Imposta sostitutiva sulle mance – chiarimenti Agenzia

Con la CM 26/E del 29/08/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della L. 287/91, introdotta dall’art. 1 commi da 58 a 62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Nel dettaglio, il comma 58 stabilisce che:
• le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% (regime naturale, salvo rinuncia da parte del lavoratore), entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. I suddetti lavoratori (del settore privato), ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000
• le mance in trattazione, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi INAIL; non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

Requisito reddituale: in merito al limite di € 50.000, considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di «reddito di lavoro dipendente», l’Agenzia chiarisce che ai fini del calcolo del limite devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Si precisa che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme/i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”).

Limite del 25% del reddito: le mance elargite dai clienti ai lavoratori a mero titolo di liberalità (anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, alla tassazione sostitutiva entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione è un’esenzione: ove fosse superato, solo l’eccesso andrà tassato in via ordinaria.

Adempimenti: l’Agenzia affronta, infine, gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore.
Prima di tutto, viene ricordato che la tassa sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta, cioè il datore di lavoro, il quale la versa utilizzando i codici fiscali specificati con la RM n. 16/2023.

Sotto il profilo operativo, il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Il lavoratore è obbligato a comunicare al sostituto di imposta:
• se non ha diritto a beneficiare del regime sostitutivo (se ha conseguito redditi da lavoro dipendente superiori a € 50.000 da diversi datori di lavoro);
• l’ammontare del reddito percepito per il lavoro svolto nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione da altri datori di lavoro e delle mance tassate come tassa sostitutiva da questi, per rispettare il limite annuale delle mance ridotte
• la rinuncia al regime sostitutivo, se applicabile.

Codici tributo: per il versamento sono utilizzati i seguenti codici tributo (esposti nella sezione “Erario”, riportando, quale “Mese di riferimento”, quello in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta):
• “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, co. da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, co. da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, co. da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197”
• “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – art. 1, co. da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Infine, la Circolare fornisce chiarimenti sul “trattamento integrativo speciale” per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 previsto a favore dei lavoratori nel settore turistico, dell’accoglienza e delle terme dall’art. 39-bis del DL 48/2023.

Canale telematico per comunicare i tax credit energia maturati nel 2022 – riapertura

Con avviso del 26/06/2023, l’Agenzia Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

Si ricorda che con la RM 27/E/2023, l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In particolare, la risoluzione ha chiarito che l’adempimento (previsto dall’art. 1, co. 6, DL 176/2022) non rappresenta elemento costitutivo dei crediti richiamati: la sua omissione, dunque, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione (per la quota non già utilizzata entro il 16/03/2023).

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura formale e, in quanto tale, soggetto alle disposizioni dell’art. 2, co. 1, DL 16/2012 disciplinante la “remissione in bonis“, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, co. 1, DLgs. 471/97, pari a €. 250.

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30/09/2023 (art. 1, co. 3, DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni –
Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Ulteriori indicazioni Agenzia – Nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” (e, nello specifico, nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame) ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16/03/2023, possono farlo entro il termine di presentazione del mod. Redditi 2023, previo versamento della sanzione di €. 250 tramite mod. F24 ELIDE, col codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:
prima annullare tale comunicazione (punto 2.5 del Provv. n. 44905 del 16/02/2023)
• quindi, versare la sanzione ed inviare la comunicazione corretta.

Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Superbonus e varianti CILA – chiarimenti dell’Agenzia

Con la CM 13/E/2023 sono stati forniti chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto “Aiuti-quater”, dalla legge di bilancio 2023 e dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).

Il DL 11/2023 post conversione ha introdotto una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire: ▪️l’impatto dell’eventuale “variante CILA”;
– ai fini dell’aliquota del Superbonus applicabile per il 2023 (110 o 90%);
– nonché sul “termine” per il “blocco” delle opzioni (sconto/cessione) ex art. 121, DL 34/2020.

Nel dettaglio, l’interpretazione riguarda:
▪️ l’art. 1, c. 894, L. 197/2022 che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%) per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali;
▪️ i c. 2 e 3 del DL 11/2023, che prevedono delle specifiche deroghe al divieto, operante a partire 17/02/2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (superbonus e altri interventi edilizi).

Aliquota Superbonus 2023 – Le previsioni contenute nel c. 894, art. 1, L. 197/2022, prevedono che:
▪️ il superbonus 110% si applica, per tutto il 2023, ai seguenti interventi:
– interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31/12/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18/11/2022 e il 24/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, DPR 445/2000) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25/11/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Nei casi citati, ove l’applicazione dell’aliquota maggiorata del Superbonus è legata alla presentazione della CILA entro un termine perentorio, si poneva il problema dell’impatto di eventuali “varianti CILA” presentate successivamente al termine perentorio previsto.

Tale questione è risolta dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del DL 11/2023. Tale norma dispone che non rileva – ai fini della fruizione dell’aliquota del 110 e al necessario rispetto dei termini perentori precedentemente indicati – “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova de- liberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.

Chiarimenti Agenzia – Nel documento di prassi si chiarisce che a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’art.1, c. 894, Legge di bilancio 2023:
▪️ non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
▪️ ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,
▪️ nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

In caso di varianti in corso d’opera, peraltro, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “il comma 13 quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”

Tutto pronto per la dichiarazione precompilata

Come noto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti “privati” la dichiarazione dei redditi precompilata 730 e Modello Redditi PF, predisposta con l’utilizzo dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta (mod. CU) e dai soggetti tenuti alle apposite comunicazioni telematiche annuali, nonché dai dati in Anagrafe tributaria.

La dichiarazione va resa disponibile entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Con il Provv. del 17/04/2023 (pubblicato il 18/05/2023), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la messa a disposizione dei contributi privati della dichiarazione precompilata a partire dal prossimo 02/05/2023 (visto che il 30/04/2023 cade di domenica e il 01/05/2023 è un giorno festivo).

Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dall’11/05/2023.

L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
• la data di presentazione della dichiarazione;
• il riepilogo dei principali dati contabili.

DESTINATARI DELLA PRE-COMPILATA: sono coloro che:
• hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni/redditi assimilati, a prescindere dal modello presentato nell’anno precedente;
• sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto (art. 13, co. 4, DM n. 164/1999), cioè sono coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi professionali/d’impresa e di cui almeno uno sia in possesso precedenti redditi.

Ove la precompilata non risulti predisposta dall’Agenzia è possibile “generare” autonomamente la dichiarazione ed inviarla (ai fini dei controlli, si tratterà di una dichiarazione “modificata”).

SCELTA TRA IL MOD. 730 O IL MOD. REDDITI PF: l’Agenzia predispone sia il mod. 730 che il mod. Redditi PF in presenza dei relativi requisiti presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui il contribuente utilizzi:
• il mod. 730: può essere accettato come proposto o essere modificato/integrato prima dell’invio;
• al mod. Redditi PF: è solo possibile modificarlo/integrarlo ed inviarlo.

Procedure operative – Il contribuente accede direttamente alle dichiarazioni “precompilate” attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione Digitale;
Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66, c. 1, del Codice dell’amministrazione Digitale;
Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
visualizzazione e stampa;
accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

Abilitazione di una persona di “fiducia” – Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.

Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) della persona di “fiducia” è allegato al Provv. del 17/04/2023 e può essere presentato:
1. dal soggetto interessato:
1. mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal 20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
2. in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento di identità dell’interessato;
3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;
4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità.
2. dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato precedentemente a causa di patologie, presentando il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Intermediari abilitati – Per l’accesso alle dichiarazioni “precompilate”, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, c. 2-bis e 3, del DPR 322/1998.

I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10/06/2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

Rispetto allo scorso anno è stata introdotta una c.d. “delega digitale”, per delegare il CAF.

La citata “delega digitale”, documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata, proposta dal CAF, è prevista per quest’anno in via sperimentale.
Si tratta di una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia.
Tale soluzione permette all’Amministrazione finanziaria di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.

BONUS ENERGETICI – NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
– il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale
– è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza
– non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”)
– è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi:
– sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”)
– che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”)
riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia.
Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso
l’agevolazione risulta applicabile:
▪ alle imprese agricole
▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti

NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA

In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in
un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non
possedere un parametro di riferimento.

In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di
individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.

Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus
✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh
✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto
già a quanto già chiarito in precedenza:
▪ la cessione è ammessa solo per intero
▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione
▪ la prima cessione è libera
▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario
o imprese di assicurazione)

CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”

In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate
– non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica
– non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale
si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere
entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:
✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%
✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.

PIÙ POD/PDR

Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori
diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti).
In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare
anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).

IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4)
Il credito d’imposta spetta
▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3
trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva
se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019)
▪ una volta verificato ciò in relazione:
✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati
– da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore
– ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019
✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non
solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE

Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.

Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019).
In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza
intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.

Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso:
– di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore)
– delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore
– del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione
analitica delle utenze utilizzate dal conduttore
– della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.

AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL

Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto
✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato
✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)

COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI

l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera:
▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre
▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).

ULTERIORI CHIARIMENTI

Superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico – chiarimenti Agenzia

Con la risposta a interpello n. 545 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati – nella citata circolare n. 24/E del 2020 – anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tra l’altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula. In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il contribuente può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN PRESENZA DI IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Sintesi: in relazione all’agevolazione di fini dell’imposta di registro/Iva per l’acquisto della “prima casa”,
l’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che la deroga alla regola della non possidenza di altro immobile abitativo opera solo in presenza di un impedimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da non poter essere evitato come avviene nel caso dell’inagibilità dovuta ad un evento sismico, a causa di sequestro e simili.

Com’è noto, l’art. 1, co. 2-bis, Tariffa, Parte I, richiede, ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa,
che l’acquirente, nell’atto di acquisto, renda la dichiarazione di non essere nelle seguenti situazioni:

REQUISITO DELLA “NON POSSIDENZA”
Fa riferimento ad entrambe le precedenti condizioni, e cioè in relazione al contribuente che si trovi già in possesso di altra casa di abitazione nello stesso comune o sia già in possesso di altra abitazione in Italia, ove acquistata con le agevolazioni.

