FABBRICATI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO – AMMORTAMENTO AL 6%

La Legge di Bilancio 2023, art. 1, co. da 65 a 69, L. n. 197/2022, ha introdotto la possibilità di incrementare le quote di ammortamento fiscale limitatamente ai fabbricati strumentali per le imprese che operano in determinati settori del commercio al dettaglio.

L’AMBITO SOGGETTIVO

L’agevolazione riguarda le imprese che esercitano le seguenti attività di commercio di beni al dettaglio, sia alimentari che non.

L’AMBITO OGGETTIVO

L’ultimo periodo del co. 65 perimetra l’ambito oggettivo della disposizione sono ammessi i soli fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori di quell’elenco precedente.
In sostanza, si tratta (art. 43, co. 2, Tuir):
▪ dei soli fabbricati strumentali per destinazione
▪ con esclusione dei fabbricati
✓ strumentali solo per natura (non utilizzati nell’attività, in quanto locati a terzi, salva la deroga per i gruppi di imprese di cui oltre)
✓ nonché gli “immobili patrimonio” (unità abitative locate a terzi, inutilizzate, ecc.)

IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO

Come noto i coefficienti di ammortamento sono stati definiti dal DM 31/12/1988, il quale ha suddiviso le varie tipologie di attività nell’ambito di Gruppi, cui corrispondono specifici coefficienti di ammortamento.

Le attività di cui all’elenco precedente sono tutte collocate nell’ambito del Gruppo XXII, n. 2 “Altre attività” nel corpo del citato DM 31/12/1988; tale gruppo prevede i seguenti coefficienti di ammortamento:

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si applica in via transitoria:
✓ per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023
✓ e per i successivi 4 periodi di imposta.
Per le imprese con periodo coincidente con l’anno solare si tratta dei periodi dal 2023 al 2027.

SOCIETA’ IMMOBILIARI DI GESTIONE ADERENTI AL CONSOLIDATO FISCALE

Come anticipato, in deroga all’inquadramento tra i fabbricati strumentali per destinazione è previsto che:
– le società immobiliari “di gestione” aderenti al consolidato
– possono accedere all’agevolazione per i fabbricati che sono locati alle aziende del gruppo (rientranti nel perimetro del consolidato) che li utilizzano direttamente nell’ambito della propria attività di commercio al dettaglio (rientrante tra quelle individuate dall’elenco precedente).

ATTUAZIONE

L’applicazione della norma è delegata un Provvedimento dell’Agenzia Entrate da emanare entro il 27/02/2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio)

MODALITA’ APPLICATIVE

Come indicato nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio, l’incremento del coefficiente:
➔ è consentito nel rispetto dei principi contabili
➔ la norma interviene solo al fine di permettere una deducibilità maggiore nel caso in cui sia
giustificabile un ammortamento civilistico superiore al coefficiente fiscale “ordinario” del 3%.

Ciò implica il fatto che non vi è alcuna fiscalità differita da gestire in contabilità; infatti:
✓ non è ammesso effettuare un ammortamento civilistico al 3% ed una variazione fiscale in diminuzione per un ulteriore 3%, da recuperare al termine del processo di ammortamento)
✓ tuttavia, laddove civilisticamente sia giustificabile un ammortamento superiore al 3%, tale quota (entro il limite del 6%) risulterà fiscalmente deducibile (in sostanza si tratterà di esaurire il processo di ammortamento in un lasso di tempo più breve).

Restano ferme le ulteriori regole dettate dall’art. 102 del TUIR in materia di ammortamento: