All’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi c’è lo schema di decreto legislativo in tema di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, attuativo della legge delega per la riforma fiscale. In base alla bozza del testo, tra le novità più importanti figurano il ritorno dell’adesione ai PVC e la sostanziale “espansione” dell’adesione ante accertamento a tutte le fattispecie.
Vengono poi disciplinate le notifiche a mezzo PEC degli atti impositivi, i profili accertativi dell’imposta sulle assicurazioni e lo scambio di informazioni tra Stati.
L’adesione ai PVC era stata introdotta dal DL 112/2008 e abrogata dalla L. 190/2014. Tale istituto viene riproposto in maniera quasi identica, non reintroducendo l’art. 5-bis del DLgs. 218/97, ma un “nuovo” art. 5-quater:
– ricevuto il PVC, il contribuente può integralmente aderire ai rilievi, presentando comunicazione all’organo accertatore nei successivi trenta giorni;
– entro sessanta giorni, l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale;
– le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale, il doppio rispetto all’accertamento con adesione.
Stupisce che il legislatore delegato non si sia premurato di arginare quello che si è rivelato il maggior punto dolente dell’adesione ai PVC: essa avveniva, e avverrà se il testo della norma non verrà cambiato, “al buio”, senza confronto con il contribuente. Questi deve aderire per intero ai rilievi, ma si può discutere sul riconoscimento di costi, indicati e non quantificati nel PVC, sul computo di perdite pregresse, sulla tassazione agevolata per la tipologia del contribuente e così via.
Si aprono così le vie all’impugnazione dell’atto di definizione, instaurando proprio quel contenzioso che l’adesione ai PVC ha l’intento di evitare.
Poi, sino alla presentazione della comunicazione e comunque non oltre i trenta giorni sono sospesi i termini di decadenza dall’accertamento, anche se non si è a ridosso dei termini stessi. Norma che, per come è scritta, potrebbe spingere gli uffici a invocare la sospensione quand’anche non si intenda definire.
Rimane il riferimento all’accertamento parziale, poco comprensibile visto che, in pratica, quasi tutti gli accertamenti possono essere parziali.
Il sistema introdotto dal DL 112/2008 prevedeva una sorta di esclusione reciproca tra adesione ai PVC e acquiescenza per quanto riguarda la più favorevole riduzione delle sanzioni a 1/6. Arrivato il PVC, lo si poteva definire al sesto, ma se non lo si definiva l’accertamento poteva essere definito a 1/3, 1/6 se non era stato preceduto da PVC. Ciò non viene riproposto, pertanto l’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 continua ad avvenire al terzo dell’irrogato.
Passando all’adesione, viene abrogato l’art. 5-ter del DLgs. 218/97 (adesione ante accertamento su invito degli uffici), ma nel contempo si stabilisce che l’invito del precedente art. 5 (strumentale all’adesione, che già contiene gli imponibili e le imposte) sia notificato in occasione del contraddittorio preventivo.
Quel tanto sospirato schema di provvedimento che il contribuente dovrà ricevere in attuazione del contraddittorio conterrà gli imponibili e le imposte.
In sostanza, si potenzia l’adesione ante accertamento su invito dell’Ufficio, che sarebbe ammessa, in via generalizzata, anche per gli accertamenti parziali e per le verifiche terminate con verbale di constatazione.
Inspiegabilmente, nonostante il tema sia oggetto di contenzioso ormai da anni, il legislatore delegato non inserisce gli avvisi di liquidazione tra gli atti definibili mediante adesione, in quanto il nuovo art. 12 del DLgs. 218/97 parla di accertamenti e di atti di recupero.
Gli avvisi di liquidazione (prima casa, riqualificazione atti) hanno spesso valenza accertativa, ma secondo la prassi degli uffici non rientrano nell’adesione.
Insomma, la tecnica legislativa lascia a desiderare.
Adesione ante accertamento potenziata
Non vengono modificati gli artt. 41-bis, 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72: quel principio di unicità dell’accertamento che è stato introdotto nello schema di decreto modificativo della L. 212/2000 si risolve in una bolla di sapone, quantomeno per imposte sui redditi e IVA. Per la stessa imposta e lo stesso anno, il contribuente potrà, ora come allora, ricevere anche quattro o cinque accertamenti, tutti “parziali”.
Una novità positiva compare però anche in questa bozza di decreto: modificando l’art. 31 del DPR 600/73, si prevede che la Direzione provinciale competente per la società di persone sarà competente anche per l’accertamento sul reddito di partecipazione del socio.
Ci sarebbe un unico atto o due atti riconducibili alla stessa Direzione provinciale nonostante il domicilio fiscale della società e del socio divergano. Si eliminerebbero le annose, e talvolta irrisolvibili, problematiche derivanti dalla difficoltà di riunire ricorsi quando vi è diversità di domicilio fiscale, considerato che possono essere diverse anche le Corti tributarie competenti.