Lavoro sportivo: i nuovi adempimenti dopo la Riforma

La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023 ha portato con sé una serie di nuovi adempimenti che precedentemente erano sconosciuti alla maggior parte delle associazioni e società sportive. Il punto di riferimento normativo in questo ambito è il D.Lgs. 36/2021: il legislatore all’interno di questo decreto ha voluto fornire nuove tutele alla figura del lavoratore sportivo, da sempre rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri lavoratori, che comportano necessariamente corrispondenti obblighi per i datori di lavoro. Tuttavia, negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di interventi correttivi e integrativi, con cui sono state modificate e precisate le regole che gli operatori di settore dovranno seguire; fondamentale è stata la scelta di consentire, per alcuni di questi obblighi, un periodo di moratoria fino al 31 ottobre 2023, come vedremo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive

Il primo adempimento che le associazioni e le società sportive dovranno effettuare è sicuramente quello del “collocamento” dei lavoratori sportivi.

L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 D.Lgs. 39/2021. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/96 conv. in Legge 608/96, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie relative alle co.co.co. da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Questo primo adempimento è molto importante: il Ras è stato già implementato da inizio Luglio per l’invio delle comunicazioni, ma purtroppo ancora non è stato integrato sulla base dell’ultimo correttivo, infatti è ancora presente la sezione Inail e non è possibile utilizzare la funzione delega per l’accesso degli intermediari.

L’iscrizione al LUL

Un’altra importante novità riguarda l’iscrizione obbligatoria al libro unico del lavoro.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nuovi adempimenti previdenziali e assistenziali

Infine, oltre agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria, che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento, bisogna prestare attenzione ai nuovi adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché ai relativi versamenti., riferendoci in particolare al flusso Uniemens e all’Inail.

Su questo tema il legislatore ha rilevato una criticità operativa e di sistema e per questo motivo ha deciso di prevedere un periodo “cuscinetto”.

Infatti, per consentire agli operatori di settore di adeguarsi a tutte queste importanti novità, è stato previsto un periodo di moratoria, per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Lavoratori a contatto con minori

Infine, non bisogna certo dimenticare la necessità di essere provvisti del certificato antipedofilia, per tutti i lavoratori sportivi che sono a contatto “diretto” con minori.

Il certificato è stato introdotto dalla Legge 96/2013, e dal D.Lgs. 39/2014 in risposta alla Dir. UE 2011/93/EU, e secondo la normativa vigente prevede per chi assume persone per attività con contatto diretto con minori di verificarne la fedina penale.

Il certificato può essere richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale, o direttamente da parte dell’associazione/società sportiva, attraverso il sito del ministero della Giustizia; il certificato avrà validità semestrale, e non è necessario richiederlo alla scadenza in caso di prosecuzione del rapporto senza interruzione.