BONUS EDILIZI – NOVITÀ DELLA CONVERSIONE DEL DL AIUTI-QUATER

La legge di conversione del DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”) da parte della L. n. 6/2023 (in vigore dal 18/01/2023), nel confermare la maggior parte delle disposizioni, ha introdotto modifiche limitate.

LE DISPOSIZIONI CONFERMATE

In relazione agli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (per gli interventi sia “trainanti” che “trainati”) risultano confermate le principali disposizioni, di seguito riepilogate (v. RF 135/2022):
a) In relazione agli interventi su parti comuni di condomìni e di edifici “interamente posseduti” composti da 2 a 4 unità immobiliari, la detrazione del 110%
in generale: opera fino al 31/12/2022; a decorrere dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% e, successivamente, al 70% (spese sostenute nel 2014) ed al 65% (spese sostenute nel 2025)
in deroga: la detrazione opera nella misura del 110% fino al 31/12/2023 in presenza di determinati requisiti temporali riferiti alla presentazione della “CILA Superbonus” (CILAS) e, per i condomini, alla assunzione della delibera di autorizzazione dei lavori

NEW – il decreto sopprime la disciplina di questi ultimi requisiti, facendo così salvo quanto nel frattempo disciplinato dalla legge di Bilancio 2023 (v. RF-fl 004/2023) che:
– nel confermare la fattispecie costituita dalla presentazione della CILAS entro il 25/11/2022 (e, per i
condomini, l’assunzione della delibera tra il 18/11/2022 ed il 24/11/2022)
– limitatamente ai condomini ha previsto l’ulteriore possibilità di presentazione della CILAS entro il
31/12/2022 per delibere assembleari assunte entro il 18/11/2022

b) In relazione agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, la detrazione del 110%
▪ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
▪ viene prorogata fino al 31/03/2023 (in luogo della precedente proroga al 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo
▪ opera la detrazione del 90% per gli interventi avviati dal 1/01/2023 e per spese sostenute fino al 31/12/2023 per i soli contribuenti con “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000 che siano proprietari/titolari di diritti reali sull’unità immobiliare e questa sia adibita ad abitazione principale

c) Nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione (non è ancora stato emanato il relativo Provvedimento); permane il divieto di riporto alle annualità successive della quota eventualmente non utilizzata nell’anno.

ULTERIORI CONFERME: sono, inoltre, confermate le seguenti disposizioni:
Edifici in comuni colpiti da eventi sismici (co. 8-ter, art. 119, DL 34/2020): è confermata la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025 nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): nell’ambito della detrazione del 110%, limite di spesa “maggiorato” (v. RF-fl 198/2022) a favore delle Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali) viene esteso fino al 31/12/2015.

Contributo: a favore dei soggetti con il citato “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000 è prevista l’erogazione di un contributo (non imponibile) che sarà disciplinato con apposito DM

LE NOVITÀ

Con modifica delle lett. a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito) del co. 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 viene prevista la possibilità:
➔ di effettuare una ulteriore cessione del credito, che passano da 2 a 3, del credito d’imposta a favore degli intermediari “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, compagnie di assicurazione)
➔ che si applica anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione (di cessione del credito o dello sconto in fattura) inviate all’Agenzia Entrate in data anteriore al 18/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Aiuti-quater)

Le possibilità di circolazione del credito d’imposta derivante dalla detrazione dei bonus edilizi (di cui all’art. 121, DL n. 34/2020) può essere riepilogato come segue:

AIUTI-QUATER BONUS ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Sintesi: il Decreto “Aiuti Quater” ha istituto un credito d’imposta finalizzato ad agevolare:
– l’adeguamento dei registratori telematici, effettuato nel 2023
– alle necessità collegate alla “lotteria degli scontrini”, come articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022).
Il credito è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”, definirà le modalità attuative della disposizione.

La cd. “Lotteria degli scontrini” è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 540, L. 232/2016)
con finalità antievasione, al fine di indurre i clienti a richiedere l’emissione del documento di cassa.

Alla luce delle modifiche tecniche che saranno richieste ai RT, l’art. 8 del DL n. 176/2022 (cd. “Decreto
Aiuti-quater”) ha istituto un credito d’imposta l’adeguamento di tali strumenti, da effettuare nel 2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta sarà disciplinato nel dettaglio da apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia
Entrate; nei suoi tratti sostanziali, esso risulta disciplinato come segue:
➜ è pari al 100% della “spesa sostenuta” nel 2023
➜ l’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”
➜ con un massimale di €. 50 per ciascun Registratore telematico.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

L’art. 8 del D.L. 176/2022 dispone che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito: “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In sostanza:
il credito d’imposta “maturato” col “sostenimento della spesa” (da tale momento ricorre l’obbligo di
indicazione a quadro RU, rigo 2, del mod. Redditi)
▪ può essere utilizzato solo una volta che si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
✓ la fattura relativa all’adeguamento dell’RT è stata registrata in contabilità
✓ è stato pagato per intero il relativo importo.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, come di consueto:
▪ è utilizzabile solo in compensazione, mediante modello F24 (a tal fine andrà provato apposito codice tributo con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate)
▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del “decreto Aiuti quater” (entro quindi 17 gennaio 2023), definirà
✓ le modalità attuative della disposizione;
✓ le modalità per usufruire del credito d’imposta;
✓ il regime dei controlli;
✓ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto (80 milioni di euro).


DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Tra le principali disposizioni previste dal D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), in vigore dal 19/11/2022, si segnalano le seguenti:

  • BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE: vengono estesi per le imprese al mese di dicembre 2022
  • SUPERBONUS: a decorrere dal 2023 è rimodulata al 90% la detrazione per le spese sostenute dai
    condomini e dai proprietari di singole abitazioni, purché, tra l’altro, i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito; per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30/09/22 si applica la detrazione del 110% fino al 31/03/23;
  • RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE: le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023. La concessione è obbligatoria se garantita da un’ impresa di assicurazione (che potrà riassicurare presso SACE il 90% delle eventuali insolvenze, previa assunzione di alcuni impegni da parte dell’impresa richiedente); il rateizzo dei debiti riferiti ai mesi da Ottobre a dicembre 2022 è alternativo al relativo credito d’imposta
  • FRINGE BENEFIT: viene innalzato a € 3.000 (in luogo di €. 600) il tetto dell’esenzione fiscale per il 2022
  • ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: è concesso un credito d’imposta per l’adeguamento, nel 2023, del Registratore telematico alle novità che saranno introdotte alla lotteria degli scontrini a partire dall’anno prossimo, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 50 per RT
  • ESENZIONE IMU: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la 2° rata IMU 2022 per gli immobili, purché i proprietari siano anche i gestori delle attività.