per lo sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha fornito due chiarimenti:
✓ non è ammesso emettere una nota di credito per modificare errori commessi nell’emissione della fattura che indica lo sconto in fattura (assenza di riferimento di legge)
✓ nel caso di fattura che riporta correttamente lo sconto pattuito ma a fronte della quale non viene perfezionata la relativa comunicazione telematica, il committente è tenuto a pagare la differenza dovuta, a fronte del quale potrà procedere ad una successiva cessione del credito a terzi, ivi incluso il fornitore.

Come noto, per la generalità dei bonus edilizi il contribuente ha la possibilità, in alternativa all’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, di optare per il cd. “sconto in fattura” a favore del fornitore (oltre che per la cessione del credito a terzi) per un importo non superiore alla detrazione spettante (e, nel caso del superbonus, per un importo non superiore al 100% della spesa), ai sensi di quanto previsto dall’art. 121, DL n. 34/2020 (al contrario, è ammesso il riconoscimento di uno sconto parziale).
In tal caso, a favore del fornitore
✓ è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione corrispondente allo sconto applicato
✓ da utilizzare secondo la medesima scadenza temporale con cui sarebbe stato utilizzato dal beneficiario della detrazione (4 rate in caso di Superbonus per spese sostenute dal 2022; 10 rate per interventi da ecobonus/sismabonus ordinario, per ripristino del patrimonio immobiliare, ecc.; non è ammesso il riporto agli anni successivi della rata eventualmente non utilizzata nell’anno; si ricorda che il decreto “Aiuti-quater” ha previsto la possibilità di allungare a 10 rate l’utilizzo del credito d’imposta).

L’opzione, consentita per le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 (o 2025 per quanto attiene i soggetti
che possono ancora accedere al superbonus):
▪ va esercitata previo accordo col fornitore
dandone comunicazione all’Agenzia Entrate tramite la “Piattaforma cessione crediti” entro il 16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa

Nota: entro il 16/03/2023 andranno comunicati gli sconti in fattura riferiti a spese sostenute nell’anno 2022

Dal punto di vista operativo, lo sconto in fattura:
non riduce l’imponibile Iva, dovendo essere sottratto dall’importo totale della fattura
✓ va espressamente indicato nella fattura emessa, quale sconto praticato in applicazione delle disposizioni dell’art. 12, DL 34/2020 (Provv. 3/02/2022, p.to 3.1)

SCONTO IN FATTURA – ERRORI DI FATTURAZIONE

L’Agenzia della Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi al caso in cui sono stati commessi degli errori formali nell’ambito della fattura emessa, con particolare riferimento alla dimenticanza nell’indicazione dello sconto in fattura praticato.

INTERPELLO 20/07/2022, N. 385

In un primo momento l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che:
▪ l’indicazione dello sconto è obbligatoria (non si perfeziona alla cessione con il solo pagamento della differenza a debito)
▪ e, secondo quanto disposto dal citato Provv. 3/02/2022, p.to 3.1, deve espressamente fare riferimento al “art. 121, DL n. 34/2020”.

In assenza di tale riferimento di legge la cessione del credito non si è perfezionata:
– il committente deve, pertanto, pagare la differenza inizialmente “scontata”
– fruendo, così, della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Peraltro, tale irregolarità
non può essere regolarizzata tramite una nota di credito ex art. 26, Dpr 633/72
▪ considerato che la fattura risulta “formalmente corretta”, in quanto ha correttamente rappresentato tutti gli elementi indispensabili di cui all’art. 21, Dpr 633/72.

Di fatto, l’Agenzia torna su una “vexata quaestio” riferite alla possibilità di emettere una nota di variazione per sistemare meri errori formali diversi da quelli previsti dall’art. 21, Dpr 633/72: imponibile, aliquota IVA, Partita IVA dell’emittente o P.Iva C.F. del cliente, ecc.

