Avvisi bonari in ferie sino al 4 settembre

Il legislatore ha previsto una sospensione estiva per il pagamento degli avvisi bonari.
Rammentiamo che nella liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e nel controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un “avviso bonario”. Se egli ritiene, può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento (vedasi gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97; è ammesso il pagamento rateale alle condizioni del successivo art. 3-bis).

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è inclusa la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, il termine di 30 giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Così, se l’avviso bonario è ricevuto dal contribuente il 18 luglio, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre.
Trattasi di una sospensione un po’ più lunga della feriale, che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Qualora l’avviso bonario sia notificato durante il periodo di sospensione (da inizio agosto al 4 settembre), dovrebbe iniziare a decorrere dal 5 settembre, sebbene sia opportuna una conferma della prassi.
Nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Bisogna poi considerare l’art. 1 del DL 61/2023: per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1 al decreto, interessati dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini di pagamento relativi a qualsiasi atto sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
I termini sospesi, se si tratta di avvisi bonari, riprendono a decorrere dal 5 settembre, dovendosi considerare anche la richiamata pausa estiva (vedasi le FAQ del 28 giugno 2023).
Per quanto riguarda le rate successive alla prima, esse, se scadenti dal 1° maggio al 31 agosto, dovranno essere pagate entro il 1° settembre 2023.

Tornando alle sospensioni “nazionali”, non è prevista, almeno testualmente, alcuna sospensione per le richieste di documentazione a seguito di controllo formale della dichiarazione.
Segnaliamo che il CNDCEC, con l’Informativa n. 92 del 5 luglio 2023, ha comunicato che, in via informale, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020 “potrà avvenire, senza conseguenze, anche nei primi quindici giorni di settembre”.

Il rinvio dovrebbe operare anche in relazione alle segnalazioni di anomalie relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021.

SITUAZIONE PARTICOLARE PER GLI ALLUVIONATI

C’è infine la sospensione ex art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006: “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Si dovrebbe trattare dei termini relativi alla restituzione di questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

Definizione agevolata avvisi bonari solo per le rateazioni in corso al 01/01/2023

Con la risposta a interpello 307 del 27/04/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, nel seguente particolare caso:
• presentazione Modello 770/2018 (periodo d’imposta 2017) il 30/10/2018 (presentazione nei termini);
• presentazione di dichiarazione integrativa del suddetto modello il 23/11/2020;
• ricezione avviso bonario ex art. 36-bis, DPR 600/1973 il 02/11/2022;
• a seguito delle informazioni fornite dal contribuente – il 23/01/2022 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute;
con conseguente pagamento della prima rata il 21/02/2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
In relazione al caso prospettato si premette che:

Ai fini dell’applicazione al caso in esame dell’istituto disciplinato dalla Legge di bilancio 2023, è necessario verificare
• se risulti applicabile il c. 153 e, pertanto, la comunicazione di irregolarità ricevuta si riferisca ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
• se risulti applicabile il c. 155 e, in particolare, se risulti rispettato il seguente requisito: al 01/01/2023 ➙ esistenza di un piano di rateazione in corso.

Sul tema delle “rateazioni in corso), la CM 1/E/2023 ha chiarito che «Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”.

La rateazione restante al 01/01/2023 rappresenta il quantum su cui calcolare le sanzioni in misura ridotta (3%).

Ciò detto, in riferimento al caso di specie, NON risulta applicabile l’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per le ragioni di seguito evidenziate:

AVVISI BONARI PREGRESSI FINO A €5000 – DILAZIONE IN 20 RATE – SERVIZIO DI CALCOLO

La legge di bilancio 2023, nell’ambito della cd. “tregua fiscale”, ha modificato la disciplina prevista in relazione agli avvisi bonari. In particolare è stata prevista:
▪ una modifica relativa al numero massimo di rate entro cui è possibile ripartire il versamento dovuto
▪ è stata introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari non definiti entro il 1/01/2023.

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE PER IMPORTI INFERIORI A € 5.000

Con la modifica dell’art. 3-bis, co. 1, DLgs. 462/97 è stato disposto, “a regime”, una riforma delle modalità di dilazione delle somme dovute a seguito:
▪ dei controlli automatizzati della dichiarazione (artt. 36-bis, Dpr 600/73 e 54-bis, Dpr 633/72)
▪ dei controlli formali (ex art. 36-ter, DPR 600/73)
che possono essere rateizzate:
➔ in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
a prescindere dal relativo ammontare (cioè anche per importi inferiori a € 5.000, per i quali la rateizzazione è ordinariamente consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

Decorrenza: la disposizione si applica:
sia alle rateazioni non ancora iniziate al 1/01/2023 (avvisi bonari notificati entro il 31/12/2022)
– che alle rateazioni in corso al 1/01/2023, per i quali è possibile procedere alla rideterminazione delle rate per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000

SERVIZIO DI CALCOLO DELL’AGENZIA ENTRATE

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con l’ausilio di Sogei ha predisposto il nuovo servizio di calcolo, il quale senza sostituirsi, a quello già esistente “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate” è raggiungibile attraverso i seguenti percorsi:
– Home → Cittadini → Pagamenti e rimborsi → Calcolo dei pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio
– Home → Schede informative e servizi → Pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio
Ora, il percorso porta alla sezione “Accedi ai servizi”, in cui i contribuenti potranno calcolare le scadenze,
gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti.

Gli utenti potranno scegliere:
“Predisposizione di un nuovo piano di rateazione”: per i “nuovi” avvisi bonari, ricevuti dal 2023 (sia da controllo automatizzato che formale delle dichiarazioni); si tratta dell’applicativo già presente in passato, modificato nel senso di permettere la dilazione fino a 20 rate indipendentemente dall’entità del debito
“Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso”: per gli avvisi bonari ricevuti fino al 31/12/2022 (prima della introduzione delle novità della Legge di bilancio 2023), ove intendano modificare la durata (e quindi il numero di rate residuo) di un piano di rateazione già in corso.

N.B.: il nuovo applicativo è autonomo rispetto a quello messo a disposizione per la “definizione agevolata” gli avvisi bonari introdotta nell’ambito della “tregua fiscale”, nel senso che per quanto anch’esso provveda ad ampliare la rateizzazione fino a 20 rate, non provvede alla contestuale riduzione (dal 10% al 3%) delle sanzioni.