Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2023 n. 128, modificando il decreto ministeriale 1° settembre 2016, ha esteso agli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 70, l’obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni erogate.
Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e REDDITI PF).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini.
La platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in attuazione del comma 4 del citato art. 3 del DLgs. 175/2014, è stata ampliata da alcuni decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, tra i quali il DM 1° settembre 2016, il DM 22 novembre 2019 e il DM 16 luglio 2021.
Con particolare riferimento alla figura professionale degli infermieri, l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ha previsto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, ha trasformato i Collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
L’Albo degli infermieri professionali ha assunto quindi la denominazione di Albo degli infermieri e l’Albo delle vigilatrici d’infanzia ha assunto la denominazione di Albo degli infermieri pediatrici.
Si tratta pertanto di due diversi Albi:
– l’Albo di cui al DM 14 settembre 1994 n. 739, i cui soggetti iscritti (infermieri) sono già tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie ai sensi del DM 1° settembre 2016;
– l’Albo di cui al DM 17 gennaio 1997 n. 70, che individua il profilo dell’infermiere pediatrico, i cui soggetti iscritti sono inclusi nel perimetro soggettivo dell’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Come previsto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del DM 1° settembre 2016, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 22 maggio 2023 in esame, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli infermieri pediatrici, così come fanno le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali degli altri soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie.
Il nuovo obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli infermieri pediatrici si applica alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2023: si tratta quindi di una decorrenza retroattiva che potrebbe comportare alcune difficoltà nella gestione, da parte dei nuovi soggetti obbligati, dei dati richiesti, considerando che la novità interviene quasi a metà del primo anno di applicazione.Unica scadenza per il primo anno di obbligo
Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, come previsto per gli altri soggetti dall’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pagamento delle spese di cui al documento fiscale. A tal proposito, si ricorda che la periodicità mensile di trasmissione delle spese è stata più volte modificata: da ultimo, il DM 27 dicembre 2022 ha ulteriormente modificato il DM 19 ottobre 2020, stabilendo, anche per il 2023, una periodicità semestrale per la trasmissione dei dati, invece che mensile.
In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla suddetta scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Le descritte sanzioni, come stabilito dal comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, non si applicano nel primo anno di trasmissione dei dati, in caso di lieve ritardo nell’adempimento e quando l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.