LE DEROGHE ALLA “NON POSSIDENZA”
In relazione alla possibilità di derogare all’obbligo di non possidenza di altro immobile ai fini del godimento dell’agevolazione occorre rilevare che:
➔ la norma non dispone nel merito
➔ tuttavia, tale possibilità è stata riconosciuta, in via interpretativa:
• sia dalla giurisprudenza
• che dalla prassi dell’Agenzia
con particolare riferimento ai casi in cui l’immobile pre posseduto non sia in grado di soddisfare i
bisogni del titolare e/o della sua famiglia
.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Secondo l’Agenzia, la deroga alla regola della prepossidenza opera qualora si verifichi
➔ un impedimento:
oggettivo (contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione)
non prevedibile
tale da non poter essere evitato (dunque, non “procurato” dal contribuente)
che comporta “l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato
per finalità abitative”
.
L’Agenzia porta i seguenti esempi:
◾ calamità naturale (sono richiamate le RM 107/2017 ed RM 86/2010)
◾ sequestro giudiziario (art. 253 c.p.p.)
dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità competenti

CONCLUSIONE
Per l’Agenzia, le uniche condizioni per usufruire della deroga sono:
✓ l’esistenza di idonea documentazione
✓ l’irrilevanza del comportamento del contribuente che possa, effettivamente condurre ad una
oggettiva e assoluta “inidoneità” dell’immobile preposseduto ad uso abitativo

PROCEDURE CONCORSUALI E NOTA DI CREDITO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sintesi: l’Agenzia ha di recente fornito chiarimenti circa l’emissione delle note di credito nell’ambito di procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021, alle luce delle novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”. In particolare:
– nel confermare che la sua emissione prescinde dall’eventuale insinuazione al passivo e che la nota di
variazione deve contenere anche l’indicazione dell’imponibile sul quale si applica l’Iva in riduzione
– viene chiarito che non assume alcuna rilevanza l’eventuale diniego del curatore/commissario.
Inoltre, anche per le procedure “post 26/05/2021” è possibile procedere come in passato, attendendo la
definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del credito

Come noto l’art. 18 del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), con inserimento del nuovo co. 3-bis all’art.
26, Dpr 633/72, ha disposto che: per le procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto) è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui il debitore “è assoggettato ad una procedura concorsuale” dunque, va fatto riferimento alla data di avvio della procedura concorsuale (E non più a quella della sua ultimazione, come continua ad essere disposto per le procedure apertesi fino al 25/05/2021).

Due aspetti dibattuti in passato che la riforma ha proceduto a risolvere riguardano l’eventuale obbligo:
a) di insinuazione del creditore allo stato passivo della procedura
b) di ottenere l’accettazione della nota di variazione da parte del curatore della procedura.
INSINUAZIONE AL PASSIVO
Con la CM n. 20/2021, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.
In particolare per quanto riguarda l’insinuazione al passivo l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che al fine di poter emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore.

ACCETTAZIONE DEL CURATORE
l’Agenzia chiarisce che: il curatore/commissario della procedura concorsuale che riceve la nota di credito non è più tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
Infatti, la procedura non risulta più tenuta al versamento della relativa Iva, che rimane a carico dell’Erario.
Diretta conseguenza, secondo l’Agenzia, è il fatto che: ai fini della ammissione alla detrazione dell’IVA, non rileva più l’accettazione del curatore.

TERMINE PER EMETTERE NOTA DI CREDITO
L’Agenzia ricorda che la nota di credito può essere emessa, in ultimo:
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
– relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti
per operare la variazione in diminuzione


MODALITA’ DI EMISSIONE
L’Agenzia, infine, nel confermare quanto già indicato in passato (CM 77/2000, RM 127/2008 ed Interpello
801/2021), precisa che la nota di credito da procedura concorsuale deve indicare oltre all’Iva in diminuzione anche il relativo imponibile.

Superbonus: chiarimenti Agenzia per serramenti, chiusure oscuranti e schermature

Con la risposta n. 369 dell’08/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità del Superbonus agli interventi “trainati” quali la la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.


IL CASO
Si intende procedere nella propria abitazione alla sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’istante intende, inoltre, installare ex novo anche due nuovi velux al piano sottotetto.
A tal proposito, l’istante chiede se può fruire del Superbonus:
-Con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti
-Per la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti per conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto a quello di sostituzione dei serramenti
-Per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia, nella premessa che l’applicazione del Superbonus per gli interventi “trainati” implica che questi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti”) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, chiarisce che:
Rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110%:
-La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione;
-Anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.


Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16- bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.


Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti:
-Si richiama la CM 30/2020 nella quale si chiariva che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria;
-Pertanto, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). In base al richiamo al citato articolo 14, contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e a patto che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile
il conseguimento della classe energetica più alta;
-Se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.