INTERPELLO 5/12/2022, N. 581

L’Agenzia delle entrate ha proceduto, poi, ad affrontare il diverso caso in cui:
✓ la fattura originariamente emessa riportava correttamente lo sconto in fattura
✓ ma la procedura non si è perfezionata in quanto non è stata inviata l’apposita comunicazione.

IL FATTO
La questione riguardava un super-ecobonus 2021 nell’ambito del quale era stato previsto lo sconto in fattura, regolarmente applicato in fattura (netto a pagare pari a zero), ma fronte del quale non era stata effettuata nei termini (29/04/2022) a causa dei dubbi inerenti l’attestazione di “congruità dei costi” da parte di un tecnico abilitato.
L’istante richiede, pertanto, come comportarsi a fronte della fattura emessa riportante lo sconto.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Nella premessa che l’omessa/tardiva comunicazione dello sconto in fattura rende inefficace l’opzione,
l’Agenzia:
▪ nel ribadire il fatto che non si deve emettere alcuna “nota di variazione” ai fini Iva (in quanto la fattura risulta formalmente corretta, secondo quanto chiarito nel precedente Interpello 385/2022)
▪ chiarisce che risulta possibile:
“integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale“ al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto – non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata – e rilevare il “quantum” da saldare”.
procedendo, pertanto:
✓ a effettuare, nel 2022, il pagamento della differenza inizialmente non pagata
✓ a fronte del quale sorge il diritto alla detrazione
✓ che potrà essere oggetto di cessione a terzi (anche allo stesso fornitore).

In sostanza, non risulta più applicabile lo sconto in fattura, ma le parti possono accordarsi per una
cessione del credito, una volta che il contribuente abbia effettuato il pagamento dell’intervento.
Peraltro, si tratta di chiarimenti estensibili anche alla fattispecie esaminata dal precedente Interpello.

Si tratta, in definitiva:
– non di surrogare l’omessa indicazione in fattura elettronica dell’apposita dicitura tramite un documento extra fiscale (es: allegazione del contratto iniziale, dove si pattuì Iva lo sconto in fattura, ad una stampa cartacea della fattura elettronica emessa)
– ma, solamente, di giustificare il motivo per cui lo sconto indicato in fattura non si è riverberato in una comunicazione nel Portale cessione crediti

DL Aiuti-bis convertito – La responsabilità solidale per la cessione dei bonus edilizi

Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato la legge di conversione (con modifiche) del DL n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti-bis”), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.


In sede di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) è stato approvato un emendamento che ridefinisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario in relazione alle opzioni per la cessione dei bonus edilizi.


LA SITUAZIONE PREVIGENTE
L’art. 121 del DL n. 34/2020, commi 4, 5 e 6 ante modifica, prevedevano che:
i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
l’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.


Restava ferma:
– in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
– la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

LE MODIFICHE DEL DL AIUTI – BIS
La norma nella versione post conversione del decreto Aiuti bis, prevede che:
→ la responsabilità solidale col contribuente del fornitore (per lo sconto in fattura) o del cessionario rimane sempre applicabile in presenza di concorso nella violazione per dolo o colpa grave
→ negli altri casi (di colpa “lieve” o assenza di colpa) la responsabilità solidale è esclusa:
■ senz’altro per i crediti acquisiti secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi (cioè acquisiti dal 12/11/2022 in poi): si tratta delle operazioni per le quali si è acquisito il visto di conformità e le asseverazioni/attestazioni appositamente previste (co. 1-ter dell’art. 121, DL n. 34/2020)
■ per i crediti sorti prima del 12/11/2021: ove il cedente, diverso dai soggetti “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, e imprese di assicurazione) “e che coincida col fornitore”, acquisisca, ora per allora, la documentazione sopra citata. In sostanza, la norma pare agevolare i fornitori che si trovano ancora “in pancia” dei crediti che non hanno saputo smobilizzare per timore, da parte del potenziale acquirente, della responsabilità solidale.