BONUS ASILI NIDO 2023 – TUTTO PRONTO PER L’INVIO DELLE ISTANZE

Con il messaggio n. 889 del 03/03/2023, l’INPS ha reso noto che è possibile procedere con le richieste di rimborso dei costi sostenuti per le rette degli asili nido o per l’assistenza domiciliare fino a un massimo di 3.000 euro.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere riconosciuto anche sotto forma di contributo di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie, tutti i genitori di figli o figlie fino ai tre anni che rispettano i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
• carta di soggiorno permanente per i familiari che non hanno la cittadinanza dell’Unione europea;
• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia.

Sul portale INPS è possibile accedere tramite una delle seguenti credenziali al servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”:
SPID;
CIE, Carta d’Identità Elettronica;
CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Alla domanda di prenotazione dell’agevolazione, vanno poi aggiunte le fatture comprovanti le spese sostenute.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). L’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso.

Il valore del bonus spettante al richiedente varia in base al valore ISEE:
• fino a 25.000 euro: bonus di 3.000 euro (272,70 euro per 11 mensilità)
• da 25.001 a 40.000 euro: bonus di 2.500 euro (227,20 per 11 mensilità)
• oltre 40.000: bonus di 1.500 euro (136,30 euro per 11 mensilità)

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, viene erogata la cifra minima di 1.500 euro.