Esattamente 20 anni dopo il primo tentativo rimasto inattuato (cfr. l’art. 8 della L. 80/2003), torna la proposta di abolire l’IRAP.
Infatti, con la legge delega di riforma fiscale definitivamente approvata dalla Camera il 4 agosto 2023 (attualmente in attesa di pubblicazione in G.U. dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella), il Governo è delegato a disporre una revisione organica del tributo volta alla relativa abrogazione, con priorità per:
– le società di persone;
– le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Si ricorda che, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, dal 2022 l’IRAP non è già più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 1 comma 8 della L. 234/2021):
– attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
– arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Fino al 2021, invece, l’esclusione dal tributo di tali soggetti era subordinato alla verifica dell’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata.
Peraltro, anche con riferimento alle associazioni tra professionisti e agli studi associati, la giurisprudenza di legittimità ha ultimamente mostrato alcune “aperture”.
Ad esempio, con l’ordinanza n. 13129/2022, è stato affermato che va esclusa l’applicazione del tributo regionale sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.
Nel caso oggetto di giudizio, è stata confermata la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’applicazione dell’IRAP in capo all’associazione professionale essendo stato dimostrato come il reddito da essa prodotto fosse “esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati tale da escludere l’assoggettabilità all’imposta”. In pratica, il valore della produzione netta accertato è stato generato unicamente dal lavoro personale degli associati (nello stesso senso, già l’ordinanza n. 39578/2021).
Tornando alle previsioni della legge delega, la soppressione andrà attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente:
– determinata con le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali;
– da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
L’ABOLIZIONE DOVRÀ GARANTIRE L’INVARIANZA DI GETTITO
Detto intervento dovrà comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l’applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.
La revisione e il graduale superamento dell’IRAP devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
Infine, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell’imposta, le garanzie di cui all’art. 2 comma 1 lett. f) della legge delega di riforma fiscale (in base al quale, nell’esercizio della delega medesima, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 2 comma 2 lett. t) della L. 42/2009 e dei principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli artt. 7 e 12 della medesima legge) dovranno essere fatte valere in favore di tutte le Regioni (non solo, quindi, con riferimento a quelle in squilibrio di bilancio sanitario o sottoposte a piano di rientro).