Nell’ambito della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale, accanto all’IRES “ordinaria” sono previsti alcuni regimi agevolativi.
L’art. 6 comma 1 lett. a) della L. 111/2023 dispone “la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione”.
Tale riduzione “non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti”. Viene inoltre previsto il “coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa”.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 6, in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della citata lettera a), prevede per le imprese che non beneficiano della suddetta riduzione la “possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.
Come rilevato nel dossier del 3 agosto 2023 n. 25/1, viene quindi introdotto un doppio regime agevolato rispetto all’IRES ordinaria: accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi di vantaggio complementari.
Il primo prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione.
Pertanto, si prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, disponga la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso di impiego del reddito prodotto (cfr. dossier del 6 luglio 2023):
– in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati” (che dovranno essere definiti);
– in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
A differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, come evidenziato nell’originaria Relazione illustrativa, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti: questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.
Le imprese che non beneficiano della suddetta riduzione dell’aliquota IRES potrebbero in alternativa beneficiare:
– di un incentivo legato al potenziamento dell’ammortamento in relazione agli investimenti “qualificati” (che potrebbe essere un nuovo super-ammortamento) e
– di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, che potrebbero assumere la forma della super-deduzione dei relativi costi (con una modalità di funzionamento potenzialmente similare a quella prevista dall’attuale “nuovo Patent box”).