Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DM 31 maggio 1999 n. 164, come modificati dall’art. 16-bis del DL 124/2019, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 entro il 15 giugno 2023, con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti entro lo scorso 31 maggio.
Prima della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, i medesimi soggetti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
I sostituti d’imposta, ai fini della trasmissione telematica dei modelli 730/2023, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
Nell’ambito della trasmissione telematica dei modelli, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023 (modelli 730-4) ai fini dell’effettuazione dei conguagli.
L’Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere in via telematica ai sostituti d’imposta i modelli 730-4 ricevuti, presso la sede telematica indicata da questi ultimi, affinché possano effettuare i relativi conguagli in capo ai contribuenti sulle retribuzioni e compensi erogati. Pertanto, come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 n. 4, i sostituti d’imposta, per procedere alle operazioni di conguaglio, devono attendere che l’Agenzia metta a disposizione il modello 730-4, mediante la suddetta “sede telematica”, analogamente ai modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della “sede telematica” presso cui ricevere i modelli 730-4 avviene, di regola, con il “quadro CT” della Certificazione Unica, da parte dei sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali, oppure mediante il modello “CSO”, nel periodo in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT.
Entro il medesimo termine del 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2023, i CAF, i professionisti e i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
A questo proposito, si ricorda che:
– i CAF e i professionisti trasmettono telematicamente i modelli 730-1 all’Agenzia delle Entrate, con le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023 n. 52627;
– i sostituti d’imposta consegnano le schede per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
A decorrere dalle dichiarazioni da tramettere nel 2024, relative al periodo d’imposta 2023, anche i sostituti d’imposta saranno tenuti a trasmettere i dati contenuti nelle schede in via telematica all’Agenzia delle Entrate (si veda “Dematerializzazione delle schede di otto, cinque e due per mille dell’IRPEF rinviata” del 12 maggio).
Relativamente ai conguagli a debito e a credito si specifica che, in base all’art. 19 commi 1 e 2 del DM 164/99, le somme risultanti a debito o a credito del contribuente dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) e comunicate al sostituto d’imposta con il modello 730-4, devono essere trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il modello 730-4.
Pertanto, in caso di conguagli a debito diventa conveniente rinviare la presentazione del modello 730/2023, che deve avvenire entro il 2 ottobre 2023 (poiché la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di sabato), in quanto ciò determina automaticamente il differimento della trattenuta delle somme ricevute. Viceversa, in caso di conguagli a credito, risulta conveniente anticipare la presentazione del modello 730/2023, al fine di anticipare il rimborso spettante.
Ad esempio, supponendo che il modello 730/2023 sia stato presentato il 30 maggio 2023 e il relativo modello 730-4 sia ricevuto dal sostituto d’imposta il 10 giugno 2023, le somme saranno trattenute o rimborsate al contribuente sulla retribuzione di giugno (prima retribuzione utile) o comunque con la retribuzione di luglio 2023.
730/2023 ANNULLABILE FINO AL 20 GIUGNO
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente una sezione dedicata al calendario delle date importanti ai fini della dichiarazione precompilata, dove si specifica che il 20 giugno 2023 è l’ultimo giorno per annullare il modello 730 già inviato o il modello 730 inviato e l’eventuale relativo modello REDDITI PF correttivo.