ll “Parco Agrisolare” è un investimento rientrante nel PNRR rivolto al settore agricolo e agroindustriale, nel progetto “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, finanziato con 1.500 milioni di euro per interventi da realizzare tra il 2022 e il 2026, a valere sui fondi del PNRR.
In tale ambito, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha recentemente introdotto un’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici.
L’investimento può essere realizzato anche in modo congiunto (tra più imprese agricole e/o agroindustriali).
BENEFICIARI |
Sono ammessi al contributo:
▪ gli “imprenditori agricoli”, in forma individuale o societaria
▪ le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che sarà reso noto in un Avviso di prossima pubblicazione da parte del Masaf
▪ le cooperative agricole (in via indipendentemente dai propri associati) che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. o loro consorzi di cui all’art. 1, co. 2, DLgs. n. 228/2001;
▪ soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata quali, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Soggetti esclusi: non sono ammessi gli imprenditori agricoli “esonerati” (soggetti con volume di affari nell’anno precedente alla richiesta inferiore ad €. 7.000).
Ulteriori esclusioni: i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:
– essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese
– essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC
– non essere sottoposti a procedura concorsuale (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)
– non essere soggetti a misure che vietano di contrarre con la pubblica amministrazione;
– non avere amministratori/rappresentanti condannati per false attestazioni
INVESTIMENTI AGEVOLATI |
Sono ammissibili al contributo le spese:
– per l’acquisto e la relativa posa in opera di pannelli fotovoltaici
– sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.
N.B.: non è ammessa l’installazione sulla copertura dell’abitazione dell’imprenditore o dei propri
dipendenti.
In particolare, gli impianti dovranno essere:
▪ di nuova costruzione
▪ installati unicamente sulle coperture di fabbricati e serre esistenti
Nota: sono comprese anche le superfici coperte, destinate alla ricezione (es: ospitalità nell’ambito
dell’attività agrituristica).
▪ destinati principalmente all’autoconsumo dell’azienda agricola.
Autoconsumo: obiettivo dell’agevolazione è soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda; pertanto:
– la capacità produttiva annua dell’impianto non deve superare il “consumo medio annuo combinato”
di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola (incluso quello familiare)
– se è rispettato il limite del citato autoconsumo, è ammessa la cessione di energia elettrica alla rete.
Ulteriori costi ammessi: le imprese possono eseguire interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture, tra cui:
✓ la rimozione dell’amianto dai tetti
✓ l’isolamento del tetto o la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sua sostituzione (cd. “tetto ventilato”).
Requisito: gli interventi
– non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali
– dovranno essere conformi alle norme nazionali ed UE in materia di tutela ambientale (ivi incluso il principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852).
Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
– ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
– alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– alle attività connesse alle discariche di rifiuti, ad inceneritori e ad impianti di trattamento meccanico biologico
– alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Termine degli investimenti: in relazione alla realizzazione degli interventi, questi:
– devono essere realizzati entro il termine di 18 mesi
– il collaudo e la rendicontazione della spesa va effettuata entro il 30/06/2026.
LE SPESE AMMISSIBILI |
Le spese sostenute sono ammesse nei seguenti limiti percentuali ed assoluti:
▪ fino a un massimo di 1.500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
▪ fino a ulteriori 1.000 euro/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari agli interventi, costi di connessione alla rete.
Limite assoluto di spesa: la spesa massima ammissibile per i soli sistemi di accumulo:
✓ è pari a €. 100.000
✓ incrementato di ulteriori €. 30.000 in caso di installazione di dispositivi di ricarica elettrica per:
– la mobilità sostenibile
– e le macchine agricole,
Nota: sono ammesse le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione/presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
LE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE |
L’agevolazione per gli investimenti in beni materiali/immateriali:
▪ connessi alla produzione agricola primaria nelle aziende agricole
▪ nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (in altri prodotti agricoli)
opera secondo le seguenti percentuali:
In relazione agli investimenti nei settori:
– della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo
– e della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (in esenzione ex Reg. UE n. 651/2014) l’aliquota è ridotta al 30%; è, tuttavia, prevista la possibilità di incremento se sono rispettati determinati criteri (essere Pmi, aver effettuato investimenti nelle zone assistite, ecc.).
CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI |
Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili:
✓ con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis
✓ purché detto cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.
LE PROCEDURE |
I contribuenti sono tenuti a presentare la domande di accesso all’agevolazione, nella quale è contenuto un “progetto” di investimento, che sarà vagliato dal GSE (soggetto attuatore), sulla scorta di determinati parametri da individuare.
Attuazione: la concreta attuazione dell’agevolazione sarà disciplinata da Provvedimenti successivi, che dovranno individuare, oltra a quanto disposto dal citato Decreto 19/04/2023:
– le spese ammissibili e la forma/intensità delle agevolazioni
– le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”
– i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione.