DDL di bilancio 2023 – annullamento automatico debiti fino a 1000 euro

L’art. 46 del DDL di bilancio 2023 dispone che:
• alla data del 31.1.2023;
• sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• i crediti di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
• l’Iva riscossa all’importazione.

Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1.2023..

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:
• di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
• di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
• di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei ARTICOLO 46 166 contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Si ricorda inoltre che successivamente l’articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Il comma 2, conseguentemente a quanto disposto al comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

Il comma 3 specifica che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 5 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 1 a 4)
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
• l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Il comma 6 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata

DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.


DDL di bilancio 2023 – Crediti d’imposta in materia sportiva

L’articolo 107, comma 2 del DDl di bilancio 2023 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.


In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del DL 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del DL 104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

DDL di bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L’articolo 124 del DDL di bilancio 2023 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3).
L’articolo specifica inoltre la disciplina del credito d’imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (Comma 6).

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
• dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
• nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.