Nella circolare n. 19 l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazione
Lug, 2022
Decreto Aiuti – novità su bonus edilizi e cessione del credito
Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti (DL 50/2022) – sul quale è stata posta la questione di fiducia alla Camera (da votare oggi 07/07/2022) e che dovrà poi essere approvato dal Senato entro il 16/07/2022 – si prevede l’ennesima modifica alle regole per la cessione crediti derivanti dai bonus edilizi.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 29-bis del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) aveva elevato da tre (la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) a quattro il numero di cessioni effettuabili.
In particolare, veniva prevista la facoltà di un’ultima cessione, la quarta, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
DL AIUTI
L’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha previsto che:
-Alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993),
-E’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998)
-Che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
In altre parole, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.
Clienti professionali privati
Secondo l’All. n. 3 del Regolamento CONSOB (recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993), per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20.000.000 euro;
– fatturato netto: 40.000.000 euro;
– fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali ( clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.
LEGGE DI CONVERSIONE DL AIUTI
Nell’iter di conversione del DL Aiuti si prevede che le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
-Non più a favore dei clienti professionali privati
-Ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.
Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.
Grazie alla modifica, le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.
Si precